Riqualificazione spaccio: Quando la quantità di droga impedisce il fatto lieve
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: la quantità della sostanza gioca un ruolo cruciale nella valutazione della gravità del fatto. Il caso in esame riguarda la richiesta di riqualificazione spaccio da reato ordinario a fatto di lieve entità, negata dai giudici proprio in virtù del significativo quantitativo di droga sequestrata. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. All’imputato veniva contestata la detenzione di oltre 27 grammi di eroina, suddivisa in ovuli dal peso di circa 10 grammi ciascuno.
Sia in primo grado che in appello, la difesa aveva tentato di ottenere una derubricazione del reato nella fattispecie meno grave del fatto di lieve entità, disciplinata dal comma 5 dello stesso articolo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, ritenendo che il dato puramente quantitativo della sostanza fosse di per sé ostativo a tale valutazione.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi di ricorso non fossero validi in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
La Corte ha confermato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il peso del dato quantitativo nella riqualificazione spaccio
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Suprema Corte ha validato l’operato del giudice d’appello. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha agito correttamente nel considerare il “dato quantitativo” come elemento decisivo per negare la riqualificazione spaccio a fatto di lieve entità.
La detenzione di un quantitativo di eroina superiore ai 27 grammi, peraltro già suddivisa in dosi significative, è stata considerata un indice inequivocabile di una certa gravità della condotta, incompatibile con la nozione di “lieve entità”. La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi” di argomentazioni già disattese in appello con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. In sostanza, il ricorso non ha introdotto nuovi e validi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere un riesame del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ben preciso: sebbene la valutazione sulla lieve entità del fatto debba tenere conto di tutti gli indici previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze), il solo dato quantitativo, quando particolarmente significativo, può essere sufficiente a escludere l’applicazione della fattispecie attenuata.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione basato sulla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente valutate nei gradi di merito è destinato all’inammissibilità. Per sperare in un esito favorevole, è necessario evidenziare vizi di legittimità concreti, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica, e non limitarsi a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi profili di illegittimità della sentenza.
Qual è stato l’elemento decisivo per negare la qualificazione del fatto come di lieve entità?
L’elemento decisivo è stato il dato quantitativo, ovvero la detenzione di oltre 27 grammi di eroina, una quantità ritenuta dai giudici incompatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI COGNOME nato il 07/10/1976
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre 27 gr. di sostanza stupefacente tipo eroina, divisa in ovuli del peso di ca. 10 gr. cadauno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere – , elatore
Il Presidente