Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6256 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6256 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di Siracusa dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita NOME COGNOME disponendo che questi siano liquidati in separato giudizio civile;
Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno in quanto questo, essendo esclusivamente morale, avrebbe potuto e dovuto essere determinato dal giudice penale;
Rilevato che le doglianze, pure puntualmente articolate, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento al fatto che il danno Ł di difficile quantificazione, ciò in effetti considerato che le molestie si sono protratte nel tempo, ha adeguatamente motivato quanto alla impossibilità di procede a una immediata determinazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento e che gli argomenti così correttamente esposti non sono sindacabili in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 934/2026
CC – 22/01/2026
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P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME