Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per i ricorrenti il quale, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato, salvo che per la riduzione della pena pecuniaria, la pronunzia del 23 luglio 2020 del Tribunale di Foggia in composizione monocratica con la quale gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.2, 61 n.5 cod. pen.
L’accusa attiene al tentato furto in un appartamento in Cerignola in orario notturno e con violenza sulle cose.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, contenente i motivi che seguono.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza del giudizio di appello per vizio della notifica del decreto di citazione e mancato rispetto del termine a difesa tempestivamente eccepito dal difensore.
Evidenzia la difesa che:
in data 8 febbraio 2023, a mezzo PEC, il difensore inviava tempestivamente al corretto indirizzo di posta elettronica le conclusioni per l’udienza fissata per la data del 22 febbraio 2023, con le quali lamentava l’erronea applicazione dell’art. 161 comma quarto cod. proc. pen. in relazione all’imputato NOME, atteso che la notifica del decreto di citazione era stata effettuata al difensore ai sensi dell’art.161 comma quarto cod. proc. pen., pur avendo l’imputato indicato un idoneo domicilio; con le medesime conclusioni il difensore in via subordinata eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire;
all’udienza del 22 febbraio 2023 la Corte pronunciava sentenza senza fornire risposta alle eccezioni formulate e contenute nelle conclusioni scritte pur regolarmente inviate.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Gli imputati hanno versato alla persona offesa a titolo di risarcimento la somma di 1000,00 euro.
La Corte di appello, pur osservando che l’attenuante è stata già sostanzialmente riconosciuta dal giudice di primo grado, fondando la concessione delle circostanze attenuanti generiche sull’intervenuto risarcimento, non l’ha poi applicata autonomamente determinando un sostanziale assorbimento e una disapplicazione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito espresse.
Il primo motivo è infondato.
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
il decreto di citazione è stato notificato agli imputati a mani proprie attraverso i Carabinieri di Cerignola in data 18 gennaio 2023 e la ricevuta dell’atto regolarmente notificato è stata restituita dai militari in data 19 gennaio 2023;
il decreto di citazione è stato altresì notificato attraverso EMAIL, al difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 17 gennaio 2023.
Le eccezioni relative alla nullità della notifica all’imputato COGNOME e al mancato rispetto dei termini liberi a comparire intercorrenti tra la notifica del decreto (17/18 gennaio 2023) e la data di udienza (22 febbraio 2023), come contenute nelle conclusioni scritte, risultano infondate.
1.2. Al riguardo questa Corte ha osservato che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284802, in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell’atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.)
1.3. In applicazione dei principi richiamati, ad avviso di questo Collegio, la censura del difensore è infondata atteso che, pur non avendo la Corte territoriale operato un espresso richiamo alle conclusioni scritte depositate nell’interesse degli imputati, tuttavia le doglianze in esse contenute non potevano essere accolte ed alcuna violazione in concreto dell’esercizio del diritto di difesa può ritenersi realizzato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte.
2.1. In primo luogo, la difesa con l’atto di appello aveva operato un riferimento all’avvenuta trasmissione a mezzo EMAIL, in data 6 luglio 2020, al Tribunale di Foggia della dichiarazione della persona offesa NOME COGNOME che affermava di avere ricevuto dagli imputati la somma di 1000,00 euro. Siffatta dichiarazione, sempre in base alle indicazioni difensive, era stata trasmessa in allegato alla richiesta di revoca della misura cautelare.
Dall’esame dei verbali di udienza, ivi compreso quello dell’udienza 16 luglio 2020, nel corso della quale gli imputati hanno avanzato richiesta di accesso al giudizio abbreviato, non risulta depositata siffatta dichiarazione della persona
offesa, né gli imputati attraverso il difensore, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, l’hanno allegata ai ricorsi depositati in Cassazione.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep.2023, Casagrande, Rv. 284043).
Sul punto, non risulta fornita la prova di siffatto deposito prima dell’ordinanza di ammissione al rito.
2.2. Il motivo risulta, comunque, manifestamente infondato anche per una ulteriore ragione.
Erroneamente la difesa ravvisa una disapplicazione della invocata circostanza attenuante in quanto dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado (ipotesi di doppia conforme) risulta che i giudici del merito abbiano fornito esaustiva motivazione quanto al diniego di siffatto riconoscimento, operando buon governo dei principi fissati da questa Corte secondo cui:
ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è “ex se” vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep.2022, Maier, Rv. 282424);
il risarcimento dei danni intervenuto tardivamente, pur non consentendo il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., può essere positivamente valutato dal giudice al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233).
È ben possibile, cioè, che il giudice di merito, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, pur non ravvisando le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante dell’intervenuto risarcimento del danno -che postula parametri rigidi per la sua concessione- abbia comunque valutato la volontà risarcitoria al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 10 febbraio 2024 Il consic1.iere estensore I residen