Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 22.11.2023 / ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente ai reati di cui ai capi 7,8,12,13,15,16,29,30,31 32 33 e 34 perché estinti per prescrizione e rideterminato la pena in relazione ai delitti contestati di cui ai capi 9,10,11,17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa. Le imputazioni attengono al delitto di furto di carburante dai mezzi per la raccolta dei rifiuti di proprietà della società ” RAGIONE_SOCIALE, società a partecipazione pubblica, aggravato dall’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio (art. 624,625 n. 7 cod. pen.), così riqualificate le originarie contestazioni di peculato e unificate dalla continuazione. Fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE dal 21 giugno 2017 al 6.10.2017
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando il seguente motivo:
2.1.Deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 441 7 comma 1,e 521 cod.proc.pen. ) in relazione al principio della correlazione tra accusa e difesa con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado per violazione del divieto di modifica dell’imputazione nell’abbreviato non condizionato, vizio di motivazione per carenza e illogicità dell’iter argomentativo della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale / con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
/Al ricorso è manifestamente infondato.
1.1.La Corte territoriale nell’esaminare e rigettare il motivo di appello reiterato con il ricorso per cassazione i ha affermato che il Gup legittimamente in sede di giudizio abbreviato ha riqualificato i fatti contestati come furto, riconoscendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., trattandosi di carburante destinato a pubblico servizio, quale è certamente la raccolta di rifiuti effettuata nella città di RAGIONE_SOCIALE e alla quale erano destinati i veicoli da cui è stato sottratto ( fol 5 sentenza impugnata e fol 15 sentenza di primo grado). Ha .;,;'” ritenuto che la formulazione originaria del capo di imputazione consenti mer con
precisione di individuare il contesto spazio temporale di consumazione dei fatti, l’oggetto della condotta di indebito impossessamento di carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto rifiuti in discarica, modalità di esecuzione dei fatti illeciti mediante l’utilizzo di tubi di gomma e la destinazione a pubblico servizio dei mezzi medesimi. La riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte da peculato a furto è derivata esclusivamente palla ritenuta insussistenza in capo al COGNOME, dipende della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di mero conducente, della qualità di incaricato di pubblico servizio.
Risulta peraltro dall’esame degli atti al fascicolo processuale che in sede di conclusioni orali il Pubblico ministero aveva richiesto la riqualificazione dei fatti in furto aggravato e le difese avevano concluso nel merito alla successiva udienza, con pieno esercizio quindi dei relativi diritti.
La premessa da cui muove la difesa nei motivi di ricorso non è or etta ed è, anzi, smentita testualmente dal tenore degli atti processuali che riguardano la modificazione della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione e su cui l’ imputato ha svolto la difesa nell’ambito del giudizio abbreviato.
I fatti storici contestati non hanno subito alcun mutamento nella diversa formulazione del capo d’imputazione, operata dall’ufficio del P.m. prima in sede di conclusioni e dal Gup nella decisione , essendo intervenuta una differente qualificazione giuridica dei fatti stante la non riconosciuta qualifica di incaricato di pubblico servizio del COGNOME dipendente ; con mansioni meramente di ordine (autista di automezzi assegnato alla raccolta differenziata di rifiuti), della RAGIONE_SOCIALE, società a capitale interamente pubblico, avente come socio unico il Comune di RAGIONE_SOCIALE e deputata alla raccolta di rifiuti.
1.2. Questa Corte ha già affermato il principio che la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria ( Sez. 2, n. 35350 del 17/09/2010, COGNOME, Rv. 248544; Sez. 2 n. 44574 del 17/07/2019 Ud. (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277761 01.
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del
processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051 – 01; Sez. 3 n. 24932 del 10/02/2023 Ud. (dep. 09/06/2023) Rv. 284846 – 04.,
Va ribadito pertanto che GLYPH l’imputato non può invocare i principi della c.d. sentenza Drassich della Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 11/12/2007, n. 25575, in relazione alla dedotta violazione del diritto ad essere informato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati. In particolare, alla luce di un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE lett. a) e b) dell’art. 6, par. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, quando il diritto nazionale preveda la possibilità di attribuire ai fatti contestati all’imputato una diversa qualificazione giuridica, l’imputato deve essere informato di tale qualificazione giuridica in tempo utile per poter esercitare i diritti di difesa riconosciuti dalla Convenzione in modo concreto ed effettivo al fine di rielaborare la propria linea difensiva.
Con particolare riferimento a ipotesi in cui la diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale, come nel caso di specie, l’osservanza del diritto al contraddittorio – in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere- sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 – dep. 2013, COGNOME e altro, Rv. 254135; Sez. 4, n. 4917 del 13/11/2019, Rv. 277948 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 – 03; Sez. 5 n. 25407 3.06.2025).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 24.09.2025