Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41197 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato a CASTEL VOLTURNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME GLYPH – ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di prim grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel di furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorr denunziano vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostan attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., lamentando in particolare c potrebbe desumersi con certezza il valore della refurtiva, oltre a palesarsi gene perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudi merito e con le cui motivazioni il ricorso non si confronta (pag. 4 sent impugnata), è anche manifestamente infondato, dal momento che la valutazione sulla congruità del risarcimento spetta esclusivamente al giudice di merito, con l’ limite del dovere di esplicitarne le ragioni attraverso un apparato argomenta soddisfacente e non manifestamente illogico (es. Cass. sez. 2, n. 51192 13/11/2019, C.,Rv. 278368); nel caso di specie, la Corte di merito correttamente chiarito come la mancata dimostrazione dell’avvenuto risarcimento del danno i favore della persona offesa sia ostativa alla concessione della suddetta circost attenuante e che, in ogni caso, il risarcimento prospettato non possa rite sufficiente a riparare le conseguenze dannose sofferte dalle persone offese, an sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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