Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERUSO NOME
NOMENOME> nata a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 22 dicembre 2023, ad esito del giudizio di appello celebratosi con trattazione scritta, la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza con la quale il primo giudice l’aveva condannata alla pena di un anno, sei mesi, venti giorni di reclusione e 400 euro di multa per i reati di rapina pluriaggravata e porto di un coltello senza giustificato motivo.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sotto due diversi profili, indicati in altrettanti motivi:
quanto alla omessa sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall’art. 20 cod. pen., più idonee alla risocializzazione della condannata e a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati: la condotta dell’imputata, che ha poi spontaneamente risarcito il danno, è stata episodica e occasionale e non è formulabile un giudizio prognostico negativo;
quanto all’omesso riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., stante la volontarietà del risarcimento del danno.
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Pur avendo emesso sentenza di inammissibilità per genericità dei motivi di gravame, ad esito del contraddittorio, svoltosi in forma cartolare, la Corte di appello ha comunque specificamente esaminato nel merito i due profili oggetto dei motivi di ricorso.
La motivazione sui punti è immune dai vizi denunciati.
In primo luogo, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato che il risarcimento del danno ha coperto solo quello patrimoniale e non quello non patrinnoniale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice di merito l’apprezzamento circa la integralità del risarcimento del danno, condizione necessaria per l’applicazione di detta attenuante (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).
La ricorrente non si è confrontata con la specifica motivazione sul punto resa dal primo giudice e ribadita dalla Corte d’appello, circostanza che comporta la inammissibilità del motivo per genericità.
La medesima conclusione va espressa per il motivo inerente alla mancata applicazione di una pena sostitutiva.
Anche a voler prescindere dal rilievo della Corte di appello circa la genericità della richiesta formulata dalla difesa dell’imputata in ordine al tipo di pena fra quelle previste dall’art. 20 -bis cod. pen. (esclusa la pena pecuniaria, stante la
misura della pena inflitta), la sentenza impugnata ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha espresso un giudizio prognostico negativo circa l’adempimento delle prescrizioni comuni previste dall’art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.
L’art. 58 della stessa legge, anche dopo la “riforma Cartabia”, è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena detentiva nei casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato».
La Corte di appello ha evidenziato “come la personalità della COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME garanzia del rispetto di eventuali prescrizioni”, trattandosi di “un soggetto poco incline al rispetto delle prescrizioni e degli ordini dell’autorità”, e h richiamato una serie di violazioni commesse dall’imputata quando si trovava in regime di arresti domiciliari.
Il giudizio espresso nella sentenza, in quanto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., da ultimo, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2022, Tornese, Rv. 286031) e, prima ancora, è stato ignorato dalla difesa, che ha apoditticamente osservato che “il presuntivo giudizio affidabilità della ricorrente non può ritenersi scalfito, atteso che la stessa veniva interessata dal procedimento in discorso in via del tutto episodica ed occasionale”, circostanza peraltro smentita dai due precedenti penali specifici della quale era gravata l’imputata.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024.