Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48519 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di BARI, in difesa di COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bari, appellata dall’imputato NOME COGNOME e oggetto di ricorso convertito in appello del Procuratore Generale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, perché estinti pe prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta in ordine al reato di cui all’art. 58 comma 2 e comma 3 n. 2, cod. pen. in anni 4 di reclusione.
Per quanto di interesse in relazione al ricorso, la Corte di Appello ha confermato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando che il risarcimento del danno era avvenuto non prima, ma dopo l’instaurazione del giudizio, ovvero quando già era intervenuta all’udienza del 9 novembre 2017 la costituzione, quali parti civili, dei parenti della vittima dell’incidente stradale.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in GLYPH relazione al mancato riconoscimento della TARGA_VEICOLO circostanza attenuante del risarcimento del danno. Il difensore ha ricostruito la sequenza procedimentale dell’udienza preliminare nei seguenti termini:
-in data 9 novembre 2017 era avvenuta la costituzione delle parti;
-le successive udienztdel 17 maggio 2018 e del 29 novembre 2018 erano state rinviate, rispettivamente per impedimento del Giudice e per l’inagibilità del palazzo di giustizia di Bari;
-all’udienza del 16 maggio 2019, il difensore dei parenti della vittima aveva comunicato la volontà di desistere dalla costituzione di parte civile e aveva dato atto dell’avvenuto ristoro dei danni subiti: alla stessa udienza l’imputato era stato ammesso al rito abbreviato richiesto e il processo era stata rinviato per la discussione all’udienza del 3 ottobre 2019, GLYPH nella quale si era dato atto, preliminarmente, della revoca della costituzione di parte civile per volontà già espressa alla precedente udienza e si era proceduto alla discussione.
Data tale sequenza e tenuto conto che il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 62 n. 6 cod. pen., deve avvenire prima del giudizio, il difensore osserva che con riferimento al rito abbreviato tale locuzione deve essere intesa come coincidente con l’ordinanza amnnissiva del rito, ovvero secondo altro prevalente orientamento, prima della discussione del rito già ammesso. In ogni caso anche accedendo alla interpretazione restrittiva, il momento ultimo per effettuare il
risarcimento del danno GLYPH deve essere considerato quello immediatamente antecedente alla ammissione del rito abbreviato che trasforma la fase interlocutoria procedimentale della udienza preliminare in quella giudiziale. Nel caso in esame l ana udienza del 16 maggio 2019 il patrono di parte civile aveva comunicato la volontà di desistere dalla costituzione, dando atto del ristoro /e alla stessa udienza era stato ammesso il rito, poi discusso alla udienza successiva, nella quale vi era stata la formale revoca della parte civile: il risarcimento, dunque, era avvenuto prima della ammissione del rito, così come richiesto dal più rigoroso tra i diversi orientamenti segnalati, e dunque, prima del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il tema sollevato è relativo al momento entro il quale il risarcimento, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., deve intervenire.
L’art. 62 n. 6, prima parte, cod. pen. prevede, quale circostanza che attenua il reato, “l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni”.
2.1.Lal~ “prima del giudizio”, nel rito ordinario, dalla giurisprudenza di legittimità è stata pacificamente intesa nel senso che l’integrale risarcimento del danno deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S. Rv. 266579; Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, P.G. e C., Rv. 266579; Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 14/07/2011. COGNOME, Rv. 251508). La ragione di tale limite temporale è stata individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice,. del sincer ravvedimento, la cui prova può essere data dall’imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l’applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all’inizio del giudizio di primo grado, nell’ambito del quale, una volta visto l’andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l’imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame.
2.2.Meno chiara è l’individuazione di tale nozione con riferimento al rito abbreviato. Secondo un minoritario e più risalente orientamento l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presupposti della circostanza
attenuante in discorso, è quello dell’inizio della discussione (cfr. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C. , Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME): si sostiene che l’art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio, per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutrOL-
Secondo l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte cui il collegio intende dare continuità, invece, in caso di giudizio abbreviato, la riparazione del danno mediante integrale risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 5 , n. 223 del 27/09/2022, dep.2023, Casagrande, Rv. 284043 – 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 27927001; Sez. 6, n. 20836 det 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, COGNOME, Rv. 261403;Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 254356). Tale orientamento si fonda sul dato letterale dell’art. 62, n. 6, cod. pen., che àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del danno «prima del giudizio> e sull’esigenza di individuare un «limite oggettivo» non passibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01), come accadrebbe quando esso – per l’appunto, per ragioni contingenti – non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso. Si è sostenuto (Sez. 5 , n. 223 del 27/09/2022, dep.2023, Casagrande, Rv. 284043 cit.) che la circostanza che la “decisione assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti sulla responsabilità», onde «non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire tale momento” e che “se si accedesse a questa interpretazione è evidente come non vi sarebbe ragione per non estenderla anche al giudizio dibattimentale, consentendosi, ad es., di valorizzare ai fini in esame il risarcimento del danno intervenuto dopo l’apertura del dibattimento e prima che siano state assunte le prove: conclusione, questa, mai sostenuta da alcuno”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte di Appello, come rilevato nel ricorso, ha erroneamente individuato il momento entro il quale-fisarcimento avrebbe dovuto avvenire in quello precedente alla costituzione delle parti civili. In tal modo ha
interpretato la nozione GLYPH “prima del giudizio”, in modo difforme dai citati orientamenti e, prima ancora, dal dato letterale, ancorando, peraltro, la preclusione alla fase della costituzione, in assenza di qualsivoglia ratio giustificatrice.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte di Appello nel giudizio di rinvio dovrà verificare se il risarcimento dal parte dell’imputato alle parti civili sia avvenuto in dat antecedente al momento della pronuncia di ordinanza di ammissione del rito.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ( 5ezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.