Risarcimento danno rito abbreviato: quando è valido per l’attenuante?
La tempistica nel processo penale è tutto, specialmente quando si tratta di ottenere benefici come le circostanze attenuanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo al risarcimento danno rito abbreviato: per ottenere l’attenuante della riparazione del danno, non basta agire prima della fine del processo, ma è necessario rispettare una scadenza procedurale ben precisa. Analizziamo insieme la decisione per capirne la portata e le implicazioni pratiche.
Il caso: dal furto al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da un’imputazione per furto aggravato. L’imputato, dopo la convalida dell’arresto, aveva richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Successivamente, ma prima della discussione finale del processo, aveva provveduto a risarcire integralmente la parte lesa per il danno subito.
Nonostante ciò, sia il Tribunale che la Corte d’Appello non gli avevano riconosciuto la circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale, ovvero l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il risarcimento, essendo avvenuto prima della discussione, dovesse essere considerato valido ai fini dell’applicazione dell’attenuante.
La questione sul risarcimento danno rito abbreviato
Il cuore della questione legale sollevata davanti alla Suprema Corte era proprio questo: qual è il termine ultimo per effettuare il risarcimento del danno affinché possa essere valutato per la concessione della specifica attenuante nel contesto di un giudizio abbreviato?
L’imputato, basandosi su un filone giurisprudenziale minoritario e ormai superato, riteneva che il termine ultimo coincidesse con l’inizio della discussione. La Procura e le corti di merito, invece, si sono attenute all’orientamento maggioritario, secondo cui il termine è molto più restrittivo.
La decisione della Corte e il principio di diritto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea dura e consolidata della giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno ribadito che il richiamo dell’imputato a un orientamento minoritario non era sufficiente a scalfire il principio di diritto ormai granitico sul punto.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, in caso di giudizio abbreviato, la riparazione del danno, sia tramite risarcimento che restituzione, deve avvenire prima che il giudice pronunci l’ordinanza di ammissione al rito speciale, come previsto dall’art. 438, comma 4, del codice di procedura penale.
Il momento della discussione, previsto dall’art. 421 c.p.p. per il rito ordinario, non è il riferimento corretto nel contesto del rito abbreviato. La scelta di questo rito alternativo cristallizza lo stato degli atti su cui il giudice deciderà. Pertanto, ogni attività volta a modificare il quadro probatorio o a integrare elementi favorevoli all’imputato, come l’avvenuto risarcimento per l’attenuante, deve necessariamente precedere tale momento.
La decisione si fonda su una lunga serie di precedenti conformi, che hanno stabilito come la richiesta di rito abbreviato segni uno spartiacque procedurale. Consentire un risarcimento tardivo snaturerebbe la logica del rito, che si basa sulla definizione del processo allo stato degli atti esistenti al momento della richiesta.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un’indicazione pratica di fondamentale importanza per la difesa tecnica. Chi intende beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno in un processo definito con rito abbreviato deve agire con estrema celerità. Il risarcimento deve essere completato non solo ‘prima del giudizio’ in senso generico, ma specificamente prima che il giudice ammetta formalmente l’imputato a tale rito. Attendere la fase della discussione significa perdere irrimediabilmente la possibilità di vedersi riconosciuto questo importante beneficio, con tutte le conseguenze del caso sulla determinazione finale della pena.
In un rito abbreviato, quando deve avvenire il risarcimento del danno per ottenere l’attenuante specifica?
Secondo la Corte di Cassazione, il risarcimento o la restituzione devono avvenire prima che il giudice emetta l’ordinanza con cui ammette l’imputato al giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 4, c.p.p.
È sufficiente risarcire il danno prima della discussione finale nel rito abbreviato?
No, non è sufficiente. La giurisprudenza consolidata, confermata da questa ordinanza, stabilisce che il risarcimento effettuato dopo l’ammissione al rito, anche se prima della discussione, è tardivo e non consente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 del codice penale.
Qual è stata la conseguenza per l’imputato che ha risarcito il danno in ritardo?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello, che non aveva concesso l’attenuante, è stata confermata. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME – imputato del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. – ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (in Ono S Pietro, il 28/04/2022).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l’imputato, dopo aver richiesto, all’esito di convalida dell’arresto, di esse giudicato con il rito abbreviato, abbia provveduto al risarcimento del danno prima della discussione) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale osserva come il ricorrente abbia richiamato una linea interpretativa ampiamente minoritaria nella giurisprudenza di legittimità, del tutto superat dall’orientamento maggioritario cui questo Collegio reputa di dover dare continuità. Resta pertanto fermo il principio, di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo, secondo cui in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., l riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande Morena, Rv. 284043; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403; Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, COGNOME e altro, Rv. 254356); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024