Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di MATERA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO
PANTALEO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Matera ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del COGNOME per il delitto di minacce in danno della parte civile NOME COGNOME, “integrando” la motivazione della pronuncia del giudice di pace con il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale alla predetta parte civile.
L’imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Matera, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il COGNOME deduce, con il primo motivo, inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione al criterio di valutazione della prova testimoniale, con conseguente carenza di motivazione riguardo ai risultati acquisiti e ai criteri adottati.
Segnatamente, l’imputato evidenzia, a riguardo, che il ragionamento inferenziale del Tribunale sarebbe corredato da una motivazione solo apparente, in quanto nessuno, neppure il teste a carico COGNOME, avrebbe udito l’ipotetica frase minacciosa che aveva determinato la condanna, ossia “vado a prendere il fucile”.
Talché la condanna si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure devono essere valutate con peculiare rigore quando la stessa si sia costituita parte civile.
2.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, con il secondo motivo, violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per essersi il giudice dell’impugnazione pronunciato ultra petitum, in assenza di appello della parte civile, sul risarcimento del danno, non riconosciuto in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
Va precisato che la censura, pur formalmente veicolata quale violazione dell’art. 192 cod. proc. civ., si disvela quale volta a sindacare la motivazione addotta dal giudice di merito sulla valutazione delle prove, occorre ricordare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere
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limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, 207944 – 01).
Orbene, nella fattispecie per cui è processo la decisione impugnata, peraltro integrante in parte qua una c.d. doppia conforme con quella di primo grado, ha disatteso gli analoghi motivi di gravame già formulati dal COGNOME con argomentazioni congrue.
Sotto un primo aspetto, in conformità ai principi espressi da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, BellRAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01, il Tribunale di Matera ha sottolineato, rispetto all’attendibilità della parte civile, che il narrato dello ste è apparso privo di contraddizioni e lacune, di incertezze e tentennamenti.
D’altra parte, quanto alla circostanza che il teste COGNOME non ha udito la frase minacciosa, la decisione di secondo grado ha rilevato che ritenere per ciò solo che la frase non sia stata pronunciata, sostanzialmente, “prova troppo”.
Talché, a fronte delle adeguate argomentazioni spese dal Tribunale, il sindacato di questa Corte è precluso, poiché esso si risolverebbe in un’inammissibile e differente lettura delle prove assunte.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Occorre premettere che, a differenza di quanto dedotto dall’imputato, la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno in favore della parte civile, sebbene attraverso una pronuncia di condanna generica.
A propria volta il COGNOME aveva proposto appello deducendo in via generale l’insussistenza dei presupposti per l’affermazione della sua responsabilità penale.
Di conseguenza, pur non avendo la parte civile appellato la sentenza di primo grado per ottenere la quantificazione del danno (richiesta, ad ogni modo, nelle conclusioni scritte), anche il capo della decisione sulla domanda risarcitoria della stessa era stato devoluto al giudice dell’impugnazione, presupponendo la relativa condanna risarcitoria l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Se già quanto osservato è sufficiente a rendere evidente che non vi è stata alcuna violazione del principio sancito dall’art. 597 cod. proc. pen., si rendono opportune ulteriori considerazioni.
Anche rispetto al processo civile, che pure è governato, almeno ove vengano in rilievo (come di regola avviene) solo disponibili, esclusivamente dal principio della domanda sancito dall’art. 99 cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che la richiesta di condanna al risarcimento del danno, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un’unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull’an e sul quantum debeatur (Sez. 2 civ., n. 6517 del 26/04/2012, Rv. 622102 – 01).
Peraltro, occorre ulteriormente considerare, con riguardo al processo penale, che gli interessi di rango pubblicistico che dominano lo stesso non possono che spiegare incidenza anche sulla domanda risarcitoria della parte civile che, pur essendo una domanda di natura civile si innesta, tuttavia, sulle regole che presidiano il giudizio penale, come attestato, ad esempio, dai diversi criteri che presidiano le regole sull’accertamento della responsabilità (cfr. Corte Cost. n. 182 del 2021, § 14.1).
E, allora, nell’indicata prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di costituzione di parte civile, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi, vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato, mentre il petitum è di per sé insito nella costituzione stessa (ex plurimis, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279490 – 01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 256500 – 01; Sez. 2, n. 43405 del 23/10/2003, COGNOME, Rv. 227654 – 01). Di qui si è logicamente inferito che ove l’atto di costituzione contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, è legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l’art. 78 cod. proc. pen. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l’indicazione del petitum (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, RG. c. Castaldo, Rv. 281997 – 20).
In maniera ancora più significativa è stato puntualizzato che, persino nell’ipotesi in cui la parte civile abbia richiesto la condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice penale che, disattendendo la richiesta della parte civile di rimettere la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata (Sez. 5, n. 12722 del 12/12/2019, dep. 2020, Wang, Rv. 279018 – 01; Sez. 6, n. 1699 del 07/01/1999, Esempio, Rv. 212506-01).
Deve dunque ritenersi che, ove il giudice di primo grado abbia disposto la condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte
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civile, anche in assenza di appello di questa, purché il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere alla liquidazione del danno dovuto dall’imputato senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente