Risarcimento del Danno: Le Condizioni Economiche del Reo non Giustificano un’Offerta Parziale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: i requisiti per l’applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Con una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce che un risarcimento parziale, anche se motivato da difficoltà economiche dell’imputato, non è sufficiente per ottenere il beneficio di legge. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
Il Contesto: Rapina in Concorso e Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda due fratelli condannati per il reato di rapina in concorso. Dopo la conferma della loro responsabilità da parte della Corte d’Appello, i due hanno presentato ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni. In primo luogo, hanno contestato la valutazione delle prove, ritenendo errata l’affermazione di responsabilità basata, a loro dire, su argomentazioni non sufficientemente solide. In secondo luogo, e questo è il punto centrale della decisione, hanno lamentato la mancata concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale, ovvero quella relativa all’integrale risarcimento del danno prima del giudizio.
L’Attenuante del Risarcimento del Danno e le Tesi Difensive
Gli imputati sostenevano di aver fatto il possibile per risarcire la vittima, ma che le loro precarie condizioni economiche non permettevano un ristoro completo. La difesa ha quindi cercato di far valere un principio di “inesigibilità” di una condotta ulteriore, sostenendo che l’offerta economica, seppur parziale, rappresentava il massimo sforzo possibile e doveva quindi essere valutata positivamente ai fini dell’attenuante.
I giudici di merito, tuttavia, avevano già respinto questa tesi. La Corte d’Appello aveva evidenziato come la somma corrisposta fosse del tutto insufficiente a fronte della brutalità dell’aggressione subita dalla persona offesa. Pertanto, il risarcimento non poteva considerarsi né integrale né effettivo, requisiti indispensabili per l’applicazione del beneficio.
La Decisione della Cassazione sul Risarcimento del Danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la linea dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti.
La Valutazione dei Fatti è Insindacabile in Sede di Legittimità
Per quanto riguarda le censure relative alla ricostruzione dei fatti e all’attendibilità della persona offesa, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Può solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e congruamente motivato la sua decisione, rendendo le critiche dei ricorrenti un mero tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le Motivazioni: L’Irrilevanza delle Condizioni Economiche per il Risarcimento
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione dei motivi relativi alla mancata applicazione dell’attenuante. La Cassazione ha definito tali motivi “manifestamente infondati”. Richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati, la Corte ha affermato che, per integrare l’attenuante del risarcimento, il danno deve essere riparato in modo “integrale ed effettivo”. La difficoltà economica dell’imputato è una condizione soggettiva che non può incidere sulla valutazione oggettiva dell’adeguatezza del risarcimento. Il ristoro patrimoniale e morale dovuto alla vittima non può essere ridimensionato a causa dell’incapacità finanziaria di chi ha commesso il reato. Pertanto, un’offerta parziale, per quanto possa rappresentare il massimo sforzo per l’imputato, non soddisfa i requisiti di legge e non consente il riconoscimento dell’attenuante.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento rigoroso e garantista nei confronti della persona offesa. La ratio dell’attenuante non è premiare lo sforzo dell’imputato, ma incentivare la completa elisione delle conseguenze dannose del reato. La decisione chiarisce che la tutela della vittima prevale sulle difficoltà soggettive del reo. In pratica, chi intende beneficiare di questa attenuante deve assicurare un risarcimento totale, senza potersi appellare alla propria condizione economica per giustificare un’offerta incompleta. Questa pronuncia serve da monito: la riparazione del torto è un obbligo oggettivo, la cui piena soddisfazione è condizione imprescindibile per ottenere una riduzione di pena.
È possibile ottenere l’attenuante per risarcimento del danno se si offre una somma parziale a causa delle proprie difficoltà economiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’attenuante richiede un risarcimento integrale ed effettivo del danno. L’insufficienza della somma offerta non può essere giustificata dalle condizioni economiche soggettive dell’imputato.
In Cassazione si possono contestare le valutazioni sui fatti, come l’attendibilità di un testimone, già decise dalla Corte d’Appello?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o mancante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, 3.000 euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 03/07/1990
NOME nato il 12/11/2002
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, da NOME COGNOME e NOME COGNOME considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità reato di concorso in rapina, reitera argomenti, meramente rivalutativ adeguatamente vagliati e disattesi con incensurabile motivazione dalla C territoriale (cfr. pp. 2-3 che illustrano, congruamente, l’attendibilità dell offesa, che ha identificato NOME COGNOME, già conosciuto personalmente l’irrilevanza della ripresa dal sistema di videosorveglianza di soli tre de concorrenti, avuto riguardo alla zona inquadrata dalle telecamere, sottolin altresì l’incongruità delle censure rispetto all’ulteriore, distinta sol all’applicazione delle attenuanti generiche data l’ammissione da parte degli odierni ricorrenti degli addebiti loro contestati);
ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso con cui si contesta la man applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto i giudici di ap hanno adeguatamente sottolineato – cfr. p. 3 – l’insufficienza della corrisposta, rispetto alla brutalità dell’aggressione, e l’irrilevanza delle economiche soggettive del reo per l’impossibilità di risarcire integralmente il (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/201, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265831-01; Sez. 3 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.