Risarcimento del Danno: Perché il Pagamento del Terzo Non Basta per l’Attenuante
L’ottenimento della circostanza attenuante per avvenuto risarcimento del danno è un aspetto cruciale nel processo penale, in quanto può incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, non è sufficiente che il danno sia stato materialmente risarcito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la volontà dell’imputato di riparare al male commesso è un elemento imprescindibile, anche quando il pagamento viene effettuato da un soggetto terzo, come una compagnia di assicurazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del risarcimento del danno. L’imputata sosteneva di averne diritto, nonostante la somma fosse stata corrisposta da un terzo soggetto. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, e la questione è quindi giunta all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la linea interpretativa della Corte d’Appello, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza.
Le Motivazioni dietro la decisione sul risarcimento del danno
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei requisiti necessari per l’applicazione dell’attenuante. La Corte ha spiegato che la ratio della norma non è solo quella di ristorare la vittima del reato, ma anche di valorizzare un comportamento dell’imputato che dimostri una presa di coscienza del disvalore della propria azione e una volontà di porvi rimedio.
Di conseguenza, il semplice fatto che un terzo (ad esempio, un’assicurazione obbligata per legge) paghi il risarcimento non è, di per sé, sufficiente. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che l’attenuante non può trovare applicazione se il risarcimento è operato da terzi e non dall’imputato stesso.
Esiste un’eccezione a questa regola: l’imputato può comunque beneficiare dell’attenuante se dimostra di aver manifestato una “concreta e tempestiva volontà riparatoria” e di aver contribuito attivamente all’adempimento. Questo significa che l’imputato deve provare di essersi attivato, di aver preso contatti con la parte lesa, di aver sollecitato il pagamento, insomma, di aver fatto proprio l’atto risarcitorio, anche se materialmente eseguito da altri.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che non era stata fornita alcuna prova di tale volontà da parte dell’imputata. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato questa lacuna probatoria, rendendo la decisione di non concedere l’attenuante del tutto legittima e coerente con i principi di diritto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per le attenuanti che valorizzano la condotta post-reato, l’elemento soggettivo, ovvero l’atteggiamento interiore dell’imputato, è tanto importante quanto l’elemento oggettivo, cioè il risultato materiale. Il risarcimento del danno, per avere valenza attenuante, deve essere espressione di un ravvedimento e non un mero automatismo contrattuale o legale gestito da terzi.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che non basta allegare la quietanza di pagamento dell’assicurazione; è necessario documentare e provare tutti quei comportamenti attivi dell’imputato che dimostrino la sua personale e sincera volontà di riparare al danno causato. Per l’imputato, la lezione è chiara: un ruolo passivo non paga ai fini di una riduzione di pena.
Il pagamento del risarcimento da parte di un terzo è sufficiente per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno?
No, secondo la Corte di Cassazione, il mero pagamento da parte di un terzo (come un’assicurazione) non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della circostanza attenuante.
Cosa deve dimostrare l’imputato se il risarcimento è stato pagato da un altro soggetto?
L’imputato deve provare di aver manifestato una concreta e tempestiva volontà riparatoria e di aver contribuito all’adempimento, facendo proprio l’atto risarcitorio anche se materialmente eseguito da altri.
Qual è la conseguenza se l’imputato non riesce a provare la propria volontà riparatoria nel risarcimento effettuato da terzi?
La conseguenza è il mancato riconoscimento della circostanza attenuante. Se il ricorso in Cassazione si basa unicamente su questo motivo, ritenuto manifestamente infondato, esso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44941 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME DOMENICA nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Maggio Domenica;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio del motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha deciso sul punto in termini coerenti al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’attenuant della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento, in tu o in parte, venga operato da terzi e non dall’imputato (Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, M., Rv 246742 – 01) salvo che, come non risulta essere avvenuto nel caso di specie, l’imputato non manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria e che abbia contribuito all’adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 deo. 2018, M V., Rv. 271969 – 01);
considerato che, nella specie, non era stata in alcun modo provata la volontà dell’imputata di fare proprio il predetto risarcimento (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnat rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi9nte