Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Randazzo NOME n. a Palermo il 25/3/1982
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12/4/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria a firma del difensore;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di
Marsala che, in data 27/4/2021, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della partecipazione con ruolo di vertice ad un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro il patrimonio e di plurime ricettazioni, determinando la pena in anni tre mesi due di reclusione ed euro 4.500.00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 624 e 648 cod.pen. in relazione ai reati-fine di ricettazione al ricorrente in quanto dalla ricostruzione emergente dalle conformi sentenze di merito risul iI concorso del COGNOME nei furti costituenti reato presupposto.
Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto i fatti ascritti all’i inquadrabili nel delitto di ricettazione piuttosto che integranti il concorso nei plurimi conduttori di rame contestati ai correi, tutti condannati quali sodali dell’organizzazione d il Randazzo sarebbe stato l’organizzatore. Al riguardo assume che la questione era stata implicitamente devoluta in appello e, comunque, in quanto relativa alla qualificazione giuridi dei fatti, la stessa può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità ai dell’art. 609 cod.proc.pen. Evidenzia che dalle sentenze di merito risulta che il COGNOME h fornito un contributo causale apprezzabile alla realizzazione di tutti i delitti di furto, circ che esclude la configurabilità del delitto ex art. 648 cod.pen. La Corte territoria riconosciuto, infatti, che il ricorrente veniva contattato dagli autori dei furti subito consumazione, ricevendo informazioni e rassicurazioni e concordando incontri per la consegna del materiale presso luoghi isolati. Inoltre, i giudici d’appello con riguardo alla partecip associativa hanno richiamato la sentenza di primo grado, la quale ha sottolineato che l’attivi di acquisto di tutti i materiali sottratti creava una spinta a delinquere nei sodali e prevenuto “coordinava” tutte le attività di furto, cosi delineando il concorso morale COGNOME nei reati fine del sodalizio.
Osserva il Collegio che non può convenirsi con la difesa circa l’implicita devoluzione giudice d’appello della questione relativa alla diversa qualificazione giuridica dei fatti a al prevenuto nei termini sollecitati in questa sede, risultando detto assunto in palese contra logico-fattuale con l’ampio ed esclusivo sviluppo argomentativo riservato in sede d’appello alle doglianze relative al difetto di prova circa il dolo di ricettazione e all’invocata sussu delle condotte nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod.pen.
3.1 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che la Cort di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito. In particolare si è ritenuto poter procedere alla riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qual richiedeva l’effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede legittimità (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272091 – 01) ovvero da violenza
privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di questione dedotta su aspe in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d’appello (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017,
Alama, Rv. 270144 – 01).
Nella specie, la difesa sollecita apprezzamenti di merito, in questa sede preclusi, al fine di ricondurre i singoli reati fine contestati al ricorrente nell’ambito del concorso nei r
presupposti, trascurando la necessità costantemente affermata da questa Corte che la riqualificazione del delitto di ricettazione in furto sia supportata da elementi probat
univocamente indicativi del coinvolgimento dell’interessato nella realizzazione del reato presupposto (tra molte, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285313 – 01
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969 – 01), la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato riservato alla Corte adita.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Sentenza a motivazione semplificata