Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota di conclusioni della parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. nella L. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/11/2023 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di truffa a lui ascritto perché estinto per sopravvenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, con condanna alle spese di giudizio in favore della costituita parte civile.
Con un unico motivo, la difesa del ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 530 e 578 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione nel merito, “sebbene dagli atti non fosse emersa la prova in ordine alla sussistenza del fatto, nonché per la carenza e/o mancanza della motivazione sul punto”.
In particolare, si lamenta che la Corte di appello sia pervenuta alla conferma delle statuizioni civili unicamente richiamando la motivazione del primo giudice, omettendo di vagliare le argomentazioni avanzate dalla difesa con l’atto di appello relativamente all’assenza dell’ipotesi della truffa contrattuale, considerato che le persone offese avevano consapevolmente concluso un accordo con l’imputato, rappresentandosi la realtà esattamente come poi si era manifestata, ossia condizionare la stabile assunzione all’aggiudicazione di un appalto da parte della società dell’imputato. Peraltro, non si era considerato che il rapporto di lavoro, seppur inizialmente instaurato a nero, si era interrotto per scelta della persona offesa. Semmai si era al cospetto di un contratto nullo per causa illecita (in quanto concluso in violazione delle norme che sanciscono il divieto di intermediazione di manodopera) che integrava un’ipotesi di responsabilità civile, ma non il delitto di truffa.
Si era così violato il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite Tettamanti che impone al giudice di appello che dichiara l’estinzione del reato di compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria di estinzione del reato quando la prova dell’innocenza non risulti ictu °cui/.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO P.G. NOME COGNOME, con requisitoria del 2 luglio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con conclusioni scritte del 28 agosto 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile Morsino Giustina, richiamata la correttezza e l’esaustività delle decisioni di merito in punto di affermazione della responsabilità civile
dell’imputato, ha insistito per la conferma delle statuizioni civili con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da separata nota allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi dedotti manifestamente infondati.
Va premesso che oggetto dell’odierno giudizio è l’affermazione della responsabilità dell’imputato in relazione ai meri aspetti civilistici della vicenda oggetto di contestazione, stante l’intervenuta declaratoria di prescrizione, con la ulteriore precisazione che, nel caso in esame, è intervenuta a carico dello COGNOME una mera condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen.
In relazione a tale ultimo aspetto, di rilievo centrale per quanto appresso chiarito, va precisato che secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., Sez. 3, n. 5660 del 9/03/2018, Rv. 648292 – 01; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652698 – 02).
E’ stato, altresì, evidenziato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'”an” – in concreto – ed al “quantum” del danno da risarcire.
Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull’azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell’atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali,
che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio “dictum”. (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652689 – 02).
Sempre nell’ottica dell’inquadramento delle questioni che rilevano nell’odierno giudizio e prima di procedere alla disamina delle censure proposte appare, altresì, necessario prendere le mosse dalla n reCelké sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021 con cui è stata dichiarata l’infondatezza delle questioni di legittimi costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen., sollevate in riferimento all’art. primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, dell Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamen europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
In seno a detta pronunzia è stato chiarito che, a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie pe tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reat volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattisp civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.)»; precisando ulteriormente come «con riguardo al “fatto” – come storicamente considerato nell’imputazione penale – il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipi (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idon a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei su effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l’evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenz risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che no patrimoniale» (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377 – 01).
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche appare di tutta evidenza che, non essendo intervenuta una rinunzia alla prescrizione da parte dell’imputato, il giudic penale doveva verificare non già se risultavano accertati i profili di responsabil dello COGNOME “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì riscontrare la sussistenza di una condotta illecita fonte del diritto al risarcimento in favore delle parti c
La Corte costituzionale ha, invero, chiarito come «La natura civilistica dell’accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell’impugnazione, differenziato dall’ormai precluso accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all’elemento soggettivo dell’illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Per l’illecito civile vale, invece, il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)».
Da tali principi non risulta essersi discostata la sentenza impugnata, al pari degli orientamenti a Sezioni unite citati dal ricorrente in ordine alla pregnanza dell’accertamento che deve condurre il giudice del merito ad affermare la responsabilità civili pur in presenza di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado.
I giudici di merito hanno, infatti, accertato che l’imputato, prospettando ai genitori di NOME l’assunzione del figlio a tempo indeterminato presso la società di RAGIONE_SOCIALE ove era dipendente, li indusse a versare anticipatamente, quale corrispettivo per la conclusione del contratto di lavoro, la complessiva somma di euro 16.000,00, poi soltanto in parte restituita (nella misura di euro 5.000,00).
Il contratto non solo non venne mai stipulato, ma del tutto indimostrato è che fu elevato a condizione dell’accordo che la società RAGIONE_SOCIALE ottenesse l’aggiudicazione di un appalto.
La circostanza, poi, che l’imputato si fosse limitato a svolgere l’attività di mediatore in favore di chi quel potere di assunzione aveva, è smentita non solo dall’assoluzione del soggetto pur genericamente indicato come “titolare” dell’impresa, ma dal fatto che le somme vennero versate e trattenute dal ricorrente il quale, pur fornendo reiterate assicurazioni, si guardò bene dal rimborsarle interamente quanto ricevuto dalle persone offese.
La prospettazione dell’assunzione a tempo indeterminato costituisce, quindi, nella ricostruzione dei giudici di merito, l’escamotage attraverso cui l’imputato ha ottenuto una considerevole somma di denaro a fronte di una prestazione, quindi, del tutto sfornita di qualunque causa, financo illecita.
Si è, quindi, al cospetto, di un fatto doloso in cui lo strumento contrattuale è del tutto apparente e, dunque, la responsabilità che si appunta in capo al ricorrente è certamente idonea ad assurgere allo schema legale di tipo “aquiliano”, quale fonte delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati costituitisi parti civili.
E tanto a prescindere dalla stessa configurabilità della truffa, in quanto la vicenda “negoziale” risulta animata dal dolo iniziale che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato e non circoscritto, per come dedotto, alla fase esecutiva del contratto.
Del tutto generico, poi, è il lamentato vizio di idonea motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità del ricorrente saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. Il ricorso, sul punto, scende nel merito, proponendo un’interpretazione alternativa dei fatti.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Va, inoltre, condannato l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla difesa della parte civile Morsino Giustina, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell’attività defensionale svolta, della tariffa legale e della nota spese presentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Morsino Giustina che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente