Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10199 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10199 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MISILMERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento in sede di rinvio dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a sollecitare un rinnovato esame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello ha escluso l’applicazione della predetta attenuante con motivazione non manifestamente illogica, rilevando la mancata dimostrazione del carattere effettivo e integrale del risarcimento posto in essere, in quanto le generiche dichiarazioni della persona offesa non consentono di ritenere integrati i presupposti indicati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per applicare l’art. 62 n. 6 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
sidente
Così deciso, il 20 febbraio 2026
Il Consigliere estensore