Riqualificazione Reato Droga: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti, specificando i limiti entro cui è possibile chiedere una riqualificazione reato droga in un fatto di lieve entità. La pronuncia chiarisce che una valutazione complessiva e logica da parte del giudice di merito, basata su elementi concreti come quantità, mezzi e persistenza dell’attività, rende il ricorso in Cassazione un tentativo sterile di rivalutare i fatti, e come tale inammissibile.
I Fatti alla Base del Ricorso
Due soggetti, condannati per reati legati agli stupefacenti, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello. La loro richiesta principale era quella di ottenere la riqualificazione del reato contestato nella fattispecie attenuata del cosiddetto “fatto di lieve entità”, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. Questa norma prevede una pena notevolmente inferiore per i casi in cui i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero la quantità e la qualità delle sostanze, siano tali da far ritenere il fatto di minima offensività.
La Valutazione e la Riqualificazione Reato Droga
La Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta, basando la propria decisione su una serie di elementi probatori emersi durante il processo. In particolare, i giudici di merito avevano dato peso non solo alla quantità e qualità della droga trattata, ma anche ad altri fattori cruciali. Tra questi, la presenza di materiale destinato al confezionamento delle dosi e, soprattutto, la circostanza di una persistente attività di detenzione e cessione della sostanza stupefacente. Questi elementi, considerati nel loro insieme, delineavano un quadro ben diverso da un episodio sporadico o di minima gravità, giustificando così il rigetto dell’istanza di riqualificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la linea della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non può trasformarsi in una terza valutazione del merito della vicenda. Il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
Nel caso specifico, la valutazione operata dai giudici di merito è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici. L’appello dei ricorrenti, secondo la Corte, si risolveva in una “mera diversa rivalutazione dei dati disponibili”, inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sul principio che la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere globale e comprensiva di tutti gli indici previsti dalla norma. La Corte d’Appello ha correttamente applicato questo principio, considerando gli elementi in modo unitario. La presenza di materiale per il confezionamento e la persistenza dell’attività criminosa sono stati ritenuti indicatori di una professionalità e di un inserimento nel mercato della droga che sono intrinsecamente incompatibili con la nozione di “fatto di lieve entità”. Pertanto, la decisione di negare la riqualificazione reato droga è apparsa logica e giuridicamente corretta, precludendo ogni possibilità di successo al ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui, per ottenere una riqualificazione del reato di spaccio in un’ipotesi lieve, non è sufficiente appellarsi a un singolo elemento (ad esempio, una quantità non elevatissima di droga), ma è necessario che l’intera condotta, analizzata sotto ogni aspetto, risulti di minima offensività. La pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione che mira a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o errori di diritto, è destinato all’inammissibilità. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ne è la diretta conseguenza.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità o vizi logici della sentenza. Tale operazione non è consentita in sede di Cassazione.
Quali elementi hanno impedito la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità?
La riqualificazione è stata negata sulla base di una valutazione complessiva che includeva: la quantità e qualità della droga, i mezzi e le modalità dell’azione, la presenza di materiale per il confezionamento e, in particolare, la persistenza dell’attività di detenzione e cessione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BISCEGLIE il 13/03/1997 COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 16/11/1993
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e COGNOME NOME sono inammissibili; premesso che i due motivi appaiono omogenei e devono essere considerati unitariamente, si osserva che appare corretto il rigetto della invo riqualificazione ex art. 73 ( comma 5 , DPR 309/90, a fronte di una congrua valutazione della quantità e qualità della droga trattata e dei mezzi e modalit azione, nonchè cha fronte della presenza di materiale per il confezionamento e senza che possa dirsi estranea al giudizio, in punto di considerazione de modalità di azione, anche la circostanza di una persistente attività di detenzi e cessione& /34akt.Al2.R 4Asi t”RCtut.
Così che si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversa rivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 28.02.2025.