Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18403 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18403 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 20/03/2025
R.G.N. 2095/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a Bari il 25/06/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 20/6/2022, aveva dichiarato NOME NOME responsabile del delitto di rapina aggravata e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, applicata la diminuente per il rito abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro 420,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62,comma 1 n. 6 e 62 bis cod.pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Il difensore censura la determinazione della Corte territoriale che, condividendo la valutazione già espressa dal primo giudice, ha negato il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno in quanto effettuato dal difensore in assenza di elementi dai quali desumere che l’imputato abbia inteso farlo proprio. Aggiunge che l’offerta risarcitoria accettata dalla p.o. doveva essere attribuita alla personale volontà dell’imputato, avendo il difensore agito a nome e per conto del proprio assistito in forza di procura speciale che riconosceva anche il potere di transigere il danno.
Inoltre, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella
massima estensione, giustificato sulla base delle pendenze giudiziarie, senza considerare la condotta postfattuale e le condizioni personali del Doria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Invero il difensore non risulta aver devoluto alla Corte territoriale la questione relativa al mancato riconoscimento della circostanza ex art. 62 n. 6 cod.pen., essendosi limitato con l’atto d’appello a chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e il contenimento della pena al minimo, a tal fine valorizzando il fatto che ‘l’imputato ha ammesso gli addebiti e risarcito la p.o.’.
La Corte d’Appello nell’ambito dell’esame del motivo relativo al trattamento sanzionatorio ha rilevato che le circostanze evocate dalla difesa a sostegno del gravame sono insussistenti in quanto il risarcimento effettuato dal difensore, come specificato dal primo giudice, ‘non consente di essere valorizzato nØ come attenuante specifica e nemmeno generica’ mentre l’ammissione dell’addebito non Ł mai stata ‘formalizzata nel corso del giudizio che ha visto l’imputato assente’. La sentenza impugnata si Ł, dunque, limitata a richiamare la negativa delibazione del Gip in ordine alla sussistenza della circostanza ex art. 62 n. 6 cod.pen. al solo fine di escluderne ricadute sul trattamento sanzionatorio mediante una piø favorevole modulazione della diminuzione operata in primo grado ex art. 62 bis cod.pen.
1.1 La doglianza Ł in ogni caso infondata in maniera manifesta. La giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che la natura squisitamente soggettiva dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., soprattutto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo la commissione del reato, fa sì che essa non possa essere riconosciuta quando il risarcimento del danno sia avvenuto ad opera di un terzo (Sez. 4, n. 8002 del 15/01/1988, Gaetano, Rv. 178842 01; nel senso che il risarcimento del danno debba essere conseguente alla libera determinazione volitiva dell’imputato e non conseguenza dell’attività di terze persone, Sez. 6, n. 14192 del 11/05/1978, COGNOME, Rv. 140390 – 01; Sez. 2, n. 4438 del 14/01/1984, COGNOME, Rv. 164168 – 01). Si Ł, pertanto, esclusa la ravvisabilità della circostanza nell’ipotesi di recupero della refurtiva da parte della polizia (Sez. 2, n. 116 del 15/05/1984, dep. 1985, Fe, Rv. 167292-01; n. 3998 del 13/01/2010, Di, Rv. 246428-01); in fattispecie in cui al risarcimento del danno sofferto dalla vittima del reato avevano provveduto i familiari dell’imputato (Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, M., Rv. 246742 – 01) ovvero il datore di lavoro (Sez. 5, n. 14461 del 02/02/2011, Abbagnato, Rv. 249848 01), mentre in materia di assicurazione obbligatoria questa Corte ha chiarito che il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall’imputato, anche se soggetto diverso dall’assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284327 – 01; n. 14523 del 02/03/2011, Di, Rv. 249937 – 01).
1.2 Questa Corte ha, altresì, condivisibilmente affermato che nel caso di risarcimento del danno da parte di una persona estranea al reato, la circostanza attenuante prevista dall’art 62 n 6 cod. pen. può essere applicata quando risulti che il terzo ha agito non già di propria iniziativa e senza il concorso della volontà del colpevole, ma per sollecitazione o d’accordo con questo, o comunque come suo rappresentante (Sez. 2, n. 345 del 01/03/1965, Siina, Rv. 998530 – 1). Nella specie l’assunto (pure evocato) di un espresso mandato dell’imputato al difensore al fine del risarcimento del danno Ł irrimediabilmente generico, non potendosi ritenere che la volontarietà del risarcimento e la connessa emenda possano dedursi dal preventivo mandato professionale rilasciato al legale e non avendo il difensore effettuato ulteriori e diverse allegazioni.
Il secondo motivo Ł manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni ritenute ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando i precedenti specifici che militano a carico del prevenuto unitamente alle pendenze giudiziarie per reati omogenei a quello a giudizio, esprimendo un motivato giudizio in ordine all’allarmante personalità dell’imputato che appare resistente alle generiche obiezioni difensive.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME