Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15431 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GARDONE VAL TROMP1A il DATA_NASCITA NOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 9 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa datata 21-11-2017, riduceva la pena inflitta ad COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine al reato di tentata estorsione aggravata loro in concorso ascritto, ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore di entrambi gli imputati, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti GLYPH ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsab basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed in relazione alla mancata
valutazione dell’ipotesi della desistenza volontaria, posto che, gli imputati, si erano allon dai luoghi spontaneamente e solo successivamente era intervenuta la denuncia della persona offesa;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell’attenua del risarcimento dei danni di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. essendo stata totalmente pretermes l’analisi del motivo di appello e ciò benché, già la sentenza di primo grado, avesse dato atto avere gli imputati effettuato, in sede stragiudiziale, un versamento pari ad C 11.000, a segu del quale era stata revocata la costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di entrambi i ricorsi è proposto per doglianze che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Al proposito deve essere rammentato che ai fini del controllo di legittimità sul vizi motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di p grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenz concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno attestato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese sottolineando come il contenuto del racco delle stesse fosse accompagnato da plurimi elementi di riscontro costituiti dalle deposizioni alcuni testi e dalle certificazioni mediche. Le conclusioni circa la responsabilità dei ric risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntua valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazi dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da v elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Quanto alla doglianza in punto omesso riconoscimento della desistenza, va ricordato come, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentati incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origin meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare l diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga scongiurare l’evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 — 01). L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l’infondatezza della doglianza,
posto che, nel caso in esame, gli imputati si allontanavano dai luoghi solo.dopo avere formulat la richiesta estorsiva all’indirizzo delle vittime, così che il motivo dedotto appare manifestam infondato essendo stata già portata a termine la condotta integrativa la fattispecie tentata.
3. Infondato è, infine, il terzo motivo dei ricorsi per la valutazione del quale occ procedere all’analisi dello svolgimento delle fasi di merito sul punto; la sentenza di primo gr a pagina 6 della decisione, si limitava a riferire dell’avvenuto risarcimento del danno in fa delle persone offese con revoca delle costituzioni di parte civile e remissione delle querele ciò dava atto in un procedimento che vedeva coimputati sei distinti soggetti tutti chiamat rispondere di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni personali, commessi i concorso. A fronte di tale punto della decisione, il motivo di appello proposto, lamentava so genericamente la sussistenza delle condizioni per la concessione della attenuante del risarcimento dei danni senza nulla indicare circa la specifica condotta posta in essere da ciascun dei ricorrenti successivamente alla consumazione dei fatti e prima dell’instaurazione del giudizi
Dal predetto riepilogo dello svolgimento processuale deve inferirsi l’assenza dei presuppost per la concessione dell’attenuante in favore dei ricorrenti, pur in assenza di motivazione specif adottata dalla corte di appello in ordine al motivo di gravame proposto nell’interesse di COGNOME COGNOMECOGNOME
Va, infatti, ricordato come la suddetta attenuante abbia natura essenzialmente soggettiva con la conseguenza che alla stessa si applica la particolare disciplina dettata dall’art. cod.pen. secondo cui tali attenuanti sono valutate soltanto riguardo alla persona cui riferiscono. La natura essenzialmente soggettiva della predetta attenuante è stata già affermata con risalenti pronunce della corte di legittimità secondo cui l’art. 62 n. 6 cod. pen. configur attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interament danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Tratt di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice n tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo c l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 109 del 07/01/1993, Rv. 193505 – 01; Sez. 1, n. 17637 del 06/04/2005; Rv. 231575 – 01).
Stabilita la natura essenzialmente soggettiva della attenuante in oggetto, le Sezioni Unit con la pronuncia imp. Pagani, hanno preso in considerazione il tema della comunicabilità ai concorrenti statuendo che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Rv. 242215 – 01). L’affermazione delle Sezioni Unite risulta essere stata successivamente ribadita anche da altre e più recenti pronunce secondo cui ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., in risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall’imputato, non è sufficiente che t
soggetto abbia con l’imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattu personali che ne giustifichino l’intervento, ma è necessario che l’imputato manifesti una concre e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all’adempimento (Sez. 4, n. 6144 de 28/11/2017 Ud. (dep. 08/02/2018 ) Rv. 271969 – 01). L’applicazione dei suddetti principi a caso del risarcimento del danno effettuato a seguito di tentata estorsione commessa in concorso, comporta affermare che ciascuno degli imputati, per potere invocare a proprio favore l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., deve dimostrare concretamente di avere contribu all’adempimento dell’obbligazione riparatoria, manifestando così una concreta volontà di elidere gli effetti dannosi del reato, sia patrimoniale che non, non potendosi altrimenti giovare di at poste in essere soltanto da altri concorrenti nel medesimo fatto.
Ne consegue che, nel caso in esame, non avendo, prima il motivo di appello e poi anche il ricorso, specificato in alcun modo in che misura gli odierni ricorrenti hanno concorso risarcimento, e non essendo tale dato desumibile dalle pronunce di primo e secondo grado, dalle quali invece risulta che furono altri concorrenti ad effettuare i versamenti, il motivo deve rit non fondato.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali.
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