Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2101 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2101 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE dì BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza con cui in data 11.2.2025 il G.u.p. del Tribunale di Patti, all’esito di giudizio abbreviato, l’ha condannata alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 658 cod. pen.;
Letta, altresì, la memoria presentata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen. dal difensore, nella quale, in particolare, sono state articolate ulteriori argomentazioni di supporto del primo motivo di ricorso;
Ritenuto, quanto al primo motivo, che l’attribuzione al fatto contestato di una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non ha determiNOME alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto che il giudice ha riqualificato in melius lo stesso episodio storico individuato dal pubblico ministero e che non ne è derivata – né è stata concretamente rappresentata nel ricorso – alcuna lesione dei diritti della difesa, non essendosi verificata alcuna sostanziale immutazione del fatto (v. Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, COGNOME, Rv. 284427 – 01);
Ritenuto, quanto al secondo motivo, che il ricorso sollecita essenzialmente una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità, e ch manca di fondamento anche la censura di omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, giacché invece la sentenza l’ha espressamente presa in considerazione e disattesa (p. 7);
Ritenuto, quanto al terzo motivo, che è priva di pregio la doglianza secondo cui il ricorrente non è stato nella condizione di chiedere nel giudizio di primo grado l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. prima della riqualificazione “a sorpresa” del fatto, in quanto i limiti di pena previsti per il reato di calunnia l’avrebber comunque consentito, e che in ogni caso la motivazione del diniego della particolare tenuità del fatto risulta implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice, per rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha richiamato la gravità del fatto e la negativa condotta tenuta successivamente alla sua commissione dall’imputata (v. Sez. 4, n. 27595 dell’11/5/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 3, n. 43604 dell’8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025