Risarcimento del danno: quando è sufficiente per l’attenuante?
Il risarcimento del danno alla vittima di un reato è un gesto di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista etico, ma anche giuridico. La legge, infatti, prevede una specifica circostanza attenuante per chi ha riparato interamente al danno prima del giudizio. Ma cosa significa ‘interamente’? E la parola della vittima, che si dichiara soddisfatta, è sufficiente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, ribadendo il ruolo centrale del giudice nella valutazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, presentava ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 6, del codice penale, ovvero quella per aver integralmente risarcito il danno prima del giudizio.
La Corte d’Appello aveva negato l’attenuante basandosi su due argomentazioni: in primo luogo, riteneva che il risarcimento fosse avvenuto tardivamente; in secondo luogo, lo considerava comunque inadeguato a coprire l’intero pregiudizio subito dalla vittima.
L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava questa decisione, sostenendo l’illegittimità del provvedimento e il vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il risarcimento del danno
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello, sebbene con una precisazione importante.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto corretto un errore nella motivazione della sentenza impugnata. Hanno chiarito che il risarcimento non era tardivo, poiché era intervenuto prima del giudizio e dell’ammissione al rito abbreviato, rispettando quindi i tempi previsti dalla legge.
Tuttavia, questo errore non è stato sufficiente per annullare la decisione. La Cassazione ha infatti ritenuto valida e decisiva la seconda argomentazione della Corte d’Appello: l’inadeguatezza del risarcimento del danno. La valutazione della congruità della somma versata è un apprezzamento ‘di merito’ che spetta al giudice, il quale ha ritenuto che l’importo non fosse sufficiente a riparare completamente il danno.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui per l’applicazione dell’attenuante il risarcimento del danno deve essere integrale. Questo significa che deve comprendere la totale riparazione di ogni effetto dannoso, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dal reato.
La Corte ribadisce un punto cruciale: la valutazione circa la corrispondenza tra la somma versata e il danno effettivo spetta unicamente al giudice. Il magistrato ha il potere e il dovere di valutare se il risarcimento sia davvero completo. In quest’ottica, anche una dichiarazione della persona offesa che si dice ‘soddisfatta’ dalla somma ricevuta non è vincolante. Il giudice può, con adeguata motivazione, disattenderla e ritenere l’importo insufficiente per integrare l’attenuante.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sul perché la somma offerta fosse inadeguata, e tale valutazione, essendo un giudizio di merito, non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non per palesi vizi logici, qui non riscontrati.
Conclusioni
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. Chi intende beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno non può limitarsi a trovare un accordo qualsiasi con la vittima. È necessario che l’offerta risarcitoria sia oggettivamente e integralmente satisfattiva di tutto il pregiudizio causato. La transazione tra le parti è un elemento importante, ma non decisivo. La decisione finale spetta sempre al giudice, che esercita un controllo sulla effettiva e completa riparazione del danno. Questa pronuncia riafferma la centralità del ruolo del giudice nel garantire che la concessione di benefici, come le attenuanti, sia ancorata a presupposti sostanziali e non meramente formali.
Per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno, è sufficiente un qualsiasi accordo con la vittima?
No. Secondo la Corte, il risarcimento deve essere integrale, cioè coprire ogni effetto dannoso. La valutazione sulla sua adeguatezza spetta al giudice, che può non ritenere sufficiente l’accordo tra le parti o la dichiarazione di soddisfazione della persona offesa.
Entro quale momento deve avvenire il risarcimento del danno per essere considerato valido ai fini dell’attenuante?
Il risarcimento deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso di specie, la Corte ha specificato che il pagamento effettuato prima dell’ammissione al rito abbreviato è da considerarsi tempestivo.
Cosa succede se la motivazione di una sentenza d’appello è parzialmente errata?
Se una parte della motivazione è errata (in questo caso, sulla tardività del risarcimento), ma un’altra argomentazione è corretta e di per sé sufficiente a sostenere la decisione (l’inadeguatezza del risarcimento), la decisione finale può essere comunque confermata dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso i motivi di ricorso lamenta l’illegittimità sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è, in ogni caso, manifestamente infondato;
rilevato, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non è corretta laddove evoca la tardività dell’avvenuto risarcimento, invece intervenuto prima del giudizio e prima della ammissione del rito abbreviato (cfr., tra le tante, Sez. 5 – , n. 223 del 27/09/2022, dep. 09/01/2023, COGNOME, Rv. 284043 01); è pur vero che la Corte d’appello, con argomentazione ed apprezzamento prettamente “di merito”, ha in ogni caso stimato inadeguato il risarcimento sulla base della considerazione, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante d cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 9143 del 24.1.2013, Corsini);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.