Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41216 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Torre del Greco DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Magistrato di sorveglianza di Salerno, con decreto del 20 febbraio 2025 emesso de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. Ha osservato che la richiesta non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza in ordine al contenuto necessario dell’istanza risarcitoria, non risultando specificato il pregiudizio sofferto pr i vari istituti di detenzione, Salerno, Avellino e Benevento, nei quali la ricorrente è reclusa dal 2011.
2.Avverso detto decreto, ha proposto reclamo la difesa della ricorrente. Lamenta che la decisione sia stata assunta sulla base di principi giurisprudenziali superati dai più recenti arresti di legittimità, secondo i quali la natura essenzialmente compensativa dell’azione di cui all’art. 35 -ter Ord. pen. esclude che la domanda debba essere corredata della indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente indicare i periodi di detenzione, gli istituti di pena e le specifiche condizioni detentive in relazione alle quali l’interessato deduce che il trattamento penitenziario sia
avvenuto in violazione dell’art. 3 CEDU, spettando al magistrato di sorveglianza, in base al disposto degli artt. 678 e 666 comma 5 c.p.p., effettuare gli accertamenti necessari presso l’Amministrazione penitenziaria, tenuta a dare le informazioni necessarie a valutare la fondatezza dell’istanza. Ha aggiunto che, nel caso specifico, la ricorrente ha fornito gli elementi essenziali a compiere l’istruttoria, avendo indicato il periodo detentivo, gli istituti di pena e le ragi essenziali della domanda di ristoro.
3.Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Salerno, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione a questa Corte del reclamo proposto dalla difesa di COGNOME NOME, avverso il decreto di inammissibilità pronunciato dal magistrato di sorveglianza di Salerno su istanza formulata ex art. 35-ter Ord. pen., avendolo qualificato quale ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Deve preliminarmente osservarsi che è esatta la qualificazione del «reclamo» proposto al Tribunale di sorveglianza avverso l’impugnato decreto, quale ricorso per cassazione. Questa Corte (Sez. 1, sent. n. 35840 del 14.5.2015, Rv 264707-01) ha affermato che l’analisi dell’articolo 35-bis Ordinamento penitenziario consente di affermare che «la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguardi soltanto le decisioni assunte dall’ufficio di sorveglianza che si sia pronunciato sul merito del reclamo, accogliendolo o respingendolo e che la declaratoria di inammissibilità sia contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione e ciò in coerenza con la previsione più generale dell’articolo 666 cod. proc. pen. comma 2, richiamata nella sua interezza e senza eccezioni di sorta dal primo comma dell’articolo 35 bis», aggiungendo che tale lettura offre il vantaggio di assicurare alle parti la possibilità di uno scrutinio nel merito, esteso a tutte le questioni coinvolte ed articolate in due successivi gradi innanzi a giudici dotati di pieni poteri di cognizione sul fatto, quando la decisione si sia addentrata in tali profili, mentre quando si sia limitata al riscontro immediato e formale d’inammissibilità, siffatto raddoppio del sindacato di merito non è necessario ed è esperibile il solo controllo di legittimità.
3.Venendo al merito del ricorso, in tema di istanza-reclamo ex art. 35-ter Ordinamento penitenziario, questa Corte ha affermato che «la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell’azione, finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’art. 3 CEDU, derivante dal sovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata della indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa», essendo sufficiente ai fini dell’ammissibilità, l’indicazione dei
periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione alle quali l’interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell’art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 876 del 16.7.2015, Rv 265855; Sez. 1, n. 23362 del l’11.05.2018, Rv 273144).
Ha osservato che la Corte EDU, non solo ha esortato l’Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti ampliando il ricorso a misure alternative a quelle carcerarie, ma le ha chiesto di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 CEDU, che siano accessibili ed effettive. Tale sollecitazione costituisce anche criterio interpretativo per cui il principio da seguire è che va accolta l’interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di facoltà di accesso ai rimedi introdotti dall’ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi.
4.Tanto premesso, dagli atti contenuti nel fascicolo si evince che COGNOME ha presentato personalmente l’istanza in data 14 febbraio 2024 alla matricola della casa circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, indicando i periodi di detenzione sofferti presso ciascun istituto, individuando le singole case di detenzione e chiedendo il riconoscimento della riduzione della pena detentiva per violazione dell’art. 3 CEDU, deducendo di essere «sempre stata in stanze multiple, con poca luce naturale, e al di sotto dei metri quadri richiesti per una salubre vivibilità».
L’esame di detta istanza evidenzia, pertanto, che essa recava, oltre all’implicito richiamo all’art. 35-ter Ord. pen., laddove chiedeva il riconoscimento della «liberazione anticipata a titolo di risarcimento per violazione dell’art. 3 CEDU», adeguati riferimenti al fatto che ella avrebbe sofferto nei periodi specificamente indicati e negli istituti di detenzione individuati, una carcerazione in condizioni di vita degradanti in quanto costretta in spazi inferiori ai limiti previs e con altre condizioni inadeguate. Le ragioni della richiesta, quindi, con riferimento al petitum e alla causa petendi, risultano sufficientemente enunciate e l’istanza non poteva ritenersi affetta da una genericità tale da essere ricondotta alla categoria della manifesta infondatezza, tale da fondare una declaratoria de plano di inammissibilità.
Deve, quindi, richiamarsi quanto affermato da questa Corte nella sentenza della Sez. 1, n. 47480 del 16.7.2015, Rv 265468, secondo cui «Se la inammissibilità della istanza può essere dichiarata de plano per assenza delle condizioni di legge limitatamente alle ipotesi in cui è rilevabile ictu ocu/i e non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali, la genericità della richiesta non è ex se causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen., laddove non palesi la mancanza dei presupposti richiesti per accedere ai rimedi di cui all’articolo 35 ter comma 1 e 2 ord. pen.» aggiungendo che, d’altro canto, l’istanza-reclamo che da avvio al procedimento non richiede
una forma specifica, essendo sufficiente l’indicazione del petitum e della causa petendi, rimanendo demandato al magistrato di sorveglianza l’esercizio dei poteri, anche officiosi, nell’attività di accertamento, facendo ricorso agli ampi poteri istruttori di cui dispone ai sensi dell’art. 665 comma 5 cod. proc. pen. « È, quindi, soltanto necessario che vengano indicati i periodi di detenzione, gli istituti di pena e la riconducibilità delle condizioni detentive alle suddette violazioni derivanti dal sovraffollamento, mentre la sussistenza del pregiudizio per specifiche violazioni dell’art. 3 della Convenzione EDU costituisce thema probandum». (Sez. 1, sent. n. 876 del 16.7.2015 (dep.12/01/2016), Rv 265855-01; Sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Rv 263613).
Alla luce delle ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Salerno perché proceda a nuovo esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 febbraio 2024, nel rispetto dei principi enunciati e nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 3 bis comma 1 Ord. pen.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Salerno.