Risarcimento del danno: perché pagare dopo l’inizio del processo non basta
Nel diritto penale, la tempistica è tutto. Un’azione compiuta al momento giusto può fare la differenza tra una pena piena e una pena ridotta. Un esempio lampante riguarda il risarcimento del danno alla vittima del reato, una condotta che il legislatore incentiva attraverso una specifica attenuante. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che per beneficiare di questo sconto di pena non basta pagare, ma bisogna farlo entro un termine perentorio: prima dell’inizio del processo.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione dell’attenuante comune prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale. Egli sosteneva di aver diritto alla riduzione della pena in quanto aveva provveduto al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa. Il problema? Il pagamento era stato effettuato in una data successiva a quella di apertura del giudizio di primo grado.
L’Attenuante per il Risarcimento del Danno: Analisi della Norma
L’articolo 62, n. 6 del codice penale prevede una diminuzione della pena per chi, prima del giudizio, ha riparato interamente il danno, mediante il risarcimento del danno o le restituzioni. La ratio di questa norma è duplice: da un lato, si vuole dare una soddisfazione concreta alla vittima del reato; dall’altro, si intende premiare l’imputato che, con il suo comportamento, dimostra una revisione critica del proprio operato e una volontà di riconciliarsi con l’ordinamento giuridico.
La norma è chiara nell’indicare due requisiti fondamentali:
1. Integralità: La riparazione deve essere completa, coprendo l’intero danno causato.
2. Temporalità: L’azione riparatoria deve avvenire “prima del giudizio”.
È proprio su quest’ultimo punto che si è concentrata la decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Tempismo del Risarcimento del Danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente avesse provveduto al risarcimento solo dopo l’apertura del dibattimento, violando così il requisito temporale esplicitamente richiesto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha richiamato un consolidato principio di diritto, già espresso in precedenti sentenze (come la n. 46758 del 2021), secondo cui l’attenuante del risarcimento del danno esige che la riparazione sia integrale e, soprattutto, che avvenga prima del giudizio. Il termine “prima del giudizio” va inteso in senso stretto, riferendosi al momento dell’apertura del dibattimento di primo grado. Un risarcimento tardivo, sebbene possa avere una sua valenza morale, non è sufficiente a integrare la circostanza attenuante prevista dal codice. La valutazione del legislatore è netta: la condotta meritevole di uno sconto di pena è quella che previene il contenzioso giudiziario o che, comunque, si manifesta prima che la macchina processuale si sia messa pienamente in moto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un processo penale. Se si intende beneficiare dell’attenuante per aver riparato il danno, è essenziale agire con la massima tempestività. Il risarcimento del danno deve essere completato prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento. Attendere l’esito del processo o sperare in un momento successivo è una strategia che non paga, almeno non ai fini dell’applicazione di questa specifica circostanza. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza, che non ammette deroghe al requisito temporale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere la riduzione della pena se il risarcimento del danno avviene dopo l’inizio del processo?
No, secondo l’ordinanza, l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 c.p. non può essere applicata se il risarcimento, anche se completo, avviene dopo la data di apertura del giudizio.
Quali sono i requisiti per l’applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno?
I requisiti sono due: la riparazione del danno deve essere integrale (completa) e deve avvenire prima dell’inizio del giudizio (cioè prima dell’apertura del dibattimento di primo grado).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5971 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/01/1999
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 6 cod. pen. è manifestamente infondato; il ricorrente ha provveduto al risarcimento solo in data 19 gennaio
invero 2024, successiva alla data di apertura del giudizio;
considerato il principio di diritto in forza del quale l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno – mediante le restituzioni o il risarcimento – sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025