Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 4 marzo 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva accertato la responsabilità penale di COGNOME NOME, previa riqualificazione del reato nel delitto di possesso e fabbricazioni? di document identificazione falsi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
I fatti riguardano il rinvenimento nella disponibilità di COGNOME NOME di un tesser RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riportante i dati anagrafici del NOME e la dicitura “Giudice”.
L’attività di indagine aveva permesso di appurare che il COGNOME, tramite messaggi inviati l’applicazione Wptsapp, aveva chiesto al suo interlocutore appellato “Pasq2” di fabbricargli tesserino con il logo del RAGIONE_SOCIALE, con apposizione delle proprie generalità e dicitura “giudice”, come professione svolta.
Successive indagini avevano appurato che l’utente memorizzato come “Pasq2” si identificava con il ricorrente, utilizzatore ed intestatario dell’utenza associata, che dop fornito codice iban e codice fiscale al fine di ricevere il pagamento per il lavoro svolto, inv COGNOME la fotografia del tesserino con le indicazioni richieste.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex ar 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge in relazione all 601 cod. proc. pen. per la nullità RAGIONE_SOCIALE citazione in appello, notificata all’imputato pre erroneo domicilio.
In particolare, il ricorrente deduce che con memoria del 16 febbraio 2024 aveva evidenziato come dagli atti di primo grado non emergeva alcuna elezione domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica.
Invero, l’elezione di domicilio presso lo studio professionale dell’AVV_NOTAIO imputabile a mero errore del giudice di primo grado che aveva fatto riferimento ad altro soggetto nato in Marocco il DATA_NASCITA come riportato in prima battuta in sentenza e “residente in INDIRIZZO, di fatto in Italia senza fissa dimora”.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per mancata celebrazione dell’udienza preliminare in relazione al reato per com riqualificato.
Il ricorrente evidenzia che l’originaria contestazione riguardava il delitto di cui all’a poi riqualificato in quello ex art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. e nelle note di udienza 26 febbraio 2024 aveva evidenziato che il delitto di possesso e fabbricazioni di documenti identificazione falsi sino al 31 dicembre 2022 prevedeva la celebrazione RAGIONE_SOCIALE udienz preliminare, divenendo reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto riforma Cartabia, sicché all’epoca RAGIONE_SOCIALE pronuncia del dispositivo (14 settembre 2022),
Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto eserci dell’azione penale.
Con il terzo censura la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere il giu proceduto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in una fattispecie più grave di originariamente contestato, senza dare alle parti la possibilità di interloquire.
La Procura Generale ha trasmesso requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, de D.L. 137 del 2020 concludendo per l’annullamento senza rinvio per violazione dell’art. 521 bi cod. proc. pen., osservando che la citazione diretta per il reato previsto dall’art. 497 bi pen. è stata introdotta dall’art. 32, comma 1 lett. A), del Digs. 10 ottobre 2022, n. 150 modifica dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) a decorrere dal 30 dicembre 2022, quindi successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritarie esigenze di carattere logico giuridico impongono lo scrutinio del secondo moti di ricorso in quanto fondato.
Come correttamente evidenziato dalla difesa deve essere rilevata, nel caso in esame, una lesione delle prerogative difensive, conseguente alla mancata regressione del procedimento in ossequio alla regola prevista dall’art. 521 bis cod. proc. pen.
In tal senso si deve osservare che la mancata celebrazione dell’udienza preliminare configura ex se una lesione delle prerogative difensive che è riconosciuta in via generale ed astratta dal codice, il quale all’art. 521 bis cod. proc prevede la regressione del procedimento nei casi di riqualificazione in peius, ovvero in caso di assegnazione a fatti originariamente inquadrati in fattispecie in relazione alle qual era necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare di una qualificazione che avrebbe invece richiesto la celebrazione di tale udienza (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Di Stefan Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267333).
Il Tribunale ha riqualificato il fatto nel delitto previsto dall’art. 497 bis cod. pen., sicché avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero così come precisamente previst dall’art. 521 bis, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato è prevista l’udienza preliminare e questa non si è te giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai n RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla sentenza Drassich c. Italia, comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrim prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6 22813 del 03/05/2016, Rv. 267133).
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e
trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo conferm la nuova e diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il reato tra quelli per i prevista la celebrazione dell’udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato merito dell’imputazione anziché disporre l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell’udienza preliminare (Se 6, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 27835601). Invero sebbene in tema di udienza preliminare l’art. 550, comma 3, cod. proc. pen. prevede che nel caso di esercizi dell’azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è previ l’udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di cui all’art comma 1, cod. proc. pen. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazi originaria richieda di per sé l’udienza preliminare e non quando la necessi dell’udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. n. 43230 del 04/11/2009, COGNOME, rv. 245118).
Non coglie nel segno la motivazione offerta dalla corte ambrosiana che ritiene il rea ex art. 497 bis cod. proc. pen. ricompreso tra quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen.
Invero, l’art. 497 bis cod. pen. è divenuto reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto RAGIONE_SOCIALE riforma Cartabia, mentre all’epoca RAGIONE_SOCIALE pronuncia del dispositivo di p grado (14 settembre 2022) era prevista la celebrazione dell’udienza preliminare: il Tribuna avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell’azi penale.
Sicché nel caso di specie, deve quindi recuperarsi l’operatività dell’art. 521 bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Minister presso il Tribunale competente in primo grado, fermo restando – è bene precisarlo – che i P.M. dovrà comunque esercitare l’azione penale secondo le nuove regole processuali, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum in presenza di modifiche legislative attinenti a norme di natura processuale.
Il primo ed il terzo motivo di gravame restano assorbito,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l’ult corso.
Così deciso in Roma il 25/06/2024
L’estensore
Il Presidente