Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11065 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11065 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TALE (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di NOME COGNOME in ordine: al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Dosson di Casier il 30 marzo 2022 (capo 1), al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso in Dosson di Casier dal maggio 2018 a fine anno 2021 (capo 2); al reato di cui all’art. 73 comma 5 commesso in Dosson di Casier nell’estate del 2020 (capo 3) alla pena ritenuta di giustizia.
Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che in esito alla perquisizione domiciliare presso l ‘ abitazione dell’imputato erano stati rinvenuti gr. 121 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina custoditi in quattro buste termosaldate, oggetto della contestazione di cui al capo 1). Attraverso l ‘analisi del telefono cellulare in uso al ricorrente la polizia giudiziaria aveva individuato due acquirenti di sostanza stupefacente, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il primo aveva riferito di aver acquistato da COGNOME in più occasioni negli anni dal 2018 al 2021 sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantitativi di 0,80 grammi alla volta (cessioni contestate al capo 2); il secondo aveva riferito di avere acquistato da COGNOME nel corso dell’anno 2020 in almeno cinque occasioni un quantitativo pari a 0,80 gr. alla volta di cocaina ( cessioni contestate al capo 3).
In sede di discussione del giudizio abbreviato in primo grado il Pubblico Ministero aveva chiesto riqualificarsi il fatto di cui al capo 1), originariamente indicato come reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90; in senso conforme aveva deciso il giudice, pronunciando condanna per i reati su indicati, unificati dal vincolo della continuazione.
Avverso la sentenza, l’imputat o ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 111 Cost e art. 6 Cedu in relazione alla riqualificazione del fatto. La Corte di appello aveva ritenuto non essersi verificata alcuna compressione del diritto di difesa in ragione, da un lato, della sufficiente prevedibilità di tale riqualificazione e, dall’alt ro, della possibilità per il difensore di interloquire, dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, in sede di discussione finale. Secondo il ricorrente tale assunto sarebbe errato, in quanto l’imputazione contestata a COGNOME era sempre stata quella di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e
tale era rimasta sino alla discussione finale, sicché la riqualificazione era semmai intervenuta a giudizio ormai definito.
La stessa Corte di Cassazione -prosegue il difensore – ha affermato che nel caso in cui il processo sia definito con rito abbreviato è possibile la modificazione dell’imputazione da parte del giudice, id est riqualificazione giuridica del fatto, solamente per i fatti che siano emersi a seguito di integrazione probatorie, alla cui effettuazione era condizionatamente subordinata la richiesta di accedere al rito, ovvero a seguito dell’integrazione istruttoria disposta ad ufficio ai sensi del 441 comma 5 cod. proc. pen. nei limiti comunque fissati dall’articolo 423 cod. proc. pen. Laddove, invece, come nel caso di specie, la riqualificazione sia intervenuta in esito al giudizio abbreviato non condizionato, essa si pone in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 della Cedu (Sez. 2, n. 38821 del 25 giugno 2019).
La pronuncia impugnata sarebbe, dunque, illegittima, in quanto fondata su una diversa qualificazione della condotta operata in assenza della preventiva sollecitazione del contraddittorio tra le parti sulla specifica questione, nel rispetto di quanto previsto con la sentenza della Cedu Drassich contro Italia, nonché con le pronunce della Suprema Corte Sez. 6 n. 45807/2008, Drassich, Rv 241754 e n. 36322, Drassich, Rv 244974.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
La Corte di appello ha premesso che il potere di riqualificazione giuridica all’esito del giudizio abbreviato non può prescindere dalla valutazione di compatibilità di tale operazione con i principi direttivi fissati dall’art. 111 Cost e dall’art. 6 Cedu in tema di diritto al contraddittorio e salvaguardia dei diritti di difesa e che, a tale fine, si deve verificare: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l’accusa inizialmente formulata fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena.
Applicando detti principi, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la possibilità di riqualificazione del fatto contestato era sufficientemente prevedibile, atteso che il quadro probatorio di riferimento era perfettamente noto alla difesa ed era rimasto immutato nel corso delle indagini; la riqualificazione non era stata operata a sorpresa, ma al contrario la relativa questione era stata prospettata dal pubblico ministero nel corso della discussione e sul tema la difesa aveva avuto, dunque, ampiamente modo di esporre le proprie ragioni.
3.Il percorso argomentativo adottato non si presta alle censure dedotte.
3.1. Al fine dell’inquadramento del tema sollecitato dal motivo in esame, occorre ricordare che negli artt. 516 e ss cod. proc. pen. (contenuti nel capo IV intitolato nuove contestazioni) sono dettate le regole da osservarsi in dibattimento nel caso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui emerga un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanze aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio e nel caso in cui risulti un fatto nuovo: tali regole prevedono la contestazione della imputazione modificata da parte del Pubblico Ministero o, per il fatto nuovo, la possibilità della contestazione, condizionata oltre che al consenso dell’imputato anche al fatto che non derivi pregiudizio per la speditezza del processo. L’art. 521 cod. proc. pen. è la norma di chiusura che, enunciando il principio della correlazione fra imputazione e sentenza, stabilisce al comma 1 che il giudice ha sempre il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica) e al comma 2 che il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nelle contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.. L’art. 522 cod. proc. pen. stabilisce che la inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità.
Dunque, secondo il codice di rito il giudice può dare la fatto una definizione giuridica diversa, immutato il fatto stesso.
3.2.La giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modifica della qualificazione giuridica sull’osservanza del diritto al contraddittorio, sancito dall’art. 111, comma 3, Cost. e dall’art. 6 CEDU, ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 -01). In linea di continuità con tale affermazione si è posta la giurisprudenza successiva. Si è affermato che, in tema
di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 – 01). Tali principi sono stati ribaditi anche in tema di rito abbreviato, essendosi affermato , fra l’altro proprio con la sentenza citata dal ricorrente, che viola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, la riqualificazione, all’esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell’originaria imputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l’imputato (Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Rv. 277047 -01). La giurisprudenza, dunque, è costante nel l’individuare quale unico limite al potere del giudice di merito di attribuire al fatto, immutato nella sua essenza, una qualificazione giuridica diversa, anche più grave, la prevedibilità di tale riqualificazione da parte dell’imputato . D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, e non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Rv. 279772 -01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204 – 01; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Rv. 254357; Sez. 4, n. 42613 del 11/09/2024, non mass).
3.3. Il quadro non è mutato per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 9.11.2023, BK (causa C-175/22), secondo cui l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione che deve essere prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. La Corte di giustizia UE, nella pronuncia richiamata, ha sottolineato che «i considerando da 27 a 29 della direttiva 2012/13, mirano a garantire l’equità del procedimento e a consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa» (punto 34), e da tale premessa ha tratto la conclusione per cui ciò che conta è che l’imputato possa esercitare pienamente i diritti della difesa,
essendo invece priva di rilievo, al fine di verificarne la violazione dell’equità, la maggiore o minore severità della pena comminata (punto 46).
In proposito questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in ogni caso, il tema della violazione dei diritti di difesa dell’imputato, per effetto della cd. decisione a sorpresa del giudice, non può essere posto sul piano astratto, ma deve essere declinato in concreto, enunciando la violazione di prerogative difensive che l’imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione del giudice di sussumere la condotta ascritta in altra fattispecie di reato (Sez.6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289258 -01).
4.Tirando le fila, può dunque affermarsi che non è ipotizzabile alcuna violazione del diritto ad un equo processo e del diritto al contraddittorio qualora nell’imputazione figurino ab origine elementi di fatto che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale il difensore abbia avuto la possibilità di interloquire. Nel caso che ci occupa il capo di imputazione contiene l’indicazione del peso ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Inoltre, la riqualificazione è stata operata in sentenza, ma ancor prima è stata sollecitata dal pubblico ministero nel corso della discussione, sicché la difesa è stata messa nelle condizioni di contraddire su tale profilo, sia in sede di discussione, sia nei successivi gradi di giudizio. Il ricorrente, peraltro, ha invocato in astratto la lesione del diritto di difesa, senza indicare nello specifico in che senso tale lesioni si sia in concreto determinata e quali prerogative difensive l’imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione del giudice.
5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME