Riqualificazione Fatto Lieve: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti e il “fatto di lieve entità” rappresenta una delle questioni più delicate e dibattute nel diritto penale. La Riqualificazione Fatto Lieve, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, consente una pena notevolmente inferiore, ma la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva di vari indici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri utilizzati dai giudici e, soprattutto, i limiti del ricorso quando si contesta tale valutazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile per la detenzione illecita di 28,55 grammi di cocaina. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, non contestando il fatto storico della detenzione, ma la sua qualificazione giuridica. L’obiettivo era ottenere una Riqualificazione Fatto Lieve, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il diniego di tale ipotesi meno grave.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se il fatto fosse o meno di lieve entità), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa non erano ammissibili in sede di legittimità. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono cruciali per comprendere i confini del giudizio di Cassazione. La Corte ha chiarito due punti fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure mosse dalla difesa miravano a una “rivalutazione meramente in fatto”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare e reinterpretare gli stessi elementi già valutati dalla Corte d’Appello (come la quantità e la purezza della droga) per giungere a una conclusione diversa. Questo tipo di attività è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è il “sindacato di legittimità”, ovvero controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto adeguata e priva di vizi logici. La Corte d’Appello aveva escluso la Riqualificazione Fatto Lieve sulla base di due elementi oggettivi e decisivi:
1. Il dato quantitativo: 28,55 grammi di cocaina sono una quantità significativa.
2. L’elevata purezza: la sostanza sequestrata era di qualità tale da poter essere suddivisa in ben 185 dosi medie singole.
Questi fattori, secondo i giudici di merito e convalidati dalla Cassazione, sono intrinsecamente incompatibili con la nozione di “lieve entità”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le doglianze devono riguardare violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione. Nel contesto degli stupefacenti, la decisione conferma che la valutazione sulla lieve entità del fatto è un apprezzamento di merito, basato su indici concreti come quantità e qualità della sostanza. Se la motivazione del giudice di merito su questi punti è logica e ben argomentata, è quasi impossibile ottenere una riforma della decisione in sede di legittimità. Pertanto, la strategia difensiva deve concentrarsi sin dai primi gradi di giudizio nel fornire elementi concreti a sostegno della lieve entità, piuttosto che sperare in una successiva rivalutazione fattuale da parte della Cassazione.
Perché il ricorso per la riqualificazione del fatto lieve è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una rivalutazione dei fatti del caso, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità) e non può riesaminare le prove già valutate dai giudici di merito.
Quali elementi hanno impedito di considerare il reato come “fatto di lieve entità”?
I giudici hanno escluso la lieve entità sulla base di due elementi principali: il rilevante dato quantitativo della sostanza detenuta (28,55 grammi di cocaina) e la sua elevata purezza, dalla quale si sarebbero potute ricavare 185 dosi medie singole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa specifica ordinanza è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 28,5E di sostanza stupefacente del cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell – motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazio le del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione d I ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d’inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferEnte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per:hé proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che le 3rospettazioni difensive sono volte a conseguire una rivalutazione meramente in ratto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non ill Dgiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e della elevata purezza della sostanza caduta in sequestro, da cui potevano essere ricavate 185 dosi medi a singole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore