Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4312 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4312 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni della difesa, AVV_NOTAIO, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10 ottobre 2023 – con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di bancarotta semplice do cumentale (ai sensi dell’art. 217, comma 2 l. fall.), così riqualificata la fattispecie contestata di bancarotta fraudolenta documentale – ha accolto l’appello proposto dal P.M. e d ha riconosciuto la sussistenza del più grave reato originariamente contestato, condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che la condotta emergente dall’istruttoria dibattimentale, ovvero l’omessa tenuta delle scritture contabili nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, l’occultamento della contabilità
tenuta dai precedenti amministratori e l’ammontare del passivo accumulato, dovesse ritenersi indicativa non di una mera negligenza nella conduzione della società, come ritenuto dal primo giudice, ma della precipua volontà dell’imputato di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei movimenti e degli affari della società.
Propone ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. B) cod. proc. pen., viene dedotta la violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Osserva il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe potuto riqualificare il reato di bancarotta semplice, ritenuto sussistente in primo grado, in quello di bancarotta documentale, limitandosi ad aderire alle argomentazioni del Pubblico Ministero e dando una diversa lettura delle prove orali (in particolare la deposizione della curatrice fallimentare COGNOME) assunte in primo grado, senza procedere ad una rinnovazione del dibattimento.
La medesima prova, già valutata in primo grado come indicativa di una mera negligenza del ricorrente, sarebbe stata valorizzata dalla Corte di appello in modo deteriore per l’imputato, ritenendo integrato il più grave reato di bancarotta fraudolenta, senza alcun reale approfondimento argomentativo e senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale .
2.2. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo stata fornita dimostrazione che l’omessa tenuta delle scritture contabili fosse funzionale a recare pregiudizio ai creditori. Dalla relazione della curatrice, al contrario, emergeva che la mancata tenuta delle scritture contabili era dovuta ad una superficialità di gestione (comune, tra l’altro, a tutti gli amministratori s uccedutisi nel tempo) e non all’intenzione di provocare nocumento ai creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo del ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell’istru zione dibattimentale, è infondato perché nella vicenda scrutinata non sussisteva un obbligo di riassunzione delle prove, per una pluralità di ragioni.
2.1. Prima di affrontare in modo specifico il tema relativo al campo di operatività della disposizione di cui all’art. 603, comma 3 bis , cod. proc. pen., appare opportuno precisare che nel caso in esame non si pone evidentemente un problema di modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. o di tutela del contraddittorio e di ‘ prevedibilità ‘ della condanna peggiorativa pronunciata dalla Corte di appello.
La contestazione mossa al ricorrente, infatti, era quella di bancarotta fraudolenta documentale.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cosenza riteneva che il fatto, così come accertato, integrasse il meno grave reato di bancarotta semplice documentale.
La Corte di appello di Catanzaro, accogliendo l’appello , condivideva la qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal Pubblico Ministero sin dall’esercizio dell’azione penale, ritenendo integrato il più grave reato di bancarotta documentale fraudolenta.
Il fatto storico, come può agevolmente verificarsi dal raffronto tra le due sentenze di merito e come si avrà modo di precisare in seguito, è rimasto del tutto immutato (nel senso che alla base della seconda pronuncia di condanna vi sono esattamente i medesimi fatti già accertati dal primo giudice), mentre la tutela del contraddittorio e la ‘prevedibilità’ della decisione di riforma (in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea) sono state pienamente assicurate dal fatto che l’appello del Pubblico Ministero verteva specificamente sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato quale bancarotta fraudolenta e non semplice.
Parimenti indiscutibile è che a qualsiasi giudice, compresa la Corte di appello ( ex multis Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 211010; Sez. 6, n. 46805 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227354), spetti sempre il potere/dovere di attribuire ai fatti la corretta qualificazione giuridica.
L’oggetto del primo motivo del ricorso, del resto, non è la contestazione del potere di riqualificazione dei fatti da parte della Corte di appello ma la necessità o meno che si procedesse ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.2. Ebbene, deve anzitutto osservarsi che l’interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che «non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell’originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l’imputato era stato condannato dal primo giudice» (tra le più recenti, Sez. 5, n. 2493 del 21/11/2023, dep. 2024, Farhane, Rv. 285782 -01;
Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 -01; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 278210 -01).
Alla base di tale orientamento vi sono una pluralità di considerazioni:
L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. fa anzitutto espresso riferimento all’obbligo di rinnovazione nel caso di appello di P.M. avverso una sentenza di ‘proscioglimento’ (per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa) e non ad una sentenza di condanna, seppur per un reato meno grave;
-l’obbligo di rinnovazione non può inoltre farsi discendere dalla giurisprudenza sovrannazionale (in particolare la Corte Edu), la quale, come evidenziato da Sez. 5, n. 36824 del 2023 e prima da Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, ha infatti limitato l’obbligo di rinnovazione «ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoria effettuata dal giudice dell’impugnazione attraverso la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; COGNOME v. Romania, Corte ECU, III sez., 5 marzo 2013; COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; COGNOME v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; COGNOME v. Italia, Corte Edu, i sez., 29 giugno 2017)»;
la modifica di una sentenza di condanna per una diversa qualificazione giuridica dei fatti non pone gli stessi problemi che pone invece una pronuncia di assoluzione, sotto il profilo della tutela del principio costituzionale dell’affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio ( così la già citata Sez. 5, n. 36824 del 2023).
Essendosi la Corte di appello di Catanzaro limitata a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella fornita nella sentenza di condanna di primo grado, seguendo l’orientamento maggioritario, non sarebbe stato necessario procedere ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
2.3. Al di là di tale considerazione, deve in ogni caso aggiungersi che anche il contrapposto orientamento, che ritiene viceversa necessaria la rinnovazione del dibattimento anche nel caso di riqualificazione in peius del fatto ascritto all’imputato, limita tale obbligo al caso in cui tale riqualificazione sia « conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva» (Così Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 -03) o nel caso in cui venga diversamente valutata «l’attendibilità» dei testi escussi in primo grado ( Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638 -01).
Nel caso in esame, diversamente da quanto indicato in ricorso, la Corte di appello di Catanzaro non si è minimamente pronunciata sul rilievo o
sull’attendibilità da riconoscere alle fonti dichiarative ma ha ritenuto che i fatti complessivamente emergenti dall’istruttoria dibattimentale (non solo dunque dalla sola escussione della curatrice fallimentare ma anche ad es. dal contenuto della relazione ex art. 33 l. fall.) e mai contestati dal ricorrente -ovvero la mancata consegna alla curatrice della documentazione contabile della società nonostante i reiterati inviti ricevuti in tal senso; la mancata consegna della documentazione contabile ricevuta d all’imputato dai precedenti amministratori nel maggio del 2016; il mancato deposito dei bilanci negli anni in cui il ricorrente era stato amministratore della società fallita; l’entità significativa del passivo, non solo nei confronti dell’erario per 338.000 euro , ma anche per canoni di locazione non pagati per circa 137.000 euro -non fossero indicativi solo di una negligente gestione della società da parte dell’imputato ma, valutati nel loro insieme, fornissero la prova del dolo richiesto ai fini dell’ integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
In un caso del genere, non avrebbe evidentemente avuto alcun senso procedere alla rinnovazione dell’escussione dei testi da parte della Corte di appello, perché il contenuto delle deposizioni non è mai stato controverso, essendo stata solo fornita una diversa lettura dei medesimi dati fattuali emersi, di talché la rinnovazione delle prove testimoniali, in tal caso, si sarebbe risolta in un adempimento puramente formale e privo di qualsiasi reale utilità, del tutto ingiustificabile, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, imposto dall’art. 111, comma 2 Cost.
Questa Corte, del resto, ha già ripetutamente posto in evidenza che «Il giudice d’appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla “reformatio in peius” della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata » (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 -01; in senso analogo anche Sez. 6, n. 6804 del 06/12/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE Banna, Rv. 275036 -01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 274571 -01).
Ciò a cui la Corte di appello di Catanzaro era invece tenuta, pervenendo ad una qualificazione giuridica del fatto in termini deteriori per l’imputato, era un obbligo di motivazione rafforzata, che può ritenersi adeguatamente assolto, posto che nella sentenza oggetto di ricorso ci si sofferma adeguatamente sui motivi della riforma della pronuncia assolutoria sulla base di argomentazioni giuridiche logiche e coerenti.
Quanto appena osservato, introduce anche l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo ad un asserito travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato che, secondo il ricorrente, sarebbe stata tratto dalla mera irreperibilità del ricorrente.
In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che l’irreperibilità dell’amministratore (o meglio, il fatto che il COGNOME, pur ripetutamente convocato dal curatore, non si sia mai presentato per consegnare sia la documentazione della società) è stata valutata unitamente ad una serie di altri elementi: l’entità del passivo (circa 300.000 euro di debiti verso l’erario ed altri 130.000 euro per canoni di locazione non corrisposti), la mancata messa a disposizione del curatore anche della contabilità che il COGNOME aveva ricevuto dai precedenti amministratori, l’assenza di qualsiasi spiegazione in ordine a tale mancata consegna.
Elementi che, complessivamente valutati, possono effettivamente essere indicativi della sussistenza del dolo richiesto, come specificato in diverse pronunce di questa stessa Sezione: «In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali» (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983 -01).
Il ricorso si appalesa pertanto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 08/01/2026 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME