Risarcimento del danno: quando è troppo poco e troppo tardi per l’attenuante
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti necessari per ottenere la circostanza attenuante del risarcimento del danno in ambito penale. La Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ribadito che un risarcimento parziale e tardivo non è sufficiente a integrare il beneficio previsto dall’art. 62 n. 6 del codice penale, specialmente in contesti complessi come i reati fallimentari.
Il caso in esame: bancarotta e richiesta di attenuante
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta, per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando principalmente due vizi. Il primo, e più significativo, era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. L’imputato sosteneva che l’accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare dovesse essere considerato sufficiente a tal fine. Il secondo motivo contestava una presunta non corrispondenza tra i fatti addebitati e quelli accertati in sentenza.
L’analisi della Cassazione e il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, fornendo una disamina precisa dei limiti applicativi dell’attenuante in questione.
I requisiti del risarcimento del danno per l’attenuante
I giudici hanno chiarito che, per poter beneficiare della riduzione di pena, il risarcimento del danno deve possedere due caratteristiche fondamentali: integralità e tempestività.
1. Integralità: Il risarcimento deve coprire l’intero danno arrecato. Un accordo transattivo, come quello stipulato nel caso di specie, per sua natura implica “reciproche concessioni” (ex art. 1965 c.c.) e, pertanto, non garantisce la piena corrispondenza con l’effettivo pregiudizio subito dalla massa dei creditori. La Corte ha sottolineato che un pagamento parziale non è sufficiente.
2. Tempestività: Il risarcimento deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso esaminato, non solo l’importo concordato era parziale, ma l’imputato non aveva nemmeno versato l’intera somma pattuita, essendo l’ultima rata prevista in una data successiva alla pronuncia della sentenza.
La questione delle scritture contabili
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio societario, integra pienamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale per cui era stata pronunciata condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma. L’attenuante del risarcimento del danno è finalizzata a premiare l’imputato che, prima del giudizio, si adopera concretamente per eliminare le conseguenze dannose del proprio reato. Questa finalità verrebbe frustrata se si accettassero risarcimenti parziali, postumi o meramente simbolici. La Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato non dimostrasse una reale volontà riparatoria, ma piuttosto un tentativo strategico non andato a buon fine. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rappresenta la logica conseguenza di motivi di appello ritenuti privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le circostanze attenuanti non sono un automatismo. Per ottenere la riduzione di pena legata al risarcimento del danno, l’imputato deve dimostrare con i fatti una volontà riparatoria seria, integrale e tempestiva. Un accordo transattivo non è di per sé sufficiente, e il pagamento deve essere completato prima che il processo entri nella sua fase cruciale. Questa pronuncia serve da monito per chiunque pensi di poter beneficiare di sconti di pena attraverso soluzioni di comodo, confermando la necessità di un comportamento processuale e pre-processuale impeccabile per poter aspirare a un trattamento sanzionatorio più mite.
Quando si può ottenere l’attenuante per il risarcimento del danno in un processo penale?
Secondo la Corte, l’attenuante può essere concessa solo se il danno è stato risarcito integralmente e prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Un risarcimento parziale o successivo non è sufficiente.
Un accordo transattivo con la parte lesa garantisce l’ottenimento dell’attenuante?
No, non necessariamente. La Corte ha specificato che un accordo transattivo, basandosi su reciproche concessioni, potrebbe non coprire l’integralità del danno. Per l’attenuante è richiesta la riparazione completa del pregiudizio causato dal reato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Nello specifico, non sussistevano i presupposti (integralità e tempestività) per il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e il reato contestato era stato correttamente provato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25887 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 28/02/1939
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L. Fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che – come chiarito dalla Corte di merito a pag. 9 del provvedimento impugnato – la suddetta circostanza avrebbe potuto essere riconosciuta sol laddove il risarcimento del danno fosse stato elargito dall’imputato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado ed in forma integrale; la somma oggetto dell’accordo transattivo – che per sua natura ha ad oggetto “reciproche concessioni” ex art. 1965 cod. civ. – con la curatela del fallimento non corrisponde all’integralità del danno arrecato alla massa dei creditori; e, infine, il prevenuto non aveva neppure erogato l’intero importo, stante la scadenza dell’ultima rata da pagare in data successiva a quella della sentenza;
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di violazione di legge in relazione alla strutturale non corrispondenza tra i fatti contestati e quelli ritenuti in sentenza, è manifestamente infondato, atteso che anche le scritture contabili – prima ancora del bilancio di esercizio – non avevano riportato dati rispondenti al vero e, per tale ragione, non hanno consentito di pervenire ad una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con integrazione del delitto contestato nell’editto accusatorio e per il quale è stata pronunciata condanna;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Osservato che nulla consente di aggiungere la memoria difensiva, peraltro irricevibile perché inviata tardivamente il 17 giugno 2025, senza rispettare i 15 giorni liberi prima dell’udienza;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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Il cori’ igliere estensore
Il Presidente