Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18685 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cetraro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15 aprile 2015 che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di estorsione.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 6 cod. pen.
I giudici di appello hanno ritenuto tardivo il risarcimento del danno in quanto effettuato dal COGNOME in data successiva alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato; secondo la ricostruzione difensiva tale interpretazione sarebbe erronea in quanto non terrebbe conto della neutralità dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato «secco» e della ratio dell’invocata attenuante che si esplica nell’attribuire minore disvalore penale ad
una condotta i cui effetti dannosi siano stati eliminati mediante l’anticipata soddisfazione del danneggiato e la conseguente mancata costituzione di parte civile.
Il ricorrente ha affermato la tempestività del risarcimento del danno effettuato entro il termine ultimo per la costituzione di parte civile nel ri abbreviato e, quindi, prima dell’apertura della discussione ex art. 421, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.
I giudici di appello, confutando lo specifico motivo di appello con motivazione apparente, si sarebbero limitati a richiamare per relationem la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione secondo cui il risarcimento del danno intervenuto oltre la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 438, comma 4, cod. proc. pen. è tardivo; richiamo giurisprudenziale ritenuto erroneo dalla difesa in quanto la sentenza citata riguardava un procedimento definito mediante abbreviato condizionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile perché aspecifico in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure proposte in appello, senza alcun confronto con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito nonché manifestamente infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge o vizio motivazionale.
L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., che testualmente afferma la necessità che la riparazione del danno o il suo risarcimento avvenga «prima del giudizio», pone un chiaro limite entro il quale la condotta riparatoria del responsabile può assumere giuridica rilevanza.
Le doglianze difensive, che possono essere trattate congiuntamente in quanto entrambe riferibili alla mancata concessione dell’invocata attenuante sotto il profilo del vizio di legge e del vizio di motivazione, non tengono conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità -correttamente richiamato dai giudici di merito-, secondo il quale nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l’ordinanza prevista dall’art. 438, comma quarto, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271666-01; Sez. 3, n.
2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 – 01; Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 – 01).
Tale condivisibile e prevalente orientamento valorizza il tenore letterale dell’art. 62, n. 6, cod. pen., che àncora l’applicabilità dell’attenuante al riparazione integrale del danno «prima del giudizio»; e, al contempo, l’esigenza di individuare un «limite oggettivo» che non può tollerare interpretazioni equivoche a seconda dei casi al vaglio, come accadrebbe quando esso – per ragioni contingenti – non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270-01).
Che poi l’inizio del giudizio abbreviato debba essere fatto coincidere con la sua ammissione, è circostanza ormai pacifica e frutto di decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Rv. 250348).
2.1. Pur dovendosi dare atto di un difforme indirizzo secondo cui il termine ultimo per il risarcimento, nell’ambito del rito abbreviato, dovrebbe essere individuato nell’inizio della discussione (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, Rv. 262652), non si reputa di condividere le considerazioni di tale decisione imperniate sul rilievo secondo cui, nel giudizio abbreviato, prima della discussione, l’imputato non avrebbe a disposizione elementi per orientare il proprio giudizio prognostico sull’esito del processo, e quindi assumere iniziative risarcitorie strumentali e non dettate da effettiva resipiscenza incompatibili con la lettera dell’art. 62 n. 6 cod. pen.
Deve ribadirsi, in proposito, che non risulta conforme alle dinamiche processuali del citato rito speciale, ritenere che sia possibile spostare in avanti sino al momento della discussione, la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva, sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gl esiti del giudizio se non a partire da tale momento.
2.2. Nel caso di specie, il risarcimento del danno, avvenuto, come lo stesso imputato ammetteva nel motivo di gravame, prima della discussione, ma dopo l’ordinanza di ammissione del rito, è tardivo, come affermato dalla Corte territoriale con motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede in quanto coerente con le consolidate indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, aderente alle emergenze processuali ed ineccepibile in punto di logica.
2.3. D’altra parte, a completamento di quanto si è appena affermato, occorre pur osservare che l’avvenuto risarcimento del danno è stato considerato dal Tribunale al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche e l’attuale doglianza appare, di conseguenza, fondata su una implicita richiesta di duplice
valutazione del medesimo comportamento risarcitorio, che di per sé risulta inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2023
estsore GLYPH
Il Preside te