Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11269 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11269 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria con la quale il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, anche replicando a tale requisitoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d ‘ appello di Milano ha confermato la decisione di condanna di primo grado del NOME per il delitto di furto aggravato.
Avverso la richiamata sentenza l ‘ imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 521, comma 2, e 604 cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra il fatto contestato e l’ipotesi di reato ritenuta in sentenza e vizio di motivazione sotto tale profilo.
A fondamento della censura il COGNOME ha in particolare dedotto che egli, nell’ambito peraltro di un rito abbreviato incondizionato, ha subito imprevedibilmente, a fronte di un capo di imputazione modulato sul furto tentato, una condanna per furto consumato.
Soggiunge che, qualora il fatto di reato fosse stato contestato come consumato, avrebbe potuto effettuare una scelta consapevole del rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.In via generale, occorre ricordare che, nella pronuncia c.d. Carelli, le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Con la conseguenza che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
3. A propria volta la Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia c.d. Drassich I c. Italia – in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento – ha ritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU , rilevando l’assoluta imprevedibilità per l’imputato della predetta riqualificazione con conseguente violazione del diritto di difesa dello stesso (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’11 dicembre 2007, Drassich c. Italia , §§ 34 ss.).
In tale quadro si colloca la questione che più specificamente pone il ricorso, ossia se e in quale misura sia possibile, a fronte dei superiori e generali principi, una riqualificazione in peius del fatto da parte dell’autorità giudiziaria nel giudizio abbreviato non condizionato.
Al riguardo, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, Mereu, Rv. 254452, con specifico riferimento al giudizio abbreviato cd. incondizionato, ha condivisibilmente rilevato che la nuova definizione giuridica del fatto, quando non può ritenersi “prevedibile” e comporti conseguenze negative per l’imputato, perché, ad esempio, ne consegue l’applicazione di una pena più grave (come nel caso di specie), determina, per la specifica conformazione strutturale del rito speciale, una “evidentissima compressione del diritto di difesa”. Ciò in quanto siffatta tipologia di giudizio a prova contratta, che vede la cristallizzazione a fini decisori dei materiali investigativi senza alcun approfondimento istruttorio, preclude all’imputato non solo la possibilità di dedurre nuove prove a discarico nel giudizio di appello ma, in caso di reiezione da parte del giudice del gravame della richiesta di provvedervi d’ufficio, la stessa possibilità di censurare la decisione in sede di legittimità. Né può ragionevolmente essere equiparata alla facoltà difensiva di articolare prove, la sollecitazione al giudice di appello ad assumerle d’ufficio senza possibilità di censurare la decisione eventualmente negativa. Il giudizio allo stato degli atti nella forma, per così dire, “pura”, e le conseguenti limitazioni alla facoltà d’impugnazione rendono, dunque, evidente come l’eventuale lesione delle prerogative difensive a seguito di riqualificazione d’ufficio in primo grado dell’originaria prospettazione accusatoria non possa trovare agevole correttivo e neutralizzazione in fase d’impugnazione, restando di fatto sottratto al potere della parte il diritto ad un contraddittorio sanante nella successiva fase di merito.
Nel solco di tale decisione, la successiva Sez. 2. n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047, ha sottolineato che viola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, la riqualificazione, all’esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell’originaria imputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l’imputato.
E, tuttavia, dai richiamati orientamenti non si ritrae che, in sé e per sé considerata, la riqualificazione in peius della prospettazione accusatoria compiuta dal giudice di primo grado nell’ambito del giudizio abbreviato non condizionato comporta una violazione dei canoni del giusto processo e, in particolare, del fondamentale diritto di difesa dell’imputato, anche tutte le volte che tale
riqualificazione avrebbe potuto possa essere in concreto prevedibile in forza della prospettazione accusatoria.
Deve, in sostanza, essere affermato il principio in forza del quale anche nel giudizio abbreviato c.d. incondizionato è ammessa la riqualificazione giuridica del fatto in termini più gravi rispetto a quella contenuta nel capo di imputazione se dalla lettura dello stesso, anche in punto di descrizione del fatto, l’imputato avrebbe potuto prevedere la stessa, con conseguente possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.
Con riferimento al caso in esame, occorre rammentare che, come già chiarito da questa Corte, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna per il reato di furto consumato a fronte della contestazione di furto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l’imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell’addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (Sez. 5 n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286).
6.1. Ciò posto, come ha evidenziato la Corte territoriale nel rispondere all’analogo motivo di appello , con argomentazione logica con la quale il ricorrente peraltro non si confronta adeguatamente, ponendo piuttosto in rilievo quanto da esso dichiarato in sede di interrogatorio, il COGNOME avrebbe potuto concretamente prevedere l’operata riqualificazione poiché la consumazione del furto, mediante l’apprensione della borsa, pur nel breve lasso temporale intercorso tra questo atto e l’interve nto degli agenti che lo avevano inseguito, oltre a risultare dalla descrizione della condotta nell’editto imputativo, emergeva nel verbale di arresto.
Atto di indagine , quest’ultimo, sul quale, dietro invito del Tribunale, l’imputato è stato chiamato specificamente ad interloquire.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/12/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME