Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Bari l’DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 12/6/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 7 ottobre 2023, che all’esito di giudizio abbreviato richiesto su direttissimo, aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai delitti di concorso in furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, ha riqualificato come rapina impropria le condotte contestate all’imputato e ritenute in sentenza, confermando nel resto la pronunzia appellata. Si addebita a NOME COGNOME, agendo in concorso con altro soggetto allo stato sconosciuto, di essersi dato alla fuga mentre si trovava a bordo di un’autovettura sottratta poco prima, adottando manovre pericolose e mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada e di avere, unitamente al complice rimasto non identificato, esercitato violenza
contro
gli agenti che lo avevano inseguito e che riuscivano a bloccarlo, mentre il complice si dava alla fuga.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato , deducendo quanto segue:
2.1. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521bis , 597, 449 178 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello ha diversamente qualificato le originarie condotte di concorso nei delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nel più grave delitto di rapina impropria aggravata dal numero delle persone, assumendo che il giudice possa anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato e in difetto di gravame del pubblico ministero, procedere ad una diversa e più grave qualificazione del fatto senza violare il divieto di reformatio in peius che investe il trattamento sanzionatorio in senso stretto. La difesa osserva che, avendo la Corte riqualificato la condotta come rapina impropria aggravata e considerato che il giudizio di primo grado era stato celebrato dal tribunale in composizione monocratica, avrebbe dovuto annullare la sentenza e disporre la regressione al giudice di primo grado competente e, quindi, al tribunale in composizione collegiale, essendo stato il reato giudicato e celebrato da un giudice incompetente per materia;
2.2. violazione degli artt. 125, 178 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20bis cod. pen. e 56 e segg. L. 689/1981 in quanto la Corte ha disatteso la richiesta formulata con i motivi di appello di sostituzione della pena in detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall’art. 20bis cod. pen., assumendo che la mancanza di autocontrollo dell’imputato palesasse l’assenza dei presupposti per una misura alternativa. La Corte ha confuso il concetto di misura alternativa, che è propria dell ‘ esecuzione, con il concetto di pena sostitutiva, che è fondata su diversi presupposti, tra cui non rientra quello indicato dalla Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, del tutto decisivo ed assorbente, è fondato e rende superfluo l’esame del secondo .
L’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., consente al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. L’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla
Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273922 – 01).
E’ stato però precisato che va disposto l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell’imputazione, anziché disporre l’annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell’udienza preliminare per i reati indicati all’art. 33 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278356 – 01; Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 277727 – 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 – 01).
Ciò posto, va altresì rilevato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 – 01).
In particolare, è stato affermato che deve ritenersi legittimamente contestata in fatto l’aggravante delle più persone riunite nel caso in cui la presenza di almeno due concorrenti al momento della commissione del delitto possa essere desunta dalla modalità di realizzazione di reati ad esso connessi o collegati, come descritti nei rispettivi capi di imputazione, e ciò anche se l’imputato sia stato prosciolto per tali reati, purché il fatto materiale ad essi sotteso sia stato definitivamente accertato (Sez. 5, n. 25175 del 05/06/2025, L., Rv. 288356 – 01; Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283218 – 01).
Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha operato la riqualificazione delle condotte originariamente contestate di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nell’unico reato di rapina impropria, ma non ha considerato che, dalla lettura de l capo d’imputazione , emergeva con evidenza che i due correi avevano agito congiuntamente nella commissione di tutte le condotte contestate offrendo ciascuno di loro un proprio rilevante e decisivo contributo causale nella realizzazione del fatto criminoso.
Ne consegue che doveva ritenersi contestata in fatto anche l’aggravante del numero delle persone riunite, come evidenziato nel ricorso dalla difesa, e non poteva effettuarsi la riqualificazione della condotta in rapina semplice, come ha ritenuto il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in forza del dispositivo.
Potrebbero sorgere dubbi sull’interesse della difesa a sollecitare l’annullamento di una sentenza a causa di una riqualificazione della condotta in un reato meno grave di quello che emerge dalla descrizione in fatto esposta nel capo d’imputazione, ma nell’immediato prevale la finalità concreta di ottenere la cassazione della pronunzia.
Invero, una volta effettuata detta riqualificazione in rapina aggravata, la Corte non poteva entrare nel merito, ma avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado perché emessa all’esito di abbreviato dal tribunale monocratico e non dal giudice in composizione collegiale, funzionalmente competente per il reato di rapina aggravata.
S ‘ impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado (Tribunale di Bari in data 07/10/2023) e la conseguente trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che provvederà alla riformulazione del capo d’imputazione indicando la fattispecie della rapina aggrava ta dal fatto commesso da più persone riunite, verificando altresì l’eventuale sussistenza di altra aggravante, in ragione della qualifica di pubblici ufficiali delle persone offese.
3. Il secondo motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Roma 9 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME