Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME nato a Aci Catena il DATA_NASCITA
NOME nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di NOME COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME; uditi i difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado all’esito di giudizio abbreviato, ha così deciso:
nei confronti di NOME COGNOME: ha riqualificato come scambio elettorale politico RAGIONE_SOCIALE (art. 416-ter cod. pen.) il delitto di cui al capo 18), in origine contestato ai sensi degli artt. 110-416-bis cod. pen. e, riferendo la condotta all’anno 2008, rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizion ale in data anteriore alla decisione di primo grado, ha prosciolto l’imputato perché il reato era estinto, revocando le statuizioni civili;
nei confronti di NOME COGNOME: ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 13 (tentata estorsione) e ha rideterminato in otto anni di reclusione la pena per il delitto di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE contestato al capo 1) della rubrica, revocando le statuizioni civili correlate al capo 13).
1.1. Alla decisione impugnata si è pervenuti attraverso le fasi processuali di seguito sinteticamente ripercorse in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti (il processo ha riguardato vicende più ampie e ha interessato altri coimputati).
NOME COGNOME era stato rinviato a giudizio per i delitti di tentata estorsione aggravata (capo 16); concorso esterno nella associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, articolazione territoriale di Aci Catena (artt. 110-416 bis cod. pen.), per aver posto in essere plurime condotte rafforzative del clan nel periodo dal 2001 in avanti (capo 18); scambio elettorale politico RAGIONE_SOCIALE (art. 416-ter cod. pen.), per aver corrisposto somme di denaro a esponenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE di Aci Catena così da ottenere voti in vista delle elezioni per l’Assemblea regionale siciliana dell’anno 2012 (capo 19).
NOME COGNOME era stato chiamato a rispondere dei delitti di partecipazione al clan RAGIONE_SOCIALE (capo 1) e di tentata estorsione aggravata (capo 13).
Il Tribunale aveva dichiarato NOME colpevole dei delitti di cui a capi 16) e 18); mentre lo aveva assolto da quello di cui al capo 19) in quanto, con specifico riferimento alle elezioni del 2012, la condotta dell’imputato era stata riferita soltanto dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME e non vi erano riscontri esterni.
NOME era stato riconosciuto colpevole di entrambi i reati a lui addebitati (capi 1 e 13).
1.2. La Corte di appello ha confermato integralmente la condanna di COGNOME; mentre ha confermato quella di COGNOME soltanto per il delitto di concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 18), assolvendolo dal reato estorsivo di cui al capo 16).
Con la sentenza n. 46336 del 5 giugno 2023 la prima sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia di condanna: nei confronti di
NOME in relazione all’ultima imputazione residua (capo 18); nei confronti di COGNOME limitatamente al delitto di cui al capo 13) ─ assorbite le questioni sul trattamento sanzionatorio─ rigettando nel resto il ricorso.
A seguito di quel rinvio è stata assunta la decisione qui impugnata che pertanto lascia ancora in discussione:
-per NOME, la qualificazione del fatto di cui al capo 18) ai sensi dell’art. 416 ter cod. pen. e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione -definitive le pronunce assolutorie per le residue originarie imputazioni;
per COGNOME, l’entità della pena per il delitto di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE (capo 1), ferma la relativa affermazione di responsabilità coperta dal giudicato parziale discendente, ex art. 624 cod. proc. pen., dalla sentenza della prima sezione penale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori, propongono nuovo ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3. NOME COGNOME sviluppa due motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. e del diritto a un equo processo ai sensi degli artt. 111 Cost e 6 par. 3 CEDU.
In sintesi, secondo il ricorrente, il giudice di rinvio, nel riqualificare la condotta di cui al capo 18) come reato di scambio elettorale politico RAGIONE_SOCIALE, avrebbe illegittimamente modificato il fatto contestato in rubrica; inoltre avrebbe adottato una decisione “a sorpresa”, impedendo al ricorrente di svolgere le proprie difese.
3.1.1. La difesa premette che, in sede di richiesta cautelare depositata il 9 aprile 2018, il Pubblico ministero aveva addebitato a COGNOME il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. anche in relazione alle elezioni del 2008, ma aveva limitato l’istanza cautelare per il capo 19) alle condotte di scambio politico RAGIONE_SOCIALE poste in essere nel 2012, poiché per quelle del 2008 il termine di prescrizione sarebbe maturato appena un mese più tardi (il 22 maggio 2018).
Alla data di esecuzione della misura cautelare, 10 ottobre 2018, quel termine era già decorso.
Si afferma in ricorso che: la ” preclusione della prescrizione costringeva il Pubblico ministero ” a espungere dalla richiesta di rinvio a giudizio qualunque riferimento ai fatti collocati nel 2008.
È stata, dunque, imprevedibile la decisione del giudice di rinvio di far rivivere un reato estinto prima dell’esercizio dell’azione penale, così impedendo al ricorrente di difendersi nel merito della contestazione come riqualificata.
3.1.2. Il ricorso prosegue individuando quattro “errori della motivazione”.
Il primo consiste nell ‘ affermazione per cui NOME si è potuto difendere nei precedenti gradi di giudizio anche in relazione alle elezioni regionali del 2008: né nell’atto di appello, né in altra sede la difesa ha contestato, né avrebbe potuto farlo, l’assenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. in relazione alle competizioni regionali del 2008.
Il secondo errore riposa sull ‘ indebita e manifestamente illogica sovrapposizione tra la contestazione di cui all’art. 416-ter cod. pen. in relazione alle regionali del 2012 e quella relativa alle regionali del 2008 ” che invero faceva parte di un segmento della condotta sussunta sotto la fattispecie di concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE “.
Il terzo viene ravvisato nella ritenuta coincidenza tra accordo elettorale ed “espressa pattuizione del metodo RAGIONE_SOCIALE” quale modalità di ottenimento del consenso elettorale.
Il quarto errore è individuato nell ‘ asserzione per cui che sarebbe stata la Corte di cassazione a suggerire di riqualificare il fatto nel delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.: in realtà la sentenza rescindente, pur ipotizzando un diverso inquadramento giuridico dei fatti, non si è spinta a esaminare la questione sotto il profilo dell’art. 6, par. 3 CEDU.
3.1.3. Il motivo analizza i limiti imposti dalle norme nazionali e sovranazionali alla possibilità di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ripercorrendo la vicenda c.d. COGNOME e rievocando gli arresti giurisprudenziali sul tema.
Rimarca l’ imprevedibilità della riqualificazione e la contrazione dei diritti difensivi.
Segnala il risultato paradossale della decisione che, invece di assolvere l’imputato dal reato di concorso in associazione RAGIONE_SOCIALE (perché i fatti accertati non erano in grado di integrarlo), ha fatto “rivivere” un reato prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen.
3.2.1. Anzitutto si sostiene che la sentenza impugnata, per superare le obiezioni difensive che facevano leva sull ‘ impossibilità di configurare il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. in assenza di pattuizione sulle modalità mafiose di
reperimento del consenso elettorale, pratica una sorta di presunzione di immanenza del metodo RAGIONE_SOCIALE nell’accordo per il procacciamento di voti concluso con appartenenti a un clan RAGIONE_SOCIALE.
Una simile opzione ermeneutica, però, non è consentita dalla formulazione della norma incriminatrice e costituisce violazione del divieto, discendente dall’art. 7 CEDU, di applicare retroattivamente imprevedibili orientamenti giurisprudenziali modificativi, in peius , di precedenti arresti.
Invero fino al 2014 era pacifico che il metodo RAGIONE_SOCIALE dovesse formare oggetto di pattuizione, solo la giurisprudenza successiva, ampliando l’area del penalmente rilevante, ha escluso che l’accordo concluso con un appartenente al clan RAGIONE_SOCIALE richiedesse la prova del patto sul metodo RAGIONE_SOCIALE.
3.2.2. Si denuncia l ‘ incoerenza della scelta, operata dal giudice di rinvio, di negare valenza ai risultati delle intercettazioni effettuate nel 2012 e si rappresenta come gli stessi invece fossero rilevanti, secondo la prospettazione consegnata alle note difensive, nell’ottica di escludere la sussistenza anche di quelle condotte riferite al 2008.
Del pari illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata che trae la prova del reato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, il quale però ha rappresentato un contesto di “reciproco scambio di favori”, come tale inconciliabile con l’impiego di un ‘ intimidazione.
NOME COGNOME formula un unico motivo con il quale contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. La decisione impugnata, riqualificando ai sensi dell’art. 416 ter cod. pen. il fatto in ordine contestato ex artt. 110-416 bis cod. pen., ha prosciolto l’imputato perché il reato è estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado e, pertanto, ha revocato le relative statuizioni civili,
secondo quanto prescritto da Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Fava, Rv. 283670 -01.
Si impongono, allora, una serie di notazioni di carattere preliminare e tendenzialmente assorbente.
2.1.1. Nella descritta situazione processuale l’ambito di intervento del giudice di legittimità è assai limitato, poiché la declaratoria di proscioglimento oggetto di impugnazione può essere posta nel nulla soltanto in ragione di elementi suscettibili di comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato.
E tale condizione si verifica nei soli casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Ebbene, nessuna delle doglianze formulate dal ricorrente è suscettibile di integrare, anche se riguardata nella prospezione difensiva, presupposti siffatti, poiché l’atto di impugnazione solleva questioni che postulano un vaglio approfondito, del tutto incompatibile con una “mera constatazione” circa l’insussistenza della condotta.
Le Sezioni Unite COGNOME analizzano una fattispecie analoga a quella in rassegna e affermano che nel caso di ritenuta configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, il giudice, in mancanza della prova evidente (nel senso della sua “constatazione” e non del suo “apprezzamento”) dell’innocenza, ha il dovere di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti (cfr. § 3.4. pag. 15).
2.1.2. È utile chiarire un ulteriore aspetto che affiora ripetutamente nel corpo del ricorso: la lamenta impossibilità di difendersi nel merito dell’accusa.
È sufficiente ricordare una sola volta in questa sede, senza necessità di ripetersi nel prosieguo, che, anche rispetto a un reato prescritto, l’ordinamento italiano consente di “difendersi nel merito”: basta rinunciare alla prescrizione; ma non risulta che il ricorrente lo abbia fatto, né il ricorso prospetta una simile intenzione.
Il tema della compatibilità costituzionale dell’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. è stato affrontato, a più riprese, dal giudice delle leggi che lo ha sempre risolto positivamente, proprio facendo leva sulla rinunciabilità della causa estintiva.
In particolare con l’ordinanza n. 362 del 1991, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 129 comma 2 in rapporto alla declaratoria di prescrizione.
La decisione richiama quanto già osservato nel l’ ordinanza n. 300 del 1991, in tema di amnistia, a proposito del fatto che la regola della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell’estinzione del reato è razionalmente contemperata, anche a fini di economia processuale, con l’esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” o che “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato”.
E si evidenzia come l’applicazione dell’amnistia (e, per le medesime ragioni, della prescrizione), non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilità della causa estintiva che ─ costituendo esplicazione del diritto di difesa ─ è posto a tutela del diritto «di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza».
2.2. Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando diversi profili di inammissibilità.
2.2.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, in motivazione) non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU. Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117,
comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.
2.2.2. Il medesimo motivo è inammissibile anche nella parte in cui evidenzia gli “errori della motivazione” in cui sarebbe incorso il giudice di rinvio nella risoluzione delle questioni processuali (cfr. sopra ritenuto in fatto paragrafo 3.1.2.).
Va allora rimarcato che non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, in motivazione), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.
Ne consegue che i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge.
Con particolare riferimento al rapporto tra error in procedendo e vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità precisa che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.
2.2.3. Occorre allora confrontarsi, sul piano dei principi generali, con lo spazio di rilevanza degli errores in procedendo rispetto a una sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Il tema trova risposta negli interventi della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
Con la sentenza Cremonese (n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220511 -01), le Sezioni Unite hanno stabilito che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine AVV_NOTAIO non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.
Nel solco della sentenza Cremonese si colloca poi la puntualizzazione operata dalle Sezioni Unite Conti (sentenza n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403 -01): il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
L’impostazione , recepita e avallata della citata sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite Iannelli (pronuncia n. 28954 del 27/04/2017 ) anche per l’ipotesi ‘limite’ della assunzione , al di fuori di qualunque regola procedimentale, di una decisione de plano , senza instaurazione del contraddittorio.
Tale ultimo arresto è stato parzialmente ‘corrett o ‘ dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato, secondo il diritto vivente incarnato dalle Sezioni Unite Iannelli, nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. (sent. n. 111 del 2022).
La pronuncia della Consulta fa leva sul vulnus , radicale, che una pronuncia emessa de plano , al di fuori dei casi consentiti, apporta al principio del contraddittorio e osserva che: «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventua li ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito».
La ricostruzione che precede conduce ad affermare il principio per cui la declaratoria di prescrizione prevale, di regola, su tutte le eccezioni processuali, tranne il caso di nullità assoluta e insanabile derivante dall’assunzione di una decisione senza partecipazione dell’imputato e del suo difensore quando l’imputato invochi la sussistenza dei presupposti per ottenere una pronuncia interamente liberatoria nel merito ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (su ll’ambito dei rapporti tra Corte cost. sent. n. 111 del 2022 e Sezioni Unite Iannelli cfr. Sez. 5, n. 29591 del 21/06/2023, Miele, non mass. § 2; Sez. 5, n. n. 36215 del 02/07/2024, C., non mass. § 2).
Nella specie i vizi processuali denunciati non rientrano nel novero di una simile violazione, né il ricorrente indica gli elementi suscettibili di constatazione ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
2.3. Per ragioni di completezza, va osservato, infine, che le questioni processuali sollevate con il primo motivo sono destituite di fondamento.
Il ricorrente deduce nella sostanza, tre errores in procedendo : la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la violazione della regola del contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica del fatto; la violazione della preclusione derivante dal maturare del termine prescrizionale in data anteriore all’esercizio dell’azione penale.
2.3.1. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
A mente dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., n ella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell ‘ imputazione. Questo potere-dovere spetta a ogni organo giurisdizionale ed è pacificamente riconosciuto alla Corte di appello ─ e al giudice di rinvio ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen.─ , come del resto alla Corte di cassazione, fermi il divieto di reformatio in peius e il rispetto dei principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni (cfr. per tutte Corte EDU 11 dicembre 2007, COGNOME c. Italia).
Vi è poi un ulteriore limite al potere disciplinato dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. che, seppur non esplicitato dalla norma, è connaturato all’istituto: l’identità del fatto inteso come accadimento naturalistico.
In altre parole il giudice può dare una diversa definizione giuridica a condizione che il fatto contestato rimanga immutato nella sua dimensione storica (Sez. 1, n. 3456 del 12/03/1996, Danzi, Rv. 204329).
Per “fatto diverso” deve intendersi un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria (Sez. 4, n. 10149 del
15/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280938 – 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928).
Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l ‘ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
Con la conseguenza che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 – dep. 2016, Addio, Rv. 265946 -01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 – dep. 2013, Domizi Rv. 254888 – 01).
Nella specie NOME è stato tratto a giudizio per rispondere, tra l’altro , del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così descritto nel capo di imputazione 18:
-perché – senza esserne formalmente affiliato – concorreva nell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e segnatamente nell’articolazione territoriale di Aci Catena fondata già nei primi anni ’80 – da NOME COGNOME (detto NOME COGNOME) ed inserita nella famiglia catanese di “RAGIONE_SOCIALE“. Associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà: per commettere una serie indeterminata di delitti contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio (estorsioni, danneggiamenti e altro); per acquisire il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di riferimento; per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche ed imprenditoriali.
Concorreva, nello specifico, alla stessa associazione:
sollecitando, direttamente o indirettamente e per un arco temporale particolarmente esteso (dal 2005 al 2012), i vertici della predetta organizzazione a reperire i voti per sé (o per soggetti da lui individuati) ponendosi quale stabile
interlocutore politico di riferimento per la RAGIONE_SOCIALE, disponibile ad assecondarne le esigenze;
retribuendo stabilmente la detta associazione e contribuendo così al mantenimento in vita della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agevolata nel pagamento degli ‘stipendi” ai detenuti
impiegando, nelle proprie attività commerciali o in quelle da lui influenzabili anche in considerazione del ruolo politico ricoperto, numerosi familiari di appartenenti all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE;
-negoziando assegni provenienti dell’associazione e sostituendo banconote di piccolo taglio con banconote di maggior valore (al fine di consentire, alla stessa associazione, il più agevole trasporto delle somme di denaro necessarie per l’acquisto di sostanza stupefacente);
utilizzando la stessa associazione per la risoluzione delle proprie controversie private anche attraverso il ricorso all’intimidazione ed alla violenza;
e rafforzava così il proposito criminoso dei capi e dei partecipi della medesima associazione di commettere delitti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e, comunque, di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé e per altri, di ostacolare il libero esercizio del diritto di voto.
In Acireale e Aci Catena dal 2001 e permanente all’attualità ‘.
Dopo una prima doppia conforme di condanna e l’annullamento della Corte di cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto provato unicamente quel segmento di condotta storiconaturalistica inquadrabile nel delitto di cui all’art. 416 -ter cod. pen. riferito alle elezioni del 2008, che trova precisa rispondenza descrittiva nel capo di imputazione lì dove si contesta a NOME di aver sollecitato, direttamente o indirettamente, i vertici della organizzazione RAGIONE_SOCIALE a reperire i voti per sé (o per soggetti da lui individuati) ponendosi quale stabile interlocutore politico di riferimento per la RAGIONE_SOCIALE, disponibile ad assecondarne le esigenze.
Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione in esame.
2.3.2. La riqualificazione ‘a sorpresa’.
Le scansioni processuali dimostrano che nessuna lesione è stata inferta ai principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni.
Intervenuta la condanna in primo grado, confermata in secondo grado per il delitto di cui agli artt. 110-416 bis cod. pen., NOME ha proposto il primo ricorso per cassazione.
Come è scritto nel ‘ritenuto in fatto’ della sentenza rescindente (paragrafo 4.6.1.4. ): ‘ Al quarto motivo (di ricorso del COGNOME) si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del tempus commissi delicti . Erronea sarebbe la fissazione al 2012 della condotta concorsuale. Si è già detto della impossibilità di ritenere, secondo la difesa, correttamente riscontrata la dichiarazione del COGNOME sul cambio degli assegni. A questo punto, al più le condotte sarebbero da riferirsi alle elezioni del 2008 che vedono come ultima data quella del 16 giugno del 2008 (elezioni comunali). Dunque la pena non potrebbe essere quella indicata dalla Corte di Appello, posto che la legge di modifica peggiorativa – la n. 125 – è entrata in vigore il 26 luglio del 2008 ‘ .
Nel ‘considerato in diritto’ la medesima sentenza tratta il tema del concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE ( per il quale si determina all’ annullamento con rinvio) , esponendo queste considerazioni: ‘ Occorre a questo punto, ad avviso del Collegio, evidenziare che la conformazione della originaria imputazione nei confronti del COGNOME -essendo state escluse in sede di merito alcune delle condotte originariamente ipotizzate – e soprattutto l’aspetto finalistico della condotta, per come ricostruito dalla stessa Corte di appello (lì dove si afferma che il COGNOME si prestava a finanziare il gruppo di Aci Catena perché soltanto un gruppo RAGIONE_SOCIALE forte sarebbe stato in grado di assicurargli un serio e concreto appoggio elettorale), porterebbe a ritenere attratta la qualificazione giuridica del fatto, quantomeno in rapporto ai versamenti di denaro, nel cono applicativo dell’art. 416ter cod. pen., con ogni conseguenza in punto di verifica del tempus commissi delicti e della eventuale prescrizione del reato ‘ (paragrafo 11.4). ‘ Vanno, di contro, ritenute inammissibili, perché tese alla mera rielaborazione degli elementi di prova congruamente apprezzati, le doglianze relative alla ritenuta convergenza delle fonti dichiarative in tema di versamento di denaro da parte del COGNOME al gruppo RAGIONE_SOCIALE in cambio di sostegno elettorale per le elezioni comunali e regionali dell’anno 2008 ‘ (paragrafo 11.6.) .
In sede di giudizio di rinvio, il Procuratore AVV_NOTAIO distrettuale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo nei confronti di NOME: sentenza di non doversi procedere per il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto ascritto al capo 18) perché estinto per prescrizione.
In tale senso si è pronunciato il giudice di rinvio.
Alla luce di tanto va escluso, in modo netto, che la riqualificazione sia avvenuta a ‘sorpresa’ , poiché su tale eventualità il contraddittorio si è ampiamente istaurato attraverso: gli stessi motivi addotti a fondamento del primo
ricorso per cassazione; il contenuto motivazionale della sentenza rescindente; le richieste conclusive del Procuratore AVV_NOTAIO distrettuale nel giudizio di rinvio.
Secondo ius receptum , l’attribuzione, all’esito del giudizio di appello, al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica non si pone in contrasto con gli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. per tutte Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 -01).
Infine non è superfluo ribadire come «nella specie finisca per risultare correlativamente privo di risalto lo stesso interesse a ricorrere, dal momento che il tema della adeguatezza della difesa deve essere misurato alla luce della intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ordine alla quale non v’è stata rinuncia» (così in motivazione Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME).
2.3.3. La preclusione.
Secondo il ricorrente sarebbe stata violata la preclusione derivante dal maturare del termine prescrizionale in data anteriore all’esercizio dell’azione penale.
La censura è infondata per un duplice ordine di ragioni.
Per rendere la doglianza suscettibile di apprezzamento sarebbe stato necessario fare riferimento all’iscrizione del procedimento per il fatto storico integrante il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. commesso in relazione alle elezioni del 2008 e all’archiviazione, a qualunque titolo, di tale notitia criminis .
Da ciò e solo da ciò sarebbe potuta scaturire, in astratto, un ‘ eventuale preclusione capace di provocare una declaratoria di improcedibilità (cfr. Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247834 – 01).
Tutto ciò manca nel ricorso di COGNOME sia a livello allegativo (il ricorrente menziona solo un passaggio della richiesta cautelare del Pubblico ministero) sia rispetto al principio di autosufficienza.
In realtà l’infondatezza del motivo risulta ancor più radicale avendo riguardo ai principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (n. 31617 del 26/06/2015).
La sentenza COGNOME ripercorre gli arresti della giurisprudenza di legittimità su natura e caratteri del decreto di archiviazione e afferma che tale provvedimento «pur non essendo munito dell’autorità della res iudicata , è connotato da
un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’art. 414 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004). Più di recente le stesse Sezioni Unite hanno puntualizzato che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247834)».
Muovendo da queste premesse la sentenza COGNOME compie, però, alcune decisive precisazioni: «Tutto ciò dimostra, dunque, che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini pertiene a “quella” indagine ed a “quella” azione penale, senza che l’archiviazione riverberi in alcun modo i propri effetti sulla azione esercitata in relazione a fatti diversamente qualificati, sulla base di un panorama investigativo regolarmente attivato e sulla cui legittimità di acquisizione nessun rilievo è stato formulato né dalla difesa né dai giudici in fase processuale. L’autorizzazione alla riapertura delle indagini è, dunque, istituto del tutto eccentrico rispetto al potere del giudice del dibattimento di procedere alla riqualificazione del reato contestato, dal momento che un siffatto potere si correla direttamente al principio di legalità ed a quello di soggezione del giudice soltanto alla legge, giacché ove se ne ritenesse precluso l’esercizio – come sembra presupporre il ricorrente – la legalità della imputazione sarebbe priva di controllo giurisdizionale, con conseguente inammissibile sottoposizione del giudice al nomen iuris ravvisato dal pubblico ministero con l’atto di esercizio della azione penale».
Ne consegue che l’ azione penale ritualmente esercitata per il delitto di concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE comporta la piena legittimità della decisione dei giudici di appello di diversamente qualificare i fatti ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen., sicché sarebbe addirittura irrilevante l’ipotetica esistenza di un provvedimento di archiviazione per quest’ultimo titolo di reato.
2.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Rispetto ai vizi argomentativi dedotti, è sufficiente osservare che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe
comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 -01).
Quanto alle denunciate violazioni di legge penale sostanziale, le relative doglianze, per come sviluppate, non sono riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che concerne l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Mentre non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle ri sultanze di causa denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr . Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
In ogni caso nessuna delle questioni giuridiche sollevate, che non sono asettiche ma implicano un confronto con la motivazione, risponde al concetto di mera constatazione secondo il parametro valutativo idoneo a ‘vincere’ la declaratoria di prescrizione: «l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia» (così in motivazione §3.1. Sezioni Unite COGNOME cit.)
Peraltro diverse obiezioni sollevate risultano già coperte dalla precedente declaratoria di inammissibilità ‘ perché tese alla mera rielaborazione degli elementi di prova congruamente apprezzati, le doglianze relative alla ritenuta convergenza delle fonti dichiarative in tema di versamento di denaro da parte del COGNOME al gruppo RAGIONE_SOCIALE in cambio di sostegno elettorale per le elezioni comunali e regionali dell’anno 2008 ‘ (paragrafo 11.6. del considerato in diritto, sentenza rescindente) .
3. Il ricorso di NOME COGNOME.
Come già osservato nel ‘ritenuto in fatto’, l’unica questione ancora sub iudice concerne l’entità della pena inflitta dal giudice di rinvio il reato residuo di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1).
Il ricorso viene proposto soltanto per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è
sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 45).
Consegue che il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME