Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, con 5 ottobre 2023, confermava la sentenz di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto NOME e NOME responsabili dei reati di rapina impropria (così riqualific primo grado l’originaria contestazione di tentato furto aggravato), ricettaz resistenza e lesioni.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore COGNOME NOME COGNOME, eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di citazio appello, o comunque la sua irregolarità, in quanto non vi era traccia svolgimento di ricerche di rito che avrebbero dovuto essere eseguite pre l’ufficio anagrafe del Comune di residenza del destinatario, così come non vi traccia degli ulteriori accertamenti da dover compiere per come prescritti codice di rito: era quindi evidente la violazione dell’art 157 cod. proc. pe essendo stati curati gli adempimenti previsti per poter effettuare la noti difensore.
1.2 Il difensore lamenta la violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. in qu vi era stato un aggravamento dell’imputazione con totale assenza contraddittorio: la Corte di appello non aveva inoltre motivato sull’ecce sollevata dalla difesa, che aveva rilevato come la modifica dell’imputaz effettuata dal Tribunale comportava lo spostamento di competenza dall composizione monocratica a quella collegiale; erano state poste a sostegno de decisione alcune pronunce inconferenti con il caso in esame; se l’imputato f stato chiamato sin dall’inizio a rispondere di un reato più grave quale è que rapina impropria avrebbe potuto scegliere una strategia diversa anziché opt per il rito abbreviato.
L’errata presa di posizione del Tribunale- prosegue il difensore- infl anche sulla competenza territoriale in quanto, se il tribunale avesse rimes atti al pubblico ministero al fine di formulare la nuova contestazione che preve un aggravamento del reato da tentato furto a tentata rapina impropria, il gi competente a decidere sarebbe diventato quello di Pistoia poichè la tentata ra era stata commessa nella provincia di Pistoia; l’aggravamento aveva anc impedito al ricorrente di avvalersi delle norme previste dalla riforma Cartabia avevano depenalizzato il furto a querela di parte.
1.3 Il difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto errat tesi RAGIONE_SOCIALE difesa secondo la quale si doveva escludere il reato di rapina in imp in mancanza RAGIONE_SOCIALE sottrazione del bene, rileva che nulla la Corte aveva ril
sull’appello RAGIONE_SOCIALE difesa nella parte in cui eccepiva che non era configurabile di rapina anche per mancanza di violenza sulle cose e che si trattava comunque un reato tentato, tanto che anche il Pubblico Ministero aveva inquadrat fattispecie in tentato furto aggravato; vengono richiamate sentenze di qu Corte secondo cui la mancanza di sottrazione RAGIONE_SOCIALE cosa impedisce che la violen successiva possa assurgere al rango di “atto idoneo diretto in modo non equivo alla commissione di una rapina impropria.
1.4 II difensore lamenta che i sequestri erano stati eseguiti in violazi legge; la Corte di appello aveva sostenuto giustamente che la difesa non av eccepito nei termini eventuali nullità ed inutilizzabilità dei sequestri, ma di tale strategia faceva parte dell’interesse dell’imputato di cristalli determinata situazione procedendo con il rito abbreviato: se il Tribunale av proceduto alla restituzione degli atti al Pubblico ministero per la modifica de di imputazione, la difesa avrebbe potuto optare per altre soluzioni come quell giudizio ordinario e procedere quindi alle contestazioni dovute; inoltre, la Co appello non aveva risposto all’eccezione difensiva che rilevava la mancanza motivazione degli atti di sequestro.
Propone ricorso il difensore di NOME.
2.1 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appel relativamente alla richiesta di riconoscere l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE ricettazione di pa tenuità, avuto riguardo all’esiguo valore dell’auto oggetto del reato.
2.2 Il difensore rileva la illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazion parte in cui aveva ritenuto la condotta di violenza contestata quale ele costitutivo del reato di rapina: le lesioni refertate agli agenti pacificamente riferimento al successivo rintraccio di NOME diverse ore dop tentata rapina, e non ai momenti successivi ai fatti.
2.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva attribuito partecipazione attiva di NOME ed alla sua reazione contro gli agenti un determinante per escludere il concorso anomalo; anche in questo caso valevan le osservazioni mosse in ordine alla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione postata RAGIONE_SOCIALE violenza che, se opportunamente valutata come non strumentale al rapina, avrebbe portato a ritenere integrato il concorso ex art. 116 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME fondato quanto al seco motivo.
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1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Cort di appello ha rilevato che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME domicilio dich per cui legittimamente era stata effettuata la notifica al difensore ai sensi 161 comma 4 cod. proc. pen.; sul punto è sufficiente richiamare Sez.Unite 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 – 01: “l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE notificazi al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il di secondo la procedura prevista dall’ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integ anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, dov invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi pre dall’ad. 157 cod. proc. pen.”
1.2 Fondato è, come si diceva, il secondo motivo di ricorso.
Si ritiene opportuno ribadire i principi di cui alle due sentenze che segu Sez.2 n.1625 del 12/12/2012 Ud. (dep. 14/01/2013 ) Mereu Rv. 254452: “Deve ritenersi violare il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto e del contraddittorio, la riqualificazione, all’esito del giudizio ab incondizionato, dell’originaria imputazione di furto in quella di ricettazione s in concreto, per l’imputato non sia stata prevedibile. (Nella specie la Co escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall’imp riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudizia relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originar contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047: “Viola il principio del g processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, e Cost. e 6 CEDU, la riqualificazione, all’esito del giudizio abbreviato incondizio dell’originaria imputazione di reato tentato in consumato se essa non sia sta concreto, prevedibile per l’imputato”.
Le due sentenze partono dal principio secondo il quale in tema di correlazio fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occo una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie co nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da perv un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiu dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la vio del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramen letterale fra contestazione e oggetto RAGIONE_SOCIALE statuizione di sentenza p vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente s
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quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr. sez. un., 19/06/1996, n.16, COGNOME).
Tale principio deve però essere armonizzato con le norme previste nel cas in cui il giudizio si svolga con rito abbreviato, nel quale, come noto, il giu svolge allo stato degli atti, e non sono consentite nuove contestazioni, tan l’art. 441-bis cod. proc. pen. prevede che “Se, nei casi disciplinati dagli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazion previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedime prosegua nelle forme ordinarie” (le norme richiamate riguardano la richiesta di abbreviato condizionato e il caso in cui il giudice ritenga di non poter decider stato degli atti); è da escludere, pertanto, che vi possa essere una riqualif “a sorpresa” una volta ammesso il rito abbreviato, posto che l’imputato dovre accettare un rito diverso da quello ordinario per una imputazione che non quella originaria che, se fosse stata ritualmente contestata, avrebbe portarlo a scelte processuali diverse.
Appare ora opportuno riportare il capo di imputazione n.2) nella s interezza: “Del delitto p.e.p.dagli artt. 110, 56, 624, 625 nn.2) e 5), 61 n perché, in concorso come sopra, compivano atti idonei diretti in modo n equivoco ad impossessarsi di un apparecchio ATM di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE Ban RAGIONE_SOCIALE e del denaro contenuto nello stesso. Atti consistit posizionarsi davanti al bancomat armati di un’ascia, un martello e di un pie porco, con bombole di acetilene e raccordi per saturarlo di gas e farlo esplo nonché nel predisporre un’imbracatura attaccata ad un gancio per autotrazio installato sull’auto Ford Focus targata… destinata a trascinare via l’app una volta smurato. Evento non verificatosi per l’intervento di personale questura di Lucca che interveniva per interrompere l’azione criminosa. Agend COGNOME, NOME e (omissis) nei preparativi dell’esplosione e COGNOME da pa come si nota, in nessun punto del capo di imputazione si fa riferimento elementi RAGIONE_SOCIALE minaccia o RAGIONE_SOCIALE violenza alla persona, necessari per configurare il reato di rapina (in questo caso, tentata); elementi che sono con soltanto nei capi di imputazione da 3) a 6), per i quali è intervenuta condan
Pertanto, in relazione al capo 2) l’imputato aveva scelto di difendersi opt per il rito abbreviato in relazione ad una contestazione di tentato furto, assolutamente imprevedibile che il reato potesse essere qualificato come tent rapina, stante l’assenza di uno degli elementi costitutivi del suddetto sussiste pertanto una palese violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., che
l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubb Ministero.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve trovare accoglime soltanto per la contestazione del reato di rapina, ai sensi dell’art. 587 co pen.
2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come la richiesta applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 648 comma 2 (ora 4) cod. pen. er formulata in maniera estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva sul punto la Corte di appello, che ha comunque fatto riferimento alla gra del fatto (pag.16) per negare la medesima attenuante chiesta in relazione ricettazione di cui al capo di imputazione n. 9), che aveva ad oggetto sem strumenti finalizzati alla commissione del tentato furto (poi riqualificato).
2.2 Ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza essere disposto anche nei confronti del ricorrente COGNOMECOGNOME posto che l’impugnazi di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME su motivi personali, ma aveva per oggetto la mancanz di correlazione tra l’imputazione e la sentenza; stante l’annullamento senza r RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, i rimanenti motivi devono ovviamente riteners assorbiti.
Poiché però la tentata rapina era stata considerata come reato più grave quale calcolare la pena base, e non essendovi motivi di ricorso relativament rimanenti reati (per i quali non vi era contestazione sulla sussistenza degli e deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità), la se deve essere annullata con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di N per la quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena in relazione agli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confro di NOME limitatamente al reato di cui al capo 2) e per l’e estensivo nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli a Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Lucca per quanto competenza.
Annulla la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio in ordi ai restanti reati con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Fir nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e definitiva la declaratoria di respon con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 3), 4) 5) 6) 8) e 9) così come rispett ascritti ai ricorrenti.
Così deciso il 16/10/2024