Risarcimento del danno: non basta l’intenzione per ottenere l’attenuante
Nel diritto penale, il risarcimento del danno a favore della vittima rappresenta un passo fondamentale, non solo dal punto di vista etico e morale, ma anche per le possibili conseguenze sulla pena. L’ordinamento prevede infatti una specifica circostanza attenuante per chi, prima del giudizio, ha riparato interamente il danno. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che non basta la semplice intenzione: la riparazione deve essere concreta, completa ed effettiva. Analizziamo insieme la decisione per capire quali sono i requisiti indispensabili.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di due individui da parte del Tribunale di Siracusa, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catania, per un reato commesso in concorso (artt. 110 e 603-bis c.p.). In sede di appello, la difesa aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 del codice penale, ovvero l’aver integralmente riparato il danno prima del giudizio. La Corte territoriale, però, aveva respinto tale richiesta.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento di tale attenuante. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non concedere il beneficio.
La Decisione della Corte: i requisiti del risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La motivazione di tale decisione è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici di legittimità hanno sottolineato come le argomentazioni della difesa non fossero altro che una riproposizione di censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
La Corte territoriale aveva infatti evidenziato un dato cruciale: non era stata fornita alcuna prova né di un avvenuto risarcimento del danno, né di un’offerta di ristoro che potesse soddisfare integralmente le persone offese. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella definizione dei requisiti necessari per la configurabilità dell’attenuante del risarcimento del danno. La Cassazione ribadisce che la riparazione deve possedere tre caratteristiche fondamentali:
1. Volontarietà ed Integralità: L’iniziativa deve partire dall’imputato e deve coprire l’intero danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
2. Effettività: Questo è il punto centrale del caso. L’effettività implica che la somma di denaro offerta deve essere messa a concreta e incondizionata disposizione della parte lesa. Non è sufficiente una mera dichiarazione di intenti. La vittima deve essere posta nella condizione di poter disporre della somma senza ostacoli.
3. Serietà dell’Offerta: Qualora la persona offesa non accetti il risarcimento, l’imputato non può semplicemente fermarsi. Per dimostrare la serietà e l’effettività della propria volontà riparatoria, deve procedere con gli strumenti previsti dal codice civile, ovvero l’offerta reale. Questa procedura formale consiste nel depositare la somma dovuta in modo che sia a completa disposizione del creditore (la vittima), superando così il suo eventuale rifiuto. Solo in questo modo il giudice può valutare l’adeguatezza della somma e la reale resipiscenza del reo.
Nel caso specifico, la difesa non ha fornito alcuna prova che tali passaggi fossero stati compiuti. L’assenza di un’offerta concreta, verificabile e incondizionata ha reso impossibile per i giudici di merito riconoscere l’attenuante, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione, definendo la motivazione della Corte d’Appello congrua e non censurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Suprema Corte offre un importante monito pratico: per beneficiare della riduzione di pena legata al risarcimento del danno, non basta affermare di voler pagare. È necessario un comportamento attivo e concreto che dimostri in modo inequivocabile la volontà di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato. L’imputato deve assicurarsi che la somma offerta sia realmente e incondizionatamente disponibile per la vittima. In caso di rifiuto, l’unica strada per provare la serietà delle proprie intenzioni è quella dell’offerta reale ai sensi del codice civile. Solo un’azione riparatrice che sia integrale, volontaria ed effettiva può essere considerata meritevole di uno sconto di pena.
Per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno, è sufficiente dichiarare di voler risarcire la vittima?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che non deve essere fornita solo una prova di un’intenzione, ma di un’effettiva riparazione o di un’offerta concreta che metta la somma a completa e incondizionata disposizione della vittima.
Cosa significa che il risarcimento del danno deve essere ‘effettivo’?
Significa che la somma di denaro proposta dall’imputato come risarcimento deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentirle di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche.
Cosa deve fare l’imputato se la persona offesa non accetta il risarcimento offerto?
Se la persona offesa non accetta il risarcimento, l’imputato, per dimostrare la serietà della sua volontà riparatoria, deve procedere a un’offerta reale dell’indennizzo secondo le forme previste dal codice civile (art. 1029 e ss.), in modo che la somma sia a completa disposizione della vittima e il giudice possa valutarne l’adeguatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 15/04/1972 COGNOME nato il 15/06/1979
avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 30 marzo 2022, la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di NOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen., commesso in Siracusa e Cassibile dall’agosto 2011 con condotta perdurante.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi, con unico atto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62,comma 1, n. 6 cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili, essendo le doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito. La Corte territoriale, richiamandosi alle risultanze in atti e facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha evidenziato come non fosse stata fornita alcuna prova dell’avvenuto risarcimento del danno o dell’offerta di un ristoro ad integrale soddisfazione del danno patito dalle persone offese. Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, conforme agli indirizzi di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273021:”Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall’imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso”; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271556:”Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ.., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente