Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24974 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il 13/08/1967
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dello 08/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 30 ottobre 2018 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, con cui NOME COGNOME veniva ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione per avere offerto ai militi accertatori la somma di 400 euro al fine di indurli ad omettere l’elevazione del verbale di contravvenzione per rilevate infrazioni al codice della strada.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo:
violazione di legge, in relazione all’art. 62, comma 6, cod. pen. , per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante in oggetto nonostante il ricorrente avesse offerto, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di 500 euro in favore di ciascuno dei due militi;
-violazione di legge, in relazione all’art. 63 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di operare la riduzione della pena in conseguenza del riconoscimento da parte del primo giudice della circostanza attenuante di cui all’art. 323 -bis cod. pen., avendo operato una unica riduzione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Alla odierna udienza -che si è svolta alla presenza delle parti- il Pubblico Ministero e il difensore hanno rassegnato le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo.
I Giudici di merito hanno ritenuto che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 62 n . 6, seconda parte, cod. pen., unica richiesta con i motivi di gravame, non fosse applicabile anche in ragione della ‘insussistenza sul piano fattuale di un comportamento qualificabile in detti termini tale non potendosi intendere l’offerta di assegni’ ( pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
ll ricorrente censura la motivazione del giudice di appello evidenziando ch e ‘con motivo di appello specifico si era chiesto il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n 6 cod. pen. (risarcimento del danno)’.
L’assunto è, tuttavia, smentito dal tenore letterale del terzo motivo di appello, là dove il difensore rilevava come il comportamento dell’imputato ‘non dovesse essere letto sotto il profilo del risarcimento del danno’, bensì del ravvedimento operoso, come previsto dalla seconda parte della circostanza di cui all’art. 62 n . 6 cod. pen.
2.1. Ebbene la mancata prospettazione in sede di appello dell’omesso riconoscimento della circostanza attenuante sotto lo specifico profilo del risarcimento del danno ne preclude, a tenore dell’art. 609 cod. proc. pen., la deduzione con l’atto di ricorso, in ragione della natura devolutiva del giudizio di
legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione. Ciò viepiù ad onta della autonomia delle due circostanze previste dalla prima e seconda parte de ll’art. 62 n. 6) cod. pen. che – come chiarito anche dalla Corte di cassazione- hanno una differente sfera di applicazione (sul punto, Sez. 3, n 31841 dello 02/04/2014, C., Rv 260290).
2.3. Ad ogni buon conto, anche a volere esaminare la questione sotto il duplice profilo del risarcimento del danno e/o del ravvedimento operoso ex art. 62 n 6 , cod. pen., la valutazione dei Giudici di appello non si presta a censura.
A tal uopo , giova rammentare che la Corte di cassazione ha stabilito che «ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza della stessa e/o l’effettiva resipiscenza (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 nella fattispecie si trattava di somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa; Sez. 2, n. 36037 dello 06/07/2011, COGNOME, Rv. 251073).
Indispensabile è, dunque, il deposito della somma rifiutata e, comunque, l’adozione di una equipollente modalità operativa che assicuri la perdita della disponibilità della somma offerta fino alla decisione del giudice, chiamato ad apprezzarne nel caso previsto dalla prima parte dell’art. 62 n 6 cod. pen, la congruità e nel caso previsto dalla seconda parte della norma la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza dell’imputato.
2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme del codice penale e del codice civile, là dove ha evidenziato come l’offerta della somma di denaro, effettuata a mezzo il deposito di due assegni circolari, non consentisse di affermare che l’importo fosse entrato nella disponibilità della vittima, si dà consentire al giudice di valutarne l’adeguatezza. Né la difesa ha contrastato in modo specifico detta argomentazione quanto meno allegando la perdita di disponibilità della somma in capo al Trignano, in modo da perfezionare e rendere effettiva l’o fferta reale.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso registrandosi nel calcolo della pena l’omessa ulteriore riduzione in conseguenza del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323 -bis cod. pen.
Ed infatti nella determinazione del trattamento sanzionatorio la pena base subisce un’unica riduzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Va, pertanto, rimesso al Giudice del rinvio il punto relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 10/06/2025