Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17275 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Letta la memoria depositata in data 3 aprile 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso e prodotto sentenza emessa dalla Corte di Appello nei confronti della coimputata COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. ed il vizio di motivazione conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata rapina impropria è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), ha evidenziato che la condotta violenta è stata posta in essere per garantirsi l’impunità e che -ai fini della perfezione del reato di rapina impropria- è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui non essendo necessario il conseguente impossessamento (vedi Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 281117);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 cod. pen. è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 62 n. 6, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno è reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. L’attenuante invocata è stata correttamente esclusa, con motivazione esaustiva e priva di Illogicità manifeste (vedi pag. 9 della sentenza impugnata) in considerazione della parzialità del risarcimento, essendo pacifico il principio che, ai fini della configurabilità dell’attenuante, il risarcimento del danno debba essere integrale (cfr. Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224 – 01); peraltro, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito il quale, oltre a
considerare il quantum, deve valutare l’avvenuto ravvedimento del reo e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, COGNOME, Rv. 282424 – 01); complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, COGNOME, Rv. 157229-01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, COGNOME, non massimata).
rilevato, infine, che la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno nei confronti della coimputata separatamente giudicata non comporta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione impugnata in considerazione del principio dell’autonomia dei rapporti processuali secondo cui gli elementi di prova devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali.
rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consijé estensore
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