Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME;
Si dà atto che ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Noia nei confronti degli imputati NOME e NOME, rideterminava la pena loro inflitta nei seguenti termini: a NOME, ex art. 599 cod. pen.p., anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa;
a NOME anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.
Avverso la predetta sentenza di cui si chiede l’annullamento, NOME e NOME, a mezzo del loro comune difensore, propongono ricorso per cassazione formulando NOME tre distinti motivi, mentre NOME un solo motivo, che è comune al terzo motivo proposto dall’altro ricorrente.
Va, però, precisato che NOME ha depositato, tramite il proprio difensore, la rinuncia all’impugnazione in data 02.11.2023.
2.1 Con il primo motivo il solo NOME COGNOME lamenta vizio della motivazione ritenuta erronea, insufficiente e contradditoria, nonché viziata per travisamento dei fatti. In particolare, evidenzia che la Corte di appello avrebbe errato nel valutare attendibile NOME COGNOME, persona offesa costituita parte civile, il quale aveva reso nella fase delle indagini tre diverse versioni dei fatti, contenenti insanabi discordanze che andrebbero ben al di là di un semplice arricchimento del suo narrato e che lo renderebbero, perciò, del tutto inattendibile. Nella sentenza impugnata, inoltre, vi sarebbe stato un evidente travisamento dei fatti quanto al contenuto della conversazione avvenuta presso l’abitazione della persona offesa e registrata da quest’ultimo. Infatti, la traduzione della registrazione proverebbe che non vi sarebbe stata alcuna minaccia da parte del ricorrente NOME COGNOME nei confronti della persona offesa NOME, a dispetto delle sue mendaci dichiarazioni rese nelle S.I.T. ai carabinieri nelle quali aveva espressamente riferito di essere stato minacciato dal COGNOME nel caso in cui avesse
fatto denuncia alle forze dell’ordine.
2.2 Con il secondo motivo NOME COGNOME eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ritenendo che dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che il ricorrente ebbe un ruolo del tutto marginale nella vicenda, estrinsecantesi solo nei trasportare l’altro imputato NOME COGNOME in auto, solo perché questi era privo di patente. Inoltre, COGNOME non esitò a prestare soccorso alla persona offesa trasportandola all’ospedale, ad ulteriore dimostrazione della sua estraneità rispetto alle vere ragioni alla base dell’aggressione, ossia i dissidi personali tra il NOME e NOME.
2.3 Il terzo motivo di ricorso, comune ai due imputati, verte sulla violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 6 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha erra nel valutare come non provato l’avvenuto risarcimento del danno. Infatti, all’udienza del 01/02/2023, avanti la Corte di appello, la difesa della p.o. depositava la rinuncia alla costituzione di parte civile, stante l’avvenuto risarcimento del danno, effettuato tramite assegno bancario, secondo quanto stabilito mediante una scrittura privata del 26/01/2023 conclusa tra gli imputati e la persona offesa. Vi sarebbe stata perciò un evidente travisamento dei fatti ad opera dei giudici di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi dei due imputati sono inammissibili perché proposti fuori dai casi previsti dalla legge o per motivi manifestamente infondati, nonché per rinuncia all’impugnazione da parte di NOME.
Con riferimento al primo motivo, riguardante il vizio della motivazione ritenuta erronea, insufficiente e contradditoria, nonché viziata per travisamento dei fatti, in particolare nella valutazione di attendibilità di NOME COGNOME, persona offesa costituita parte civile, deve, al riguardo, essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce, salva la concessione delle attenuanti generiche, una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, che ha condannato i due imputati per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo n.1 cod. pen.. Ne consegue che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenze d’appello a quella del Tribunale di Noia, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., p effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato
ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; Sez. 4, n.35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01).
Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati, considerato che la Corte di appello ha fornito adeguate risposte alle doglianze dell’impugnazione, motivando diffusamente in ordine alla ritenuta piena attendibilità della persona offesa ed alle ragioni che giustificano alcune difformità riscontrabili nelle sue dichiarazioni rese nel corso del tempo. In conclusione, la difesa – più che del travisamento della prova – si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del delitto di rapina aggravata commessa in concorso dai due imputati, dichiarando di non condividerlo.
Il motivo di ricorso è perciò inammissibile perché esula dalla cognizione di legittimità del presente giudizio.
Analogamente per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, in cui NOME COGNOME eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ritenendo che dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che il ricorrente ebbe un ruolo del tutto marginale nella vicenda.
Anche in questo caso la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello, motivando in modo congruo in ordine al ruolo tutt’altro che marginale del ricorrente.
Del resto, la decisione impugnata è, sul punto, c:onforme ai principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attivit prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così fieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter” criminoso.” (così, tra le tante, Sez.6, n.34539 del 23.06.2021, Rv. 281857-01).
Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione nel merito del ruolo del ricorrente nella consumazione del reato, che esula dai limiti del sindacato della Corte di Cassazione.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti, l’art. 62, primo comma, n.6, cod. pen., prevede espressamente che, a fini della sussistenza dell’attenuante, l’integrale risarcAmento del danno deve essere avvenuto prima del giudizio. Con riferimento ai processi che si svolgono con giudizio abbreviato la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizi abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito” (tra le tante si veda Sez.5, n.223 del 27/09/2022, Rv. 284043-01; Sez.3, n.15750 del 16/01/2020, Rv. 279270).
Nel caso di specie il G.U.P. di Nola, che ha concluso il giudizio abbreviato con sentenza del 06/07/2022, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.6, cod. pen., in quanto il risarcimento offerto all persona offesa non era ritenuto integrale. Tale risultanza esclude in radice la possibilità di riconoscere in questa sede l’invocata circostanza attenuante. Del resto, il ricorrente fa riferimento ad una scrittura privata per definire il risarcime del danno, conclusa tra le parti solo in data 26/01/2023, quindi, addirittura ben dopo la sentenza di primo grado e quindi fuori dai limiti temporali indicati dalla norma.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Con riferimento specifico alla posizione di NOME, va ribadito il principio secondo cui: “Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.” (così Sez.2, n.45850 del 15.09.2023, Rv. 285462-02)
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi decisioni Roma il 15 dicembre 2023.