Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME NOME COGNOME nato a Catania il 19.7.1973, contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 13.10.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui, in data 12.12.2019, il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di rapina aggravata in danno della farmacia
COGNOME e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa, così ridotta per il rito;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale avendo la Corte di appello negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in quanto, secondo la sentenza, il vaglia postale prodotto all’udienza del 26.9.2019 aveva ad oggetto il risarcimento per altra rapina commessa in data 19.8.2018; osserva che, all’udienza del 12.12.2019, era stata tuttavia prodotta prova dell’invio di un vaglia postale alla medesima farmacia Galermo quale risarcimento per il fatto commesso in data 18.7.2018;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che l’imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato all’udienza del 26.9.2019 ed il vaglia postale relativo al risarcimento per i fatti oggetto del processo era stato depositato all’udienza del 12.12.2019 con conseguente tardività rispetto alla ammissione del rito.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su una censura manifestamente infondata.
Secondo la Corte d’appello “… dall’attento esame del vaglia postale prodotto in sede di rito abbreviato (udienza del 26.9.2019) è dato evincere che esso è stato emesso in favore della FARMACIA GALERMO in relazione al risarcimento dei danni derivanti da altra rapina (iscritto al n. 9962/18 RGNR) commessa il 19.8.2018 ai danni della medesima farmacia. Ne consegue che il suddetto vaglia postale non costituisce prova del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte offesa a séguito del reato contestato nel presente procedimento” (cfr., pag. 2).
Effettivamente, allegato al verbale dell’udienza del 12.12.2019, v’è un ulteriore vaglia postale, del giorno 9.12.2019, concernente il fatto per il quale si procede.
Correttamente, perciò, la Corte non ne ha tenuto conto ai fini del riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno che, in tal caso, era intervenuto in data di molto successiva rispetto alla ammissione del ricorrente al rito abbreviato, intervenuta all’udienza del 26.9.2019.
Va infatti ribadito che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. nel giudizio abbreviato la riparazione del
danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata GLYPH l’ordinanza GLYPH di GLYPH ammissione GLYPH al GLYPH rito GLYPH (cfr., Sez. 5 – , n. 223 del 27/09/2022, GLYPH COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Rv. 284043 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3 – , n. 15750 del 16/01/2020, RAGIONE_SOCIALE S., GLYPH Rv. 279270 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 271666 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403 – 01).
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22.11.2023