Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41195 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41195 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecc Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la qu l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazio erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circosta attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è generico, perché riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata è anche manifestamente infondato, posto che “ai fini della configurabilità della circos attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del dann che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro prop dall’imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offer alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibi concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche rel versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell’imp di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso” (Sez. Sentenza n. 21517 del 08/02/2018 Ud., Rv. 273021); nel caso di specie, la Corte di mer correttamente ha chiarito non esservi prova di un integrale e tempestivo ristoro, ese peraltro prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, senza che il motivo di rico si confronti efficacemente;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia viola ed erronea applicazione della legge penale in ordine all’esclusione della causa di non puni per particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico per indeterminatezza, perché dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fr motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e non illogica – v. pag. riguardo della discreta gravità del fatto e dei precedenti penali del prevenuto – non ind elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giud dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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