Risarcimento del danno: perché l’offerta alla vittima deve essere formale?
L’attenuante comune del risarcimento del danno, prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale, rappresenta un importante strumento per l’imputato che desidera dimostrare il proprio ravvedimento e ottenere uno sconto di pena. Tuttavia, non basta una qualsiasi offerta economica alla vittima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti indispensabili affinché tale attenuante possa essere concessa, soprattutto quando la persona offesa rifiuta la somma proposta.
I Fatti del Caso
Nel caso esaminato, un imputato aveva proposto un ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello gli aveva negato l’applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno. L’imputato aveva offerto alla persona offesa una somma di 500,00 euro a titolo di risarcimento. La vittima, tuttavia, aveva rifiutato tale importo, ritenendolo non sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio subito. A fronte di questo rifiuto, l’imputato non aveva intrapreso ulteriori azioni per formalizzare la sua proposta di risarcimento.
La Decisione sul risarcimento del danno
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che, in caso di mancata accettazione del risarcimento da parte della vittima, l’imputato ha l’onere di procedere con una cosiddetta “offerta reale”. Senza questo passaggio formale, l’attenuante non può essere riconosciuta.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La ratio della norma è quella di premiare non un semplice tentativo, ma un’effettiva e seria volontà riparatoria da parte del reo, indice di una sua reale resipiscenza.
Quando la vittima rifiuta l’offerta, il sistema giuridico mette a disposizione dell’imputato lo strumento dell’offerta reale (disciplinata dagli articoli 1209 e seguenti del codice civile). Questa procedura consiste nel depositare la somma e lasciarla formalmente a disposizione della persona offesa. Tale formalità non è un mero tecnicismo, ma persegue due scopi fondamentali:
1. Tutela della persona offesa: Le consente di valutare con la dovuta ponderazione l’adeguatezza dell’offerta e di decidere se accettarla o meno, senza la pressione di un’interazione diretta e informale.
2. Valutazione del Giudice: Permette al giudice di apprezzare concretamente la congruità della somma offerta e, soprattutto, di verificare se il gesto dell’imputato sia espressione di un sincero pentimento e di una volontà concreta di riparare al danno causato.
L’assenza di tale procedura, a fronte del rifiuto della vittima, rende l’offerta iniziale un gesto privo della serietà e della concretezza necessarie per integrare i requisiti dell’attenuante.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale: per beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno, non è sufficiente una semplice proposta economica informale. Se la persona offesa rifiuta l’offerta, è imperativo attivare la procedura formale dell’offerta reale. Solo in questo modo l’imputato può dimostrare in modo inequivocabile al giudice la propria volontà di riparazione e sperare in una riduzione della pena. La sentenza funge da monito, sottolineando che la forma, in questo contesto, è sostanza per la prova del ravvedimento.
È sufficiente offrire una somma di denaro alla vittima per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno?
No. Se la vittima rifiuta l’importo perché lo ritiene insufficiente, la semplice offerta informale non è abbastanza per ottenere la riduzione di pena.
Cosa deve fare l’imputato se la persona offesa rifiuta il risarcimento offerto?
Per poter beneficiare dell’attenuante, l’imputato deve procedere con una “offerta reale” secondo le forme previste dal codice civile (artt. 1209 e ss.), depositando la somma e mettendola a completa disposizione della persona offesa.
Perché la Corte di Cassazione insiste sulla necessità dell’offerta reale?
L’offerta reale è richiesta perché è una procedura formale che permette alla vittima di valutare adeguatamente l’offerta e al giudice di verificare la congruità della somma e, soprattutto, l’effettiva volontà di pentimento (resipiscenza) da parte del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
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Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato;
che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l’attenuante del risarcimento del danno atteso che – a fronte del rifiuto espresso dalla persona offesa con riferimento alla corresponsione della somma di euro 500,00 poiché non integralmente sattisfattiva del pregiudizio subito- l’imputato non aveva provveduto ad effettuare un’offerta reale;
che tale assunto è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la diminuente de qua può essere riconosciuta, nel caso in cui la vittima del reato non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 ss. cod. civ. depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest’ultima di valutarne la idoneità alla riparazione e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno ed al giudice di apprezzarne l’effettiva congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo ( Sez 1, n. 16943 del 23/02/2024, S., Rv. 286309; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.