Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione del danno in favore dell’RAGIONE_SOCIALE
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile ricorrente, che chiesto accogliere il ricorso e cassare il capo della sentenza che ha limitato il risarcimento del danno subito, riconoscendo l’importo liquidato in primo grado e condannare l’imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese e degli onorari, depositando nota-spese
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Roma riteneva NOME COGNOME responsabile del reato previsto e punito dall’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
perchè, in qualità di titolare firmatario dell’omonima ditta esercente attività d ristorante, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi da gennaio a dicembre 2015 per un importo complessivo pari ad euro 18.472,73, accertato a Roma il 13 giugno 2016, e, unificate le condotte dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquidava in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese di giudizio sopportate dalla predetta parte civile, liquidate in euro 3.500,00, oltre, infine, rimborso spese fortettarie, IVA e CPA come per legge.
A seguito di appello proposto dall’imputato – con il quale chiedeva l’improcedibilità dell’azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima, la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti – la Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in riferimento alle omissioni contributive sino al mese di novembre 2015, compreso, per essere il reato estinto per prescrizione e per l’effetto rideterminava la pena per la residua imputazione relativa al solo mese di dicembre 2015 in giorni 15 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, confermava le statuizioni civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ad euro 1.800,00 e condannava l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione sopportate dalla parte civile per il giudizio di appello, liquidandole in euro 1300,00 oltre spese generali.
Avverso il capo della sentenza emessa dalla Corte di appello che, dichiarando la prescrizione delle condotte sino al mese di novembre 2015 incluso, ha rideterminato il risarcimento del danno in euro 1.800,00, in luogo dei 20.000,00 euro liquidati in primo grado, la parte civile propone ricorso per cassazione agli effetti civili lamentando la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riduzione dell’importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile RAGIONE_SOCIALE con inosservanza dell’art. 578 cod. proc. pen. e chiedendo pertanto l’annullamento della decisione nella parte relativa alle statuizioni civili con condanna dell’imputato al risarcimento dei danni qualificati dal giudice di primo grado, oltre interessi legali successivi.
3.1 La parte civile si duole della riduzione del risarcimento riconosciuto in prime cure in assenza di domanda e di una valida motivazione a riguardo, essendosi il giudice di appello limitato, sul punto, ad affermare che «l giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti dell’appellante nei termini sopra
riportati importa la conferma delle statuizioni civili di cui all’impugnata sentenza, con riduzione, tuttavia, del quantum del danno liquidato in via definitiva dal primo giudice a favore della parte civile I.N.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ad euro 1.800,00 (cfr. DM allegati)…».
3.2 Si afferma che il giudice di appello non era tenuto a limitare il risarcimento del danno alle condotte non coperte da prescrizione, posto che, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, nel dichiarare il reato estinto p prescrizione, il giudice decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso di specie, la mancanza di alcuna altra ragione a fondamento della riduzione della somma liquidata rende la statuizione sul punto erronea e non supportata da alcuna motivazione
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo inerente la liquidazione del danno, richiamando sul punto il principio espresso da questa Corte secondo cui la condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile obbliga il giudice dell’impugnazione a decidere sugli effetti civi anche quando dichiari l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado in applicazione della più favorevole disciplina sopravvenuta alla sua pronunzia (Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 21/01/2010, Rv. 246483-01).
Con conclusioni scritte, il difensore della parte civile ha insistit nell’accoglimento del ricorso proposto, depositando nota spese.
Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va in premessa chiarito che la parte civile ha interesse a ricorrere per cassazione, agli effetti della responsabilità civile (come per altro espressamente indicato nel proposto ricorso) contro la sentenza qui impugnata, posto che l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti e al conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile, con statuizione parzialmente riformata in appello a seguito della declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione di alcuni reati posti in continuazione, circostanza che ha dato causa alla riduzione delle statuizioni civili, riconosciutegli in primo grado.
Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado vi è stata condanna, anche al risarcimento dei danni, è tenuto ad esaminare allo stato degli atti i motivi di gravame proposti dall’imputato unicamente con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021, COGNOME, Rv. 282751-01; Sez. 2, n. 28959 del 10/05/2017, Fasulo, Rv. 27036401).
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i motivi di gravame proposti dall’imputato non riguardavano le disposizioni e i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, avendo l’imputato con il proposto appello chiesto l’improcedibilità dell’azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima; la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena, con concessione delle attenuanti. Per converso, la parte civile, depositando conclusioni scritte, chiedeva, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. la conferma delle statuizioni civili così come quantificate nella sentenza di primo grado.
Va inoltre tenuto presente che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.) «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ. questo senso si è espressa, alla luce della pronuncia della Corte EDU in data 20 ottobre 2020, COGNOME contro Repubblica di San Marino, la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, nella quale si è anche affermato che «il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Se, quindi, risulta, da un lato, che i motivi di gravame proposti dall’imputato non riguardavano le disposizioni ed i capi della sentenza concernenti gli interessi
civili, emerge, dall’altro, che la valutazione operata dal giudice di secondo grado è contenuta unicamente nel seguente inciso: «[ill giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti dell’appellante nei termini sopra riportati importa la conferma delle statuizioni civili di cui all’impugnata sentenza, con riduzione, tuttavia, d quantum del danno liquidato in via definitiva dal primo giudice a favore della parte civile I.N.P.S. ad euro 1.800,00 (cfr. DM allegati)…».
La motivazione, in punto di riduzione della liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno, deve ritenersi effettivamente carente, così come denunciato dalla parte civile ricorrente, in quanto la Corte territoriale, in ossequio ai principi di diritto sopra esposti, non ha spiegato per quali ragioni si sia res necessario ridurre l’importo della liquidazione, che non era stato oggetto di impugnazione, e ciò impone l’annullamento della sentenza limitatamente alla parte relativa alla liquidazione del danno.
4. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo il quale, «uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»), si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei qual la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
La nuova disposizione, dunque, non è applicabile nel caso di specie e l’annullamento della sentenza impugnata andrebbe disposto ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
4.1 Tuttavia, ritiene questo collegio che la rimessione della decisione sul punto al giudice di merito possa essere evitata, potendo questa Corte procedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. I, cod. proc. pen. come modificato dall’art 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103, disposizione in base alla quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito non risultando necessarie ulteriori accertamenti, e ciò sia in relazione alle statuizioni penali, che a quelle civili (in questo senso, Sez 5, n. 3539 del 17/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275414-01 e, in termini conformi, Sez. 3, n. 51643 del 13/09/2019, E., Rv. 278262-01).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, la Corte d cassazione può infatti annullare senza rinvio il provvedimento impugnato,
assumendo le determinazioni conseguenti allorquando gli elementi necessari risultino definiti in maniera sufficiente (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, COGNOME, dep. 2018).
4.2 Nel caso de quo il collegio ritiene superfluo il rinvio, posto che, ai sensi dell’art. 620, lett. I, cod. proc. pen., il punto può essere deciso sulla scorta degli elementi di fatto già acquisiti e delle statuizioni adottate dal giudice di merito. In altri termini, non essendo necessari ulteriori accertamenti, tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti e risultanti dalla sentenza, in particolare da quella emessa in primo grado (che ha riconosciuto alla parte civile il risarcimento del danno e lo aveva liquidato nella somma complessiva di euro 20.000,00), il danno per il reato può essere quantificato in tale somma, ossia 20.000,00 euro, già liquidata dal Tribunale di Roma, oltre agli interessi nella misura di legge.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, fermi restando gli effetti penali dell pronuncia. L’imputato va inoltre condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili che ridetermina nella misura corrispondente a quella già liquidata dal Tribunale di Roma con sentenza del 29/09/2022 oltre agli interessi nella misura di legge.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ricorrente che liquida in complessivi euro 3.015,00 oltre accessori di legge.
Co à deciso il 17/05/2024
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