Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20276 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20276 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
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d.45, COGNOME
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COGNOME )01-0111-Z.t;
sul ricorso proposto da
COGNOME
NOME COGNOME nato a
COGNOME omissis
COGNOME omissis I
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avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Bologna
IL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chi l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 settembre 2021, la Corte d’appello di Bologna, decidendo il gravame proposto dall’odierno ricorrente, giudicato con rito abbreviato, ne ha confermato la penale responsabilità per i reati a lui ascritti, riconoscendo la circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese e riducendo conseguentemente il complessivo trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata confermata la responsabilità anche per i reati di violenza sessuale, commessi con palpeggia mento delle natiche di due sorelline infraquattordicenni in un centro commerciale, contestati ai capi 2) e 3) dell’imputazione.
Gli indizi richiamati in sentenza – si lamenta – non potevano ritenersi né univoci, né precisi, né concordanti, posto che: la descrizione dell’aspetto fisico e dell’abbigliamento dell’autore del reati fatta dai genitori delle persone offese non era un valido elemento indiziario per le numerose incongruenze rispetto alla persona dell’imputato; la relazione di polizia giudiziaria secondo cui dalla visione dei filmati delle telecamere del centro commerciale sarebbe risultato che l’unica persona compatibile con il descritto autore dei reati fosse l’imputato era errata e smentita dai fotogrammi dei filmati stessi allegati al ricorso; nessun valore poteva riconoscersi alla deposizione resa dalla guardia giurata, posto che, da un lato, non è in contestazione che l’imputato fosse quel giorno presente al centro commerciale e, d’altro lato, erano irrituali, oltre che inconferenti, le dichiarazioni de relato rese dal teste circa quanto appreso da un collega; non era indiziante il fatto che l’imputato non abbia contestato di essere autore di altri palpeggiamenti a lui ascritti, trattandosi di condotta non caratterizzante, né che egli avesse risarcito il danno anche alle persone offese dei reati di cui ai capi 2) e 3), avendo precisato nella lettera di trasmissione dell’assegno di non avere memoria di aver commesso quei fatti.
Con il secondo motivo ci si duole del vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena nella massima estensione con riguardo al reato più grave, a fronte dell’intervenuto risarcimento del danno. La decisione era infatti stata incongruamente argomentata per la giovanissima età delle vittime, benché la circostanza aggravante del fatto commesso in danno di infraquattordicenne fosse
già stata dal primo giudice ritenuta subvalente rispetto alle altre attenuanti riconosciute.
Con il terzo motivo si lamentano la violazione dell’ad, 597, comma 4, cod. proc. pen ed il vizio di motivazione per la mancata riduzione degli aumenti di pena determinati dal primo giudice per i reati satelliti, benché pure per questi fosse stato risarcito il danno prima del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite.
1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di prova indiziaria (cfr. Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo e aa., Rv. 258721), gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori, ma il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, dovendo invece tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’ad. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
1.2. Alla luce degli esposti principi, osserva il Collegio che la sent impugnata si sottrae a censure in questa sede di legittimità e che le doglia proposte dal ricorrente quali più sopra dettagliatamente esposte si risolvono nella
inammissibile pretesa di sottoporre a questa Corte una rivalutazione delle prove (a cominciare dai fotogrammi allegati al ricorso) e della pregnanza e concludenza degli elementi indiziari che rientra nelle esclusive prerogative del giudice di mer Alla Corte di cassazione, infatti, sono precluse la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorr come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Mus Rv. 265482; Sez, 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così com non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e lo della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra divergenti vers interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a., 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
1.3. In modo non manifestamente illogico, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che imponevano l’affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base della visione fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza del supermercato con riguardo all’orario ed al luogo in cui i fatti furono commessi, delle fattez dell’abbigliamento dell’imputato posti in relazione alla descrizione dell’autore reato fatta dai genitori delle bambine, dell’analogia delle condotte illecite con pacificamente poste in essere dall’imputato nel medesimo periodo e nella stessa zona – che, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, è circostanza non illogicamente ritenuta caratterizzante – del fatto che non solo l’imputato non ha negato di essere l’autore dei reati in esame, ma, limitandosi, in una lett indirizzata ai genitori delle minori, ad affermare di non averne memoria, si comunque scusato e ha risarcito il danno.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che Il giudizio di bilanciamento dell circostanze di opposto segno in termini di prevalenza delle circostanze attenuant non esclude che, nel determinare la misura della riduzione all’interno della forbi prevista dalla legge, si possa tener conto del particolare disvalore penale conne alla circostanza aggravante pur giudicata subvalente (cfr. Sez. 2, n. 37061 d 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi e aa., Rv. 265332).
3. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.
3.1. Decidendo un caso simile, questa Corte ha affermato che quando il giudice di appello, a fronte di una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l’esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l’aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell’operazione si concluda con l’irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata (Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262021).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver ridotto la pena base per il reato più grave in forza della circostanza attenuante di cui all’ad, 62, n. 6, cod. pen., reca un’effettiva motivazione di conferma della congruità degli aumenti praticati In primo grado a titolo di continuazione per i reati satelliti, senza tuttavia spendere parola sul fatto che, successivamente alla sentenza impugnata, il risarcimento del danno era intervenuto anche con riguardo a ciascuno di questi.
Al proposito va invece considerato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, per il riconoscimento della detta attenuante, che l’integrale riparazione intervenga a favore di tutte le persone offese dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione, ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti (Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, dep. 2018, D., Rv. 271947). Conseguentemente – reputa il Collegio – quando essa intervenga sia per il reato più grave, sia per il reato satellite occorre tenerne conto tanto per la determinazione della pena per la violazione più grave quanto per gli aumenti praticati a titolo di continuazione e, se la circostanza viene riconosciuta nel giudizio d’appello, l’art. 597, comma 4, cod, proc. pen. impone – di regola, e salvo specifica motivazione che adeguatamente argomenti una diversa conclusione per la pena riferita a taluno dei reati contestati in continuazione – una corrispondente riduzione di pena riferita a ciascun distinto addebito.
3.2. La sentenza impugnata va pertanto in parte qua annullata e l’annullamento può essere operato senza rinvio, ai sensi dell’ad. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo la pena essere rideterminata sulle base dei principi ricavabili dalle determinazioni già adottate dal giudice di merito.
Ed invero, trattandosi di reati che, pur non identici, sono certamente analoghi nell’aver pregiudicato la libertà ed 11 corretto sviluppo sessuale delle minori infraquattordicenni coinvolte nelle vicende, non v’è ragione di non tenere conto in egual misura dell’intervenuto risarcimento del danno in favore delle vittime e possono essere applicati i parametri individuati dal giudice di merito nella (unica) riduzione di pena per tale ragione operata con riguardo al più grave reato. Essendo stata questa contenuta in un sesto (rispetto alla misura massima di un terzo), valutata «la gravità della condotta in relazione alla giovanissima età delle vittime» – e la desinenza plurale conferma come la Corte territoriale abbia utilizzato un identico parametro riferito a tutte le vicende sub iudice gli aumenti praticati a titolo di continuazione per I reati satelliti vanno ridotti nella medesima misura. In particolare, essi debbono essere così rideterminati: mesi cinque di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi a) e 3); mesi tre e giorni 10 di reclusione per il reato di cui al capo 1); mesi uno e giorni 20 di reclusione per il reato di cui al capo b); per complessivi anni uno e mesi tre di reclusione (anziché per anni uno e mesi sei di reclusione). Operata la diminuzione per la scelta del rito sulla complessiva pena di anni due e mesi sei di reclusione, la pena finale va conseguentemente rideterminata in anni uno e mesi otto di reclusione.
P.QM.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all’aumento praticato a titolo di continuazione che stabilisce in anni uno e mesi tre di reclusione con rideterminazione della pena finale in anni uno e mesi otto di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso,
Così deciso il 21 febbraio 2023.