Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza in data 16 maggio 2023, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME NOME alla pena di nove mesi di reclusione, in ordine a più violazioni dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, riunite sotto il vincolo della continuazione.
Con l’atto di appello l’imputato aveva denunciato la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., affermando che il primo giudice lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, mentre nel capo di imputazione era contestata la fattispecie di cui al comma 1.
Nel rigettare l’impugnazione, la Corte territoriale ha affermato che il giudice, all’esito del giudizio, ben può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto contestato, essendogli preclusa solo la modifica del fatto storico. Nella specie, il contenuto della misura di prevenzione era agevolmente ricavabile dal capo di imputazione, il quale faceva riferimento al provvedimento del Tribunale di Trieste che aveva sottoposto l’imputato anche al divieto di soggiorno in Udine, sicché correttamente la sentenza impugnata aveva condanNOME il COGNOME in relazione al delitto di cui al comma 2 dell’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di censura la violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, poiché egli era stato giudicato con rito abbreviato “secco”, la modifica dell’imputazione non sarebbe stata possibile, atteso che SSUU n. 5788 del 2020 ha affermato che ciò può avvenire solo all’esito di integrazione probatoria.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Rileva come, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia dirimente ai fini della possibilità di riqualificare il reato contest la sua ‘prevedibilità’, sicché, se dalla contestazione stessa emergono già gli elementi propri del diverso reato, senza ‘sorprese’ che pregiudichino l’attività difensiva, allora anche nel giudizio abbreviato cd. incondizioNOME, come nella specie, il giudice può riqualificare il reato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.
Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché il giudice possa dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. è necessario che nella contestazione contenuta nel capo di imputazione siano ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie, e che si prospetti rispetto ad essi solo una diversa configurazione
giuridica, mentre è ravvisabile la violazione di tale principio quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284713-02; Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, COGNOME e altro, Rv. 262802-01; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME e altri, Rv. 258138).
Invero, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto, riconosciuto dall’art. 111, terzo comma, Cost. e dall’art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione EDU alla persona accusata di un reato, ad essere informata della natura e dei motivi dell’accusa, ivi compresa l’enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati che necessariamente concorre a definirne la natura, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 27704701; Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. 269992; Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014, COGNOME, Rv. 260960-01). In tal modo si intende escludere la possibilità che la nuova e diversa qualificazione della condotta sia effettuata a sorpresa, in assenza della preventiva sollecitazione da parte del giudice del contraddittorio tra le parti sulla specifica questione, secondo i criteri richiamati nelle sentenze della Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, nonché del 25 marzo 1999, COGNOME e COGNOME c. Francia.
La possibilità per il giudice di dare, entro i delineati confini, una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ipotesi in cui si proceda con giudizio abbreviato cd. incondizioNOME (Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996, Martina, Rv. 206207), non rilevando in senso contrario la circostanza che in tale rito non sia applicabile, ai sensi dell’art. 441 cod. proc. pen., l’art. 423, in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione. Tuttavia, si è precisato che il potere di riqualificazione dell’originaria imputazione deve essere esercitato nel rispetto dell’art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, la quale esige che l’imputato sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione giuridica ad essi attribuita, e che pertanto la diversa qualificazione giuridica del fatto sia stata in concreto prevedibile per l’imputato (Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047; Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, dep. 2013, Mereu, Rv. 254452). Si è infatti evidenziato come, in tale tipo di giudizio a prova
contratta, la “prevedibilità” della nuova definizione giuridica del fatto, allorché comporti conseguenze negative per l’imputato, quali l’applicazione di una pena più grave, sia essenziale per evitare la compressione del diritto di difesa, dal momento che, la cristallizzazione, ai fini della decisione, del materiale investigativo in atti preclude all’imputato «non solo la possibilità di dedurre nuove prove a discarico nel giudizio di appello ma, in caso di reiezione da parte del giudice del gravame della richiesta di provvedervi d’ufficio, la stessa possibilità di censurare la decisione in sede di legittimità. Né può ragionevolmente equipararsi alla facoltà difensiva di articolare prove, la sollecitazione al giudice di appello ad assumerle d’ufficio senza possibilità di censurare la decisione eventualmente negativa» (Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, cit.; Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, cit.).
3. Nel caso di specie, al NOME era stata espressamente contestata la violazione, in più occasioni, del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice di primo grado, con decisione confermata dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, ha condanNOME il ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, in relazione a tutti gli episodi contestati. Che tale sia il reato ritenuto da entrambe le decisioni di merito, nonostante che il primo giudice abbia richiamato nel dispositivo il reato di cui all’art. 75, comma 1, risulta chiaro in ragione della pena irrogata al ricorrente, individuata in quella della reclusione, facendo così chiaramente riferimento all’ipotesi delittuosa contemplata nel comma 2 della citata disposizione.
È noto che l’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede due distinte figure di reato: l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, mentre l’ipotesi delittuosa prevista dal comma 2 si caratterizza per la inosservanza degli obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Il discrimine tra le due distinte fattispecie di reato è dunque costituito dalla tipologia degli obblighi imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a seconda che alle ordinarie prescrizioni ad essa inerenti (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011), sia o meno aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza o dimora abituale, o in una o più regioni (art. 6, comma 2), ovvero l’obbligo di soggiorno nel comune residenza o dimora abituale (art. 6, comma 3).
Ciò posto, deve riconoscersi l’assoluta imprevedibilità dell’esito decisorio adottato dal Tribunale di Udine e confermato dalla Corte d’appello.
Ciò risulta evidente, sol che si considerino le seguenti circostanze:
nei capi di imputazione era contestata espressamente la violazione del comma 1 dell’art. 75, d.lgs. n. 259 del 2011 (ad eccezione di quello recato dal decreto di citazione n. 2197/2019 RG Dib. nel quale si richiama solo l’art. 75 del decreto cit.).
b) in nessuna delle imputazioni era contestata in fatto la violazione dell’obbligo di soggiorno o del divieto di soggiorno, né si dava conto dell’esistenza di una tale prescrizione, facendosi invece generico riferimento alla violazione delle prescrizioni recate dal provvedimento del Tribunale di Trieste del 20.4.2019 con cui era stata applicata la misura di prevenzione. Nell’imputazione di cui al richiamato decreto di citazione n. 2197/2019 NUMERO_DOCUMENTO Dib. viene addebitata al ricorrente la violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora, oltre che di quello di non rincasare oltre le ore 22.00 e di non uscire prima delle ore 07.00. Trattasi, tuttavia, di una prescrizione che rientra tra quelle contenute ordinariamente dalla misura della sorveglianza speciale (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011), e che certamente non si identifica nell’obbligo o dal divieto di soggiorno di cui all’art. 6, commi 2 e 3.
c) in ogni caso, la differente qualificazione giuridica dei fatti contestati non era prevedibile neppure alla luce degli atti di indagine, sulla cui base il ricorrente, avendo optato per il giudizio abbreviato cd. incondizioNOME, aveva chiesto di essere giudicato. Tutte le imputazioni, invero, richiamano il provvedimento del Tribunale di Trieste, in data 20.04.2017 con cui era stata applicata al NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il quale tuttavia non reca tra le prescrizioni imposte né l’obbligo di dimora né il divieto di dimora.
In definitiva, del tutto assente risulta l’indicazione degli elementi costitutivi del diverso reato ritenuto in sentenza, ed essi non possono neppure ricavarsi in via induttiva dall’imputazione, né emergono dagli atti. Pertanto, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto precettivo della misura di prevenzione fosse «agevolmente ricavabile» dal riferimento contenuto nel capo di imputazione al provvedimento del Tribunale di Trieste in forza del quale il NOME «era sottoposto anche al divieto di soggiorno in Udine».
Deve dunque concludersi che non era prevedibile per il ricorrente che, all’esito del processo, l’accusa avente ad oggetto la contravvenzione di cui all’art. 75, comma 1, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, inizialmente formulata nei suoi confronti, potesse essere riqualificata nell’ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 75, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, ritenuta in sentenza. Si è in tal modo, tanto la decisione di appello, quanto quella del primo giudice sono incorse nella violazione dell’art. 521 cod. proc pen., avendo attribuito all’imputato
una condotta diversa nei suoi elementi costitutivi di natura fattuale rispetto a quella contestata.
In forza delle considerazioni che precedono, entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine, per il nuovo svolgimento del giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente.
In proposito si deve rilevare che non risulta maturato il termine di prescrizione per nessuno dei reati contestati. Le condotte illecite risultano commesse tra il 25 marzo 2018 e il 18 settembre 2018, di tal che il termine prescrizionale di cinque anni (trattandosi di reato contravvenzionale) per l’ultima violazione sarebbe scaduto il 18 settembre 2023. Tuttavia, trattandosi di reati commessi successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della cd. legge Orlando (I. n. 103 del 2017), a tale termine si deve aggiungere l’ulteriore periodo di sospensione della prescrizione di un anno e sei mesi, stabilito dall’art. 1, comma 11, lett. b) di detta legge, dal momento che il diverso regime stabilito dall’art. 161-bis cod. pen. (introdotto dall’art. 2, cd. legge Cartabia n. 134 del 2021), trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 (Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724), e dunque non opera nel caso di specie.
Pertanto, il termine di prescrizione del reato commesso per ultimo (18 settembre 2018) andrebbe a spirare il 18 marzo 2025.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.