Risarcimento del Danno: Quando è Davvero Effettivo per la Legge?
L’istituto del risarcimento del danno nel diritto penale rappresenta un importante strumento che può incidere sulla determinazione della pena. Tuttavia, affinché possa essere riconosciuta la relativa attenuante, la riparazione deve rispettare requisiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio fondamentale: la riparazione deve essere totale ed effettiva, altrimenti non ha valore ai fini della riduzione della pena. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la sua portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la richiesta di esclusione dell’aggravante della minorata difesa e, soprattutto, il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno. L’imputato sosteneva di aver provveduto a riparare il danno causato, ma la Corte d’Appello aveva già respinto tale argomentazione, ritenendo la riparazione solo parziale e insufficiente, tenuto conto sia del valore del bene danneggiato sia dei danni morali subiti dalle vittime.
La Decisione della Corte sul Risarcimento del Danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile, aveva già spiegato perché l’aggravante della minorata difesa fosse applicabile alla situazione concreta e perché il risarcimento del danno offerto non potesse essere considerato integrale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 62, numero 6, del codice penale, è indispensabile che il colpevole abbia provveduto, prima dell’apertura del dibattimento, a un risarcimento del danno che sia totale ed effettivo. Questo significa che la riparazione deve coprire interamente sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale (morale) subito dalla persona offesa. Una riparazione parziale, come quella avvenuta nel caso di specie, non è sufficiente a integrare i requisiti della norma. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero correttamente evidenziato la sproporzione tra l’entità del danno complessivo e la somma versata dall’imputato. La decisione di inammissibilità si fonda, quindi, sulla manifesta infondatezza del ricorso, che non ha sollevato nuove questioni di diritto ma si è limitato a riproporre censure già vagliate e disattese.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto penale: le attenuanti non sono un automatismo, ma richiedono la sussistenza di requisiti rigorosi. Nel caso del risarcimento del danno, la volontà riparatoria dell’imputato deve tradursi in un’azione concreta, completa e satisfattiva per la vittima. Un’offerta parziale o simbolica non basta. La decisione serve anche da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi per cassazione su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice riproposizione di questioni di merito già decise nei gradi precedenti. La conseguenza dell’inammissibilità, infatti, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno, è sufficiente un pagamento parziale?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., il risarcimento del danno deve essere totale ed effettivo, e deve avvenire prima del giudizio. Una riparazione solo parziale è insufficiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte considera tali motivi ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice precedente, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente, la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e all’omesso riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale a pagine 5 e 6, ove la Corte ha precisato gli elementi di fatto che rendevano la situazione concreta idonea a integrare la minorata difesa e ha evidenziato la parzialità della riparazione del danno alla luce del valore del bene danneggiato e dei danni morali patiti dalle vittime;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 – 01) e la Corte ha spiegato che nel caso in esame il risarcimento non è stato integrale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente