Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Torino il 04/02/1959;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 05/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con riferimento alla prescrizione disposta al n.6.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 10 giugno 2022, compresa nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 14 marzo 2023.
Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il s annullamento con riferimento alla prescrizione indicata al punto 6.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto alla prescrizione sub 6) consistente nell’adoperarsi per risarcire integralmente il danno patito dalle parti offese dal reato (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) pena la revoca del beneficio, nonché l’obbligo di pagare le pene pecuniarie e le spese di giustizia anche inerenti procedimenti penali diversi da quello cui si riferisce la pena in esecuzione.
NOME COGNOME deduce, in sostanza, che l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l’ammissione al beneficio, ma non è neppure condizione necessaria per valutarne, ex post, l’effetto positivo, e che la giurisprudenza di legittimità ha già negato l’ammissibilità di un tale condizionamento; inoltre, osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno valutato la capacità economica del condannato rispetto alla possibilità di risarcire il danno ricollegando così, in modo automatico, all’eventuale inadempimento la revoca della misura alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
L’art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che possa essere prescritto all’affidato in prova di adoperarsi “in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”, quindi anche col risarcimento del danno, di talché è evidente che
l’attività GLYPH risarcitoria GLYPH rilevante ai GLYPH fini GLYPH dell’affidamento in GLYPH prova GLYPH (non necessariamente come modalità di detto affidamento, ma anche come elemento positivo da valutare ai fini della concessione del beneficio) è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176, ultimo conna, cod. pen.), ove peraltro il risarcimento – salvo comprovata impossibilità – è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria.
2.2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha tenuto conto di detti principi, imponendo la suddetta prescrizione n.6 senza avere approfonditamente valutato la capacità economica di NOME COGNOME e ha ricollegato alla sua eventuale violazione un’automatica revoca del beneficio. Ha P I o una prescrizione non prevista dalla legge, ossia quella del pagamento dell -pene pecuniarie e delle spese di giustizia anche relative a procedimenti penali diversi.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento limitatamente alla sub
prescrizione n. 6 con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo
esame sul punto, rispettoso dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla GLYPH
l’ordinanza
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impugnata GLYPH
relativamente alla
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prescrizione n.
GLYPH
6
dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.