Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5060 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5060 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GAMBETTOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di NOME COGNOME, ha , riqualificato il reato di ricettazione dell’autovettura Peugeot 2016 di provenienza delittuosa nella fattispecie di cui all’art. 624 bis cod. pen. e confermato nel resto la pronuncia.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale poiché, in mancanza di appello del pubblico ministero, il giudice non poteva riqualificare il fatto in una fattispecie più grave senza
incorrere nel divieto di reformatio in peius poiché il reato di furto in abitazione, sebbene astrattamente meno grave di quello di cui all’art. 648 co. pen., appare altamente punitivo per i riflessi che ne possono derivare in fase esecutiva. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto attenersi ai motivi di appello che afferivano alla mancanza dell’elemento soggettivo nonché alla tardività della querela proposta dalla persona offesa, rimanendo estraneo il tema della qualificazione giuridica del fatto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla sussistenza della prova del furto in abitazione. E’ illogico, secondo la difesa, l’argomento secondo cui «sarebbe altamente improbabile che per mera coincidenza COGNOME avesse ricettato proprio l’autovettura di una conoscente». La motivazione è poi contraddittoria laddove la Corte territoriale per un verso afferma che l’auto della persona offesa si trovava nel garage, pertinenza dell’abitazione, dove il ricorrente sapeva che erano custodite anche le chiavi e, per altro verso, afferma che la denunciante aveva riferito che l’autovettura si trovava “nel parcheggio sottostante la sua abitazione”. Del pari illogico sarebbe l’argomento secondo cui COGNOME, che in una occasione aveva accompagnato a casa la persona offesa, sapeva che la stessa teneva le chiavi dell’autovettura dentro il garage. L’assunto non è decisivo essendo ben possibile che quella sera la persona offesa avesse con sé le chiavi.
Il P.G. ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Assume la difesa di non avere proposto motivo di impugnazione sulla qualificazione giuridica effettuata dalla Corte di appello e ‘per questo ritiene formato, in mancanza di gravame del P.M. t tar~o il giudicato sulla questione, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peus e richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di fattispecie a formazione progressiva circa il potere decisorio del giudice della cognizione.
Impropriamente il ricorrente richiama i principi in tema di giudicato progressivo dato che la questione sulla qualificazione
giuridica della fattispecie non può ritenersi un capo della sentenza proprio perché difetta quella completezza suscettibile di definitività della pronuncia peraltro relativa a un unico reato e non a una pluralità di rapporti processuali (Sez. 2, n. 757, del 29/10/2024, non massimata, in motivazione che delinea la differenza tra capi e punti della sentenza con ampi richiami a Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239). Sez. U, COGNOME. Precisa che «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e, in caso di condanna, l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili d’ufficio».
3. Al netto delle superiori considerazioni, va rammentato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, anche in presenza di impugnazione del solo imputato può riqualificare il delitto in una diversa e più grave fattispecie di reato, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l’imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, Rv. 287796 -01 Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 -01).
L’art. 521 cod. proc. pen. consente la riqualificazione anche all’esito del giudizio di appello, anche nel caso in cui il Pubblico Ministero non abbia” proposto impugnazione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 -01).
Si è in proposito osservato che, nel perimetro del giusto processo, il diritto di difesa è garantito allorquando l’imputato riceva una precisa informazione in ordine alla contestazione che gli viene mossa nonché agli elementi di prova sicché possa formulare le proprie deduzioni tanto in relazione alla configurabilità del reato quanto al quadro probatorio, in modo da poter articolare i propri mezzi di prova.
E’ stato affermato, inoltre, che tale garanzia è in concreto assicurata anche nel caso in cui il reato venga riqualificato in una fattispecie più grave purché la stessa risulti prevedibile e l’imputato abbia avuto la possibilità di interloquire, ferma restando la intangibilità della pena (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, Rv. 287231; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 – 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025 – 01).
Nel perimetro ermeneutico come delineato il giudizio espresso dalla Corte di appello di Bologna si sottrae alle censure formulate sul punto relativo alla riqualificazione, stante la piena prevedibilità della riqualificazione del reato di ricettazione dell’autovettura di proprietà della persona offesa, a bordo della quale veniva rintracciato, nella fattispecie di furto della detta autovettura che era stata sottratta alla persona offesa.
In particolare la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale ha dichiarato di conoscere COGNOME e che questi era, altresì, a conoscenza che ella era solita lasciare le chiavi dell’autovettura all’interno del garage, lasciato aperto. Ha escluso, dunque, che COGNOME, per mera coincidenza avesse ricettato proprio l’autovettura di una conoscente e che piuttosto lo stesso, se ne fosse impossessato, conoscendone tanto l’esatta ubicazione quanto la pronta disponibilità delle chiavi. Tale ricostruzione è stata ritenuta avvalorata dalla circostanza che COGNOME fosse stato trovato a bordo del veicolo in prossimità temporale della sua asportazione.
Il percorso motivazionale non è manifestamente illogico e coerente con le emergenze acquisite.
A quanto detto si aggiunge che, nel solco del principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, la riqualificazione giuridica del fatto non ha inciso in alcun modo sul trattamento sanzionatorio.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che in maniera assertiva, propone una rilettura in fatto degli argomenti posti dalle sentenze conformi a sostegno del giudizio espresso, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda, stante la mancata prova che il ricorrente, all’insaputa della persona offesa, si sia impossessato delle chiavi e poi dell’autovettura, utilizzandola, con dei complici per commettere un furto in una paninoteca. Il ricorso allude ancora una volta a quello che aveva costituito argomento difensivo, secondo cui la persona offesa avrebbe
sporto denuncia solo per evitare di essere coinvolta nel reato commesso dal ricorrente.
La Corte territoriale, sul punto, ha fornito motivazione tutt’altro che illogica o contraddittoria rilevando a pag. 4 della sentenza impugnata, che la persona offesa non aveva ragione di calunniare lo COGNOME e che, comunque, la stessa non risultava in alcun modo coinvolta nel furto ai danni della piadineria, ponendo l’accento sulla circostanza che la stessa aveva denunciato il furto solo dopo il ritrovamento del veicolo, non appena appreso della sottrazione dello stesso, avvenuto nella notte e del quale non si era accorta.
A fronte di ciò, il ricorrente non offre, rispetto alla compiuta ricostruzione della vicenda e della sua valutazione ad opera delle sentenze conformi, la necessaria rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza, pretermessa o infedelmente riprodotta, di per sé dotata di immediata e univoca valenza esplicativa, tale da disarticolare il costrutto argomentativo della sentenza gravata (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566).
Va in questa sede ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione tutte le censure che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Nella specie, con il motivo dedotto, ci si limita a contrapporre semplicemente una diversa lettura degli elementi probatori.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle . spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 28 ottobre 2025