Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18363 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 15/11/1976
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha trasmesso memoria difensiva, con il compiego di atti del process penale in corso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, che – in esito alla camera di consig seguito di plurime opposizioni alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico minister suo beneficio, in relazione all’incolpazione di cui all’art. 640 cod. pen. – ha ordinato all’
dell’accusa di formalizzare a suo carico l’imputazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 166 D. n. 58 del 1998 – reato di abusivismo finanziario – ritenendo che il fatto originariam contestato fosse più esattamente qualificabile nei termini suddetti.
2.L’atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato 2 motivi, di s sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 disp. Att. Cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto la nullità del provvedimento per l’assunta violazione di rego processuali ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Non sarebbe stata avanzata alcuna opposizione ex art. 408 cod. proc. pen., da parte della persona offesa COGNOME COGNOME all richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei riguardi di COGNOME NOME; altra parte COGNOME NOME, sarebbe insorto per la diversa posizione dell’indagato COGNOME NOME, non in odio COGNOME NOME e, in ogni caso, la sua iniziativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibi per mancata specificazione delle indagini suppletive; COGNOME Christian sarebbe indagato solo per i “capo d’imputazione n.6)” e l’unico titolato a dolersi della richiesta di archiviazione ne confronti sarebbe stato il citato COGNOME in definitiva, il giudice per le indagini pre quanto alla posizione dell’offeso COGNOME avrebbe violato l’art. 410 cod. proc. pen., che pre l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione priva dei relativi requisiti
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata l’abnormità del provvedimento del giudice, perché il pubblico ministero aveva contestato il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e in rel ad esso aveva chiesto l’archiviazione; il giudice non avrebbe potuto ordinare l’imputazione p un reato nuovo e diverso, quello di cui all’art. 166 D. Lgs. n. 58 del 1998; quest’ultima no penale punirebbe un comportamento del tutto differente dal primo, ovvero nella sostanza lo svolgimento abusivo di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del rispa In tal modo, l’organo giudicante avrebbe invaso la sfera di attribuzione del pubblico ministe unico titolare dell’azione penale, ordinando la formulazione dell’imputazione per un rea diverso da quello oggetto della richiesta e sul quale nessuna indagine sarebbe stata svolta.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo di ricorso si duole di una presunta violazione di norme stabilite a pena inammissibilità, nella quale sarebbe incorso il provvedimento del giudice per le indagi preliminari, di reiezione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a cagione mancata opposizione della persona offesa COGNOME COGNOME interlocutore del ricorrente nel corso della vicenda di interesse, che neppure sarebbe comparso o si sarebbe fatto
rappresentare all’udienza in camera di consiglio, fissata dal decidente ai sensi dell’art. 409 proc. pen..
Il motivo è generico, fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che, per un verso, un eventuale vizio di “inammissibilità” potrebbe afferire all’istituto dell’oppos presentata dalla persona offesa in spregio ai crismi di legge (art. 410 cod. proc. pen.), che, pur non rientrante nel “genus” delle impugnazioni, vi è tuttavia assimilabile nen’ espressione di dissenso alla prospettazione del pubblico ministero, ma non certo alla decisione del giudice alla quale potrebbe attagliarsi, semmai, la patologia della nullità, che tuttavia il ricorre evoca e sulla quale nessuna argomentazione, anche in ordine a natura ed effetti, è stata sviluppata; per altro verso, è nozione comune che rientri nei poteri del giudice il manc accoglimento della richiesta di archiviazione anche indipendentemente da un’opposizione dell’ipotetica persona offesa, come testualmente si trae dal disposto del primo e del second comma dell’art. 409 cod. proc. pen..
2.11 secondo motivo non merita pregio.
2.1. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge proces quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini l stallo del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 259830; Sez. 2 n. 7320 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094). Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell’individuazione dell’atto abnorme, si ri in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processu e, in positivo, che l’atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da r estraneo all’ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, ta determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibi regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590).
2.2. Il potere di qualificare giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa del giudic solo quello per le indagini preliminari) prevista stabilmente dall’ordinamento processuale ( artt. 521, 423 comma 1 bis, 611 comma 1 sexies cod. proc. pen.), e la giurisprudenza di questa Corte si è infatti orientata nel senso che “non è abnorme, nè in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare l’imputazione – nei confronti del sogg che già risulti iscritto nel registro delle notizie di reato – per il medesimo fatto, ma in
ad altro titolo di reato”(Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015 Rv. 264509; Sez. 1, n. 47919 d 29/09/2016 Rv. 268138).
2.3. Orbene, il giudice per le indagini preliminari, nel disattendere la richie archiviazione, ha valutato le “condotte descritte, anche grazie agli approfondimen investigativi compiuti e al rilevante compendio documentale già versato in atti” e sussunte nel paradigma della norma incriminatrice di cui all’ art. 166 del D. Lgs. 58/1998. espressamente operato, dunque, una riqualificazione giuridica dei “fatti accertati” in base a indagini svolte nel corso delle indagini preliminari, noti agli indagati e ai loro difensori.
2.4. A proposito delle guarentigie difensive, mette conto puntualizzare che la sentenza del Sezioni Unite COGNOME (sez. U n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581) si è occupata della questione “se sia ricorribile per cassazione, dalla persona sottoposta ad indagine, provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., al pubblico ministe formulare l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta stessa”. Ta pronunzia, nella parte motiva, si è soffermata sul “chiaro distinguo tra le rag dell’abnormità dell’atto (attinenti al rapporto pubblico ministero/giudice) e gli pregiudizievoli dell’atto medesimo, concernenti non soltanto l’alterazione del ripart attribuzioni tra l’organo deputato in via esclusiva all’esercizio dell’azione penale ed “controllore”, ma anche il diritto di difesa della persona, imputata per effet provvedimento, senza mai avere potuto interloquire, da indagata, sul fatto contestatole”. Si dunque precisato che costituisce interesse dell’indagato insorgere contro un provvedimento di tale natura, quando quest’ultimo gli arrechi concreto pregiudizio. Ha osservato, il più elev organo della Corte regolatrice con il richiamo della giurisprudenza costituzionale (ord. 286 2012; ord. 460 del 2002; ord. 491 del 2002; ord. 441 del 2004) , che , purchè la discovery assicurata in occasione dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen. sia della stessa portata e completezza di quella a c tenuto il pubblico ministero con la formulazione dell’avviso di conclusione delle indagini di all’art. 415 bis cod. proc. pen.. Nulla il ricorso ha concretamente allegato e convenientemen dettagliato a sostegno della pur lamentata lesione delle garanzie difensive, se si considera c l’attività ripercorsa e vagliata dalla circostanziata richiesta di archiviazione del p ministero, lungi dall’esserne distonica, riguarda il massiccio esercizio di operazio intermediazione finanziaria caratterizzate da condotte decettive, per inferenza logi riconducibili ad un più ampio fenomeno connotato dall’assenza delle necessarie autorizzazioni Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ed abilitazioni, pianamente enucleabile dalle risultanze delle indagini preliminari ostes confronto tra le parti, come colto e correttamente ritenuto dal giudice all’esit
contraddittorio introdotto con l’udienza in camera di consiglio.
2.5.Deve essere dunque esclusa la sussistenza di un profilo di abnormità strutturale dell’ordinanza del giudice, il cui intervento non può essere giudicato avulso dal ventaglio
poteri conferitigli dalla legge; l’ordine di imputazione coatta ha riguardato individui già
nel registro degli indagati e nei cui confronti il pubblico ministero aveva svolto le ind l’ordine di imputazione coatta ha avuto ad oggetto le medesime emergenze fattuali illustrativ
dell’intrapresa criminosa degli indagati, conosciute dalle parti.
Ma, nel caso di specie, deve essere escluso anche il profilo di abnormità funzionale de provvedimento, poiché la stessa difesa, con la memoria depositata il 2 aprile 2025, ha
documentato che il pubblico ministero, prestata acquiescenza all’ordinanza del g.i.p., h esercitato l’azione penale nei confronti, tra gli altri, dell’attuale ricorrente, formuland
carico, l’addebito di cui all’art. 166 d. Lgs. n. 58 del 1998. Con il consolidamento situazione processuale instaurata a seguito dell’imposizione dell’imputazione, è dunque venuto
meno qualsiasi pericolo di “stasi” foriera di causare la paralisi del procedimento penale.
Ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 24/04/2025
Il consigliere estensore
I Rresidente