Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., fatto commesso in Marsala il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte <<Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa.» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 22/02/2023, Rv. 284224) e che <<Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso.» (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021), di modo che correttamente la Corte territoriale ne ha escluso l'operatività essendosi la difesa dell'imputato limitata ad allegare, a sostegno della richiesta, la raccomandata da questi ricevuta dalla persona offesa, con la quale costei aveva dichiarato per iscritto di rinunciare al risarcimento, senza neppure preoccuparsi di indicare e documentare l'entità della somma offerta a titolo risarcitorio e le eventuali condizioni di pagamento, precludendo, in tal modo, ai giudici di merito di valutare la sussistenza o meno dei presupposti integrativi dell'invocata attenuante comune (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023