Risarcimento del danno parziale: quando non basta per la riduzione della pena
L’istituto del risarcimento del danno riveste un ruolo cruciale nel diritto penale, potendo configurare una circostanza attenuante che incide significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, affinché tale beneficio possa essere concesso, è necessario che la riparazione del pregiudizio sia effettiva e integrale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo che un versamento meramente simbolico o parziale non è sufficiente a integrare i presupposti dell’attenuante. Analizziamo nel dettaglio la decisione.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale, ovvero l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante risarcimento.
Nello specifico, l’imputato aveva versato una somma di duecento euro a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello aveva ritenuto tale importo non idoneo a configurare un’integrale riparazione del danno, tenendo conto sia dell’esiguità della somma stessa sia della pluralità di persone danneggiate dal reato. Di conseguenza, aveva negato la concessione dell’attenuante. L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la validità del suo gesto risarcitorio.
La Decisione della Cassazione e il risarcimento del danno
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato. Secondo la Corte, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era esente da vizi logici e pienamente rispettosa dei principi ermeneutici consolidati in materia di risarcimento del danno.
Il cuore della decisione risiede nell’affermazione che un pagamento parziale non può integrare i presupposti per la concessione dell’attenuante. L’atto riparatorio, per avere rilevanza ai fini della riduzione di pena, deve essere completo e satisfattivo per la parte lesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha evidenziato come la valutazione del giudice di merito fosse corretta e ben argomentata. Le motivazioni si fondano su due pilastri principali:
1. L’esiguità della somma: L’importo di duecento euro è stato considerato palesemente inadeguato a ristorare integralmente il pregiudizio causato. La norma richiede una “riparazione integrale”, concetto che mal si concilia con un versamento di modesta entità che appare più come un gesto simbolico che come un effettivo ristoro.
2. La pluralità dei danneggiati: Un altro elemento decisivo è stata la presenza di più vittime. La Corte ha sottolineato che la somma versata, già di per sé esigua, risultava ancora più inadeguata se rapportata alla necessità di risarcire una pluralità di soggetti. Di fatto, con tale versamento non veniva interamente riparato il danno nei confronti di tutte le parti lese.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale: l’attenuante per avvenuto risarcimento del danno non è un automatismo. Per poterne beneficiare, è indispensabile che l’imputato ponga in essere una condotta riparatoria seria, concreta e, soprattutto, integrale. Un’offerta risarcitoria parziale o simbolica, specialmente se il danno è ingente o se le vittime sono molteplici, non sarà considerata sufficiente dai giudici. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e caso per caso, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali per stabilire se la riparazione possa essere considerata genuinamente completa e, quindi, meritevole di uno sconto di pena.
Un pagamento parziale è sufficiente per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un versamento parziale e di esigua entità non è idoneo a integrare i presupposti per la concessione dell’attenuante, poiché la norma richiede una riparazione integrale del danno.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della corte d’appello nel negare l’attenuante era logica, coerente e rispettosa degli orientamenti della Cassazione, dato che il risarcimento offerto non era completo né satisfattivo.
La presenza di più persone danneggiate incide sulla valutazione del risarcimento?
Sì, la Corte ha tenuto conto della “pluralità dei danneggiati” nel valutare l’inadeguatezza della somma versata, sottolineando come un importo esiguo non potesse in alcun modo riparare il danno subito da più persone.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28959 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestam infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 4 e 5 della sentenz impugnata, esente da evidenti illogicità, e rispettosa delle indicaz ermeneutiche fornite dalla Cassazione; La Corte con motivazione aderente alle emergenze processuali rilevava come il pagamento della somma di duecento euro non fosse idonea ad integrare i presupposti per la concessione dell’attenuant tenuto conto che con tale versamento non veniva interamente riparato il danno attesa l’esiguità della somma v e la pluralità dei danneggiati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente