Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52128 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 1 Num. 52128 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 06/08/1968
avverso l’ordinanza del 16/08/2017 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME condannato alla pena di 150,00 euro di multa con decreto penale n. 195/2005 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 31.1.2005 (divenuto esecutivo i 18.5.2007) in relazione ai reati di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e minaccia (art. 612 cod. presentava allo stesso Giudice incidente di esecuzione volto ad ottenere declaratoria d estinzione dei reati suddetti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
2. Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 31.5.2017, celebratasi nel contraddittorio delle parti, il Giudice adìto dichiarava non doversi procedere, esse intervenuto indulto per i reati in questione.
3. Avverso tale ordinanza ricorre l’interessato, per il tramite del difensore, deducen violazione di legge, posto che la declaratoria di estinzione del reato doveva considerarsi favorevole di quella di estinzione della pena dipendente dall’applicazione dell’indulto.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha conclus per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con dichiarazione di estinzione del reato di cui all’art. 612 cod. pen. e di cessazione di ogni effetto penale in ordine al de ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va qualificato come opposizione.
2. Il codice di rito (artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen.) prevede, tra l altre competenze del giudice dell’esecuzione, anche quella in materia di estinzione del reat disponendo che i provvedimenti siano adottati senza formalità – e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà proceder con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissa dell’udienza.
Ciò posto, nel caso in cui avverso il provvedimento adottato in tale materia dal Giudi dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che, come nella specie, abbia provveduto irritualnnente nelle for dell’udienza camerale ex art. 666 stesso codice – venga proposto ricorso per cassazione in luogo della prevista opposizione, dovrà procedersi, come stabilito da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla riqualificazione del ricorso in opposizione, nel rispet principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le varie, cfr. Sez. 3, n. 49 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/2/2014, Avv. Distr. Stato
proc. COGNOME e altri, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 6/11/2013, Gabellone e altro, Rv 258079; Massime precedenti Conformi: N. 41078 del 2008, Rv. 242195; N. 23901 del 2009, Rv. 244221; N. 37134 del 2009, Rv. 245130; N. 11770 del 2012, Rv. 252572).
Tale orientamento appare pienamente condivisibile, poiché, diversamente opinando, si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito nella appositamente prevista dal legislatore.
2.1. La stessa procedura de plano con successiva opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è prevista dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 7/2016 – che ha abrogato, tr altri, il delitto di ingiuria – nel caso di incidente di esecuzione promosso per ottenere la della sentenza o del decreto penale di condanna per un reato abrogato (nel caso di specie, appunto, quello di ingiuria).
3. Per tali ragioni, l’impugnazione, erroneamente diretta a questa Corte, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti ai G.I.P. del Tribunale Bari perché provveda ai sensi degli artt. 676 comma 1, 667, comma 4, 666 cod. proc. pen. e 12, comma 2, d.igs. n. 7/2016.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Bari – Giudice per le indagini preliminari. OTTO8 Così deciso in Roma, il … e GLYPH 2.15