Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4287 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4287 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162ter cod. pen. ed in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., sono manifestamente infondati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
considerato , invero, che ai fini della configurabilità della menzionata causa di estinzione del reato e della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 02);
che a tale riguardo deve inoltre ribadirsi come il risarcimento del danno prima del giudizio debba rappresentare una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale e, come tale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 – 01);
che nel caso di speciela Corte territoriale,con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi di diritto appena richiamati, ha rilevato come l’imputato non avesse provveduto a risarcire integralmente il danno cagionato alla persona offesa, risultando del tutto mancante il ristoro della componente non patrimoniale;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
– Relatore –
Ord. n. sez. 1273/2026
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME