Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45102 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Ancona DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 953/22 della Corte di appello di Perugia del 20/09/2022
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentita per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento parziale della sentenza di condanna di NOME COGNOME per usura (art. 644 cod. pen.) emessa dalla Corte di appello di Ancona il 24 gennaio 2019, ha confermato l’esclusione, statuita dal giudice di primo grado, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo plurimi motivi di censura.
2.1. Erronea e falsa applicazione dell’art. 62, n. 6,cod. pen. nonché illogicità e/o travisamento delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello di Perugia ha negato l’applicabilità della circostanza attenuante sostanzialmente per due ordini di ragioni: la presunta tardività dell’accordo risarcitorio e la presunta incongruità del risarcimento.
Sul primo punto, si deduce che a seguito della sentenza rescindente, il giudice di rinvio non avrebbe potuto mettere in discussione la tempestività o meno della condotta risarcitoria, già accertata dalla Corte di cassazione, dovendosi limitare a valutarne la congruità, distinguendo e separando la posizione della ricorrente da quella del coimputato NOME COGNOME.
Risulta, comunque, dal verbale di udienza del giudizio di primo grado che la presentazione e l’accettazione dell’offerta di risarcimento sono intervenute prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione degli imputati al rito abbreviato di cui agli artt. 438 e segg. cod. proc. pen.
Quanto al secondo aspetto, la Corte di Perugia non ha risposto adeguatamente a quanto richiesto dalla pronuncia rescindente di legittimità, che aveva statuito che il giudice di appello avrebbe dovuto meglio motivare le ragioni per le quali aveva deciso di negare l’invocata attenuante, anche distinguendo e separando la posizione della COGNOME da quella del co-imputato COGNOME, tenuto conto delle oggettive diversità e gravità delle rispettive condotte.
La Corte di cassazione aveva, inoltre, chiesto al giudice del rinvio di pronunciarsi, ai fini del giudizio sull’integralità del risarcimento e sulla concedibilità dell’attenuante (anche alla luce delle motivazioni alla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) ,, sulla corrispondenza tra
transazione e danno per valutare la congruità del risarcimento effettuato, indipendentemente dalle dichiarazioni satisfattive rese in merito dalle parti lese.
La Corte di appello di Perugia ha, infatti, ritenuto la somma risarcitoria modesta ed incongrua, utilizzando quale parametro valutativo quanto sostenuto dalla parte civile nel proprio atto di costituzione, attribuendo così illegittimamente valore ad un atto di parte non più presente nel procedimento, dal momento che la costituzione di parte civile veniva revocata all’udienza del 8 marzo 2018. ·
La Corte umbra ha anche affermato che la condotta ascritta agli imputati si era protratta per vari mesi, connotandosi anche con episodi di minaccia ed in effetti la ricorrente è stata condannata anche per il delitto di estorsione, essendo, peraltro, notorio che questo è caratterizzato sovente proprio da minacce, che non costituiscono, pertanto, un quid pluris rispetto alla complessiva condotta in addebito.
Quanto alla totalità del risarcimento eseguito, la relativa valutazione avrebbe dovuto essere condotta sulla scorta delle risultanze processuali e non sulla base degli atti predisposti dalla parte civile; la Corte di appello di Perugia ha, inoltre, omesso di valutare risultanze istruttorie documentate dagli stessi inquirenti, (verbali di servizio) attestanti vari e decisivi elementi di fatto utili alla delibazion (somma dell’atto transattivo, dichiarazione del patrono di parte civile di integrale risarcimento del danno, vicende relative agli assegni bancari consegnati agli imputati dalle parti lese a titolo di interessi usurari).
Con riferimento all’effettività, non corrisponde al vero che il risarcimento eseguito dalla ricorrente non sia stato effettivo, ciò risultando per contro dal verbale di udienza del 8 marzo 2018, dalla dichiarazione dell’avvocato di parte civile e dalla stessa rinuncia alla costituzione delle stesse nel giudizio.
2.2. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 69 cod. pen. anche in relazione agli artt. 61n. 2 e 62-bis cod. pen.
Debordando dai limiti della pronuncia richiesta dalla sentenza rescindente, la Corte di appello di Perugia ha disquisito in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, senza in realtà distinguere e separare la posizione della ricorrente – condannata per un solo reato di usura (capo A) ed un episodio di estorsione aggravata in concorso (capo B) – da quella del co-imputato COGNOME, condannato per plurimi reati di usura (capi A, C, D, E, F, G, H, I), per un episodio di estorsione aggravata in concorso (capo B), per un ulteriore reato di estorsione (capo K) e per uno di tentata estorsione (capo 3).
Con memoria del 20 settembre 2023, la difesa della ricorrente ha, inoltre, dedotto un motivo aggiunto, riguardante l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 629 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023 nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Con la stessa memoria sono state, inoltre, ribadite alcune delle ragioni poste a sostegno del ricorso principale.
La seconda memoria del 29 settembre 2023 si connota, infine, per essere corredata da diversi allegati di natura documentale, ad ulteriore sostegno delle ragioni alla base del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Prima di affrontare l’oggetto principale del ricorso, rappresentato dalle valutazioni operate dal giudice di rinvio rilevanti ai fini del riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., va dato atto alla ricorrente dell’esattezza dei rilievi concernenti la tempestività delle condotte risarcitorie dalla stessa poste in essere, prima di essere ammessa al giudizio con rito abbreviato.
La Corte di appello ha, infatti, ritenuto tardivo, rispetto al termine processuale indicato dall’art. 62 / n. 6 / cod. pen. (prima del giudizio) l’accordo transattivo intercorso tra imputata e parte civile, ma i a prescindere dalla fallacia intrinseca della statuizione, il profilo risultava coperto dalla pronuncia rescindente, che mai aveva posto in discussione il tema della tempestività.
3 , Sulla congruità del risarcimento, la pronuncia non è, invece, suscettibile di fondata critica sotto il profilo logico-argomentativo, l’unico che può venire in discussione nella presente sede di legittimità, non potendo essere evidentemente sindacato il merito della statuizione.
La Corte di appello ha svolto le sue considerazioni riguardanti sia l’entità della somma sia la natura del danno risarcibile, confrontandola poi con la condotta
specificamente ascritta all’imputata, per escludere che il risarcimento attuato “rappresenti una prova tangibile del ravvedimento” dell’imputata, non essendo a parere della Corte “né totale né effettivo” (v. pag. 3 sent.)
Trattasi di valutazioni che, per quanto ovviamente non condivise dalla difesa della ricorrente, appaiono del tutto in linea con l’apprezzamento che al giudice si richiede ai fini e per gli effetti dalla circostanza in esame.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale) (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 2783689; conf. Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, NOME, Rv. 251508)
Ed ancora, che ai fini della configurabilità de qua il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714).
Per finire, ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante in questione, è necessario che la riparazione ste sia effettiva, integrale e volontaria; le dichiarazioni liberatorie rese dal creditore non assumono, pertanto, rilievo di sorta ai fini del riconoscimento dell’attenuante medesima (Sez. 1, n. 6679 del 05/05/1995, Melito, Rv. 201538)
Dal punto di vista metodologico e dei principi ora espressi, erra, pertanto, chiaramente la difesa della ricorrente, che scambia, invece, l’effetto satisfattivo del risarcimento in favore della persona offesa – nella presente vicenda processuale suggellato dalla revoca dell’atto di costituzione ai sensi dell’art. 82 cod. proc. pen. – con le valutazioni di ordine più AVV_NOTAIO che al giudice si impongono ai fini del riconoscimento o meno dell’attenuante.
Versa, altresì, in errore la ricorrente quando poi sostiene che nel caso specifico la Corte di appello non avrebbe potuto prendere in considerazione le indicazioni contenute nell’atto di costituzione di parte civile circa l’entità del risarcimento
originariamente richiesto, in ragione della successiva revoca della costituzione stessa.
Secondo detta tesi, infatti, il giudice incontrerebbe una preclusione di ordine processuale nella selezione del materiale oggetto delle sue valutazioni, laddove la legge non pone, invece, alcun vincolo ad un apprezzamento che deve di necessità prendere in considerazione tutte le emergenze del processo, dal momento che lo scopo suo ultimo è quello di stabilire l’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, la sua minore pericolosità sociale.
Risulta, pertanto, destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui non potrebbe essere più valutato l’atto di costituzione di parte civile, una volta intervenuta revoca, dal momento che, vale ribadirlo, ciò che conta è stabilire l’atteggiamento di resipiscenza dell’imputato mediante l’effettuazione di un risarcimento integrale e non il ristoro della posizione patrimoniale della parte lesa.
Residui motivi irrilevanti e come tali assorbiti dalla pronuncia,
5 . Estraneo all’oggetto del giudizio di rinvio è, infine, il motivo aggiunto, come tale improponibile; esso implica, inoltre, accertamenti di natura sostanziale in tema di gravità della condotta costituente reato, che esulano come tali dalle competenze del giudizio di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 6 ottobre 2023